Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
Art. 18.
Disposizioni di attuazione
1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219)).