N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 25 settembre 1997.

Art. 13

ARTICOLO 13 - Emendamenti

Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo potranno essere concordati dalle due Parti Contraenti. Detti emendamenti diverranno effettivi dalla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali per la loro entrata in vigore.