N NORME. red.it

Nuova disciplina del mercato dell'oro, ((anche in adeguamento al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018)).

Art. 6.

(Abrogazione di norme)
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La completa il sistema di imposta sul valore aggiunto e modifica la - Regime particolare applicabile all'oro. Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli , e (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): "Art. 108 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti). - 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato al sensi dell' , i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari. 2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona. 3. In mancanza dei requisiti non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell' , se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea". "Art. 109 (Requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali). - 1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell' , vengono determinati i requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2. 4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale". "Art. 161 (Norme abrogate). - 1. (Omissis). 2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo: l' ; gli e , e ; la ; il , , , e della e della ; il ; il , fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2; l'art, 2 della e , l' , e , e l' del , convertito, con modificazioni, dalla ; il capo II, sezione I, della ; la , fatta eccezione per l' ". - Il reca: "Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell' ".