Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei marchi e del regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994.
Art. 19
Articolo 19
Condizioni e modalita' per divenire parti al trattato
1) Condizioni da soddisfare Possono firmare e, con riserva dei commi 2) e 3) e dell'articolo 20.1) e 3), divenire Parti del presente trattato:
i) ogni Stato membro dell'Organizzazione per il quale dei marchi possono essere registrati presso il suo ufficio;
ii) ogni organizzazione intergovernativa che gestisce un ufficio presso il quale possono essere registrati dei marchi aventi effetto sul territorio al quale si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione intergovernativa, in tutti i suoi Stati membri e in quelli degli Stati Membri designati, a tal fine nella domanda corrispondente, con riserva che tutti gli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa siano membri dell'Organizzazione;
iii) ogni Stato membro dell'organizzazione per il quale i marchi possono essere registrati unicamente tramite l'ufficio di un altro Stato specificato membro dell'organizzazione;
iv) ogni Stato membro dell'organizzazione per il quale i marchi possono essere registrati unicamente tramite l'ufficio gestito da una organizzazione intergovernativa di cui questo Stato e' membro;
v) ogni Stato membro dell'Organizzazione per il quale i marchi possono essere registrati unicamente tramite un ufficio comune ad un gruppo di Stati membri dell'organizzazione.
2)Ratifica o adesioni ogni ente di cui al comma 1) puo' depositare i) uno strumento di ratifica se ha firmato il presente trattato,
ii) uno strumento di adesione se non ha firmato il presente trattato.
3) Data di vigenza del deposito a) Con riserva del capoverso b), la data di vigenza del deposito di uno strumento di ratifica o di adesione e',
i) trattandosi di uno Stato di cui al comma 1) i) la data alla quale e' depositato lo strumento di questo Stato;
ii) trattandosi di un organizzazione intergovernativa, la data in cui lo strumento di detta organizzazione intergovernativa e' stato depositato;
iii) trattandosi di uno Stato di cui al comma 1)iii), la data in cui e' ottemperata la seguente condizione: lo strumento di questo Stato e' stato depositato e lo strumento dell'altro Stato specificato e' stato depositato;
iv) trattandosi di uno Stato di cui al comma 1)iv) la data da prendere in considerazione ai sensi del punto ii) di cui sopra;
v) trattandosi di uno Stato membro di un gruppo di Stati di cui al comma l) v), la data in cui gli strumenti di tutti gli Stati membri del gruppo sono stati depositati.
b) Ogni strumento di ratifica o di adesione (denominato "strumento" nel presente capoverso) di uno Stato puo' essere accompagnato da una dichiarazione in base alla quale tale strumento sara' considerato depositato solo se lo strumento di un altro Stato o organizzazione intergovernativa, o gli strumenti di due altri Stati, o di un altro Stato e di una organizzazione intergovernativa, di cui si indicano i nomi e che ottemperano ai requisiti per divenire parti al presente trattato, sono anch'essi depositati. Lo strumento contenente questa dichiarazione e' considerato depositato il giorno in cui il requisito indicato nella dichiarazione e' soddisfatto. Tuttavia, quando il deposito di uno strumento indicato nella dichiarazione e' anch'esso accompagnato da una dichiarazione dello stesso tipo, questo strumento e' considerato depositato il giorno in cui il requisito indicato In quest'ultima dichiarazione e' soddisfatto.
c) Ogni dichiarazione resa ai sensi dei capoverso b) puo' in ogni tempo essere ritirata, in totalita' o in parte. Tale ritiro ha effetto alla data in cui la notifica di ritiro e' ricevuta dal Direttore generale.
Condizioni e modalita' per divenire parti al trattato
1) Condizioni da soddisfare Possono firmare e, con riserva dei commi 2) e 3) e dell'articolo 20.1) e 3), divenire Parti del presente trattato:
i) ogni Stato membro dell'Organizzazione per il quale dei marchi possono essere registrati presso il suo ufficio;
ii) ogni organizzazione intergovernativa che gestisce un ufficio presso il quale possono essere registrati dei marchi aventi effetto sul territorio al quale si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione intergovernativa, in tutti i suoi Stati membri e in quelli degli Stati Membri designati, a tal fine nella domanda corrispondente, con riserva che tutti gli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa siano membri dell'Organizzazione;
iii) ogni Stato membro dell'organizzazione per il quale i marchi possono essere registrati unicamente tramite l'ufficio di un altro Stato specificato membro dell'organizzazione;
iv) ogni Stato membro dell'organizzazione per il quale i marchi possono essere registrati unicamente tramite l'ufficio gestito da una organizzazione intergovernativa di cui questo Stato e' membro;
v) ogni Stato membro dell'Organizzazione per il quale i marchi possono essere registrati unicamente tramite un ufficio comune ad un gruppo di Stati membri dell'organizzazione.
2)Ratifica o adesioni ogni ente di cui al comma 1) puo' depositare i) uno strumento di ratifica se ha firmato il presente trattato,
ii) uno strumento di adesione se non ha firmato il presente trattato.
3) Data di vigenza del deposito a) Con riserva del capoverso b), la data di vigenza del deposito di uno strumento di ratifica o di adesione e',
i) trattandosi di uno Stato di cui al comma 1) i) la data alla quale e' depositato lo strumento di questo Stato;
ii) trattandosi di un organizzazione intergovernativa, la data in cui lo strumento di detta organizzazione intergovernativa e' stato depositato;
iii) trattandosi di uno Stato di cui al comma 1)iii), la data in cui e' ottemperata la seguente condizione: lo strumento di questo Stato e' stato depositato e lo strumento dell'altro Stato specificato e' stato depositato;
iv) trattandosi di uno Stato di cui al comma 1)iv) la data da prendere in considerazione ai sensi del punto ii) di cui sopra;
v) trattandosi di uno Stato membro di un gruppo di Stati di cui al comma l) v), la data in cui gli strumenti di tutti gli Stati membri del gruppo sono stati depositati.
b) Ogni strumento di ratifica o di adesione (denominato "strumento" nel presente capoverso) di uno Stato puo' essere accompagnato da una dichiarazione in base alla quale tale strumento sara' considerato depositato solo se lo strumento di un altro Stato o organizzazione intergovernativa, o gli strumenti di due altri Stati, o di un altro Stato e di una organizzazione intergovernativa, di cui si indicano i nomi e che ottemperano ai requisiti per divenire parti al presente trattato, sono anch'essi depositati. Lo strumento contenente questa dichiarazione e' considerato depositato il giorno in cui il requisito indicato nella dichiarazione e' soddisfatto. Tuttavia, quando il deposito di uno strumento indicato nella dichiarazione e' anch'esso accompagnato da una dichiarazione dello stesso tipo, questo strumento e' considerato depositato il giorno in cui il requisito indicato In quest'ultima dichiarazione e' soddisfatto.
c) Ogni dichiarazione resa ai sensi dei capoverso b) puo' in ogni tempo essere ritirata, in totalita' o in parte. Tale ritiro ha effetto alla data in cui la notifica di ritiro e' ricevuta dal Direttore generale.