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Nuova disciplina del mercato dell'oro, ((anche in adeguamento al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018)).

Art. 4.

(Sanzioni)
1. Chiunque svolge l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'((Organismo degli agenti e mediatori (OAM) )), ovvero in assenza dei requisiti richiesti, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa ((da euro 2.065,82 a euro 10.329,14)). Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attivita' prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato.
2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, ((commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater e delle istruzioni di cui all'articolo 1, comma 6)), sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni ((, fatta eccezione per gli adempimenti oblatori di cui all'articolo 30)).
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della medesima legge.