Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996.
Accordo - art. 3
Art. 3.
1. I programmi annuali di collaborazione bilaterale costituiscono la base della collaborazione stessa.
2. Le proposte, per i programmi di collaborazione bilaterale per l'anno successivo, verranno scambiate entro il 1 ottobre dell'anno precedente.
3. Il programma di collaborazione bilaterale per l'anno successivo, verra' definito dai rappresentanti delle Parti entro il 30 novembre dell'anno precedente.
4. Nel programma di collaborazione bilaterale vengono definiti:
a) tipo di iniziative e loro forma;
b) tempo e luogo della realizzazione delle iniziative;
c) numero di partecipanti;
d) modalita' di vitto e alloggio.
1. I programmi annuali di collaborazione bilaterale costituiscono la base della collaborazione stessa.
2. Le proposte, per i programmi di collaborazione bilaterale per l'anno successivo, verranno scambiate entro il 1 ottobre dell'anno precedente.
3. Il programma di collaborazione bilaterale per l'anno successivo, verra' definito dai rappresentanti delle Parti entro il 30 novembre dell'anno precedente.
4. Nel programma di collaborazione bilaterale vengono definiti:
a) tipo di iniziative e loro forma;
b) tempo e luogo della realizzazione delle iniziative;
c) numero di partecipanti;
d) modalita' di vitto e alloggio.