Nuova disciplina del mercato dell'oro, ((anche in adeguamento al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018)).
Art. 6.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati l'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, l'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 26 settembre 1986, n. 599, e l'articolo 15, commi 3 e 4, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La completa il sistema di imposta sul valore aggiunto e modifica la - Regime particolare applicabile all'oro.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli , e (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):
"Art. 108 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti).
- 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato al sensi dell' , i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell' , se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea".
"Art. 109 (Requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali). - 1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell' , vengono determinati i requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.
4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale".
"Art. 161 (Norme abrogate). - 1. (Omissis).
2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo:
l' ;
gli e , e ;
la ;
il , , , e della e della ;
il ;
il , fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2;
l'art, 2 della e , l' , e , e l' del , convertito, con modificazioni, dalla ;
il capo II, sezione I, della ;
la , fatta eccezione per l' ".
- Il reca: "Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell' ".