Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 25 settembre 1997.
Art. 4
ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite
Gli investitori di una delle due Parti Contraenti che hanno subito perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, avranno diritto ad un adeguato risarcimento per detti danni o perdite dalla Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati o meno da forze governative. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.
Gli investitori interessati dovranno godere di un trattamento simile a quello concesso ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed in ogni caso non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi.
Gli investitori di una delle due Parti Contraenti che hanno subito perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, avranno diritto ad un adeguato risarcimento per detti danni o perdite dalla Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati o meno da forze governative. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.
Gli investitori interessati dovranno godere di un trattamento simile a quello concesso ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed in ogni caso non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi.