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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996.

Accordo - art. 5

Art. 5.
1. Durante il soggiorno sul territorio del Paese della parte ospitante, il personale militare dell'altra parte sara' subordinato alle proprie autorita' militari, tramite:
a) l'addetto militare presso l'ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma, per il personale polacco;
b) l'addetto della difesa presso l'ambasciata della Repubblica italiana a Varsavia, per il personale italiano.
2. Nel caso di infrazione ai regolamenti di disciplina militare da parte di personale militare ospitato sul territorio del Paese ospitante, questo membro potra' essere rinviato nel proprio Paese. In tale caso le autorita' militari competenti delle due parti collaboreranno tra di loro.