Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei marchi e del regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato sul diritto dei marchi ed il regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994.