N NORME. red.it

Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Principi ed obiettivi
1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha lo scopo, nel quadro delle normative comunitarie, di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. ((2))
2. Il primo insediamento di giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, costituisce obiettivo primario della politica agricola del Paese e conseguentemente dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali.


AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con la sentenza 23-31 maggio 2001, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 6/6/2001, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale le disposizioni contenute nella legge medesima anziche' i soli principi in essa contenuti o, comunque, da essa desumibili".

Art. 2.

Primo insediamento dei giovani agricoltori
1. In sede di attuazione da parte delle regioni delle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97, possono accedere prioritariamente agli aiuti per l'insediamento, purche' si impegnino per almeno cinque anni al mantenimento delle condizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali e la domanda relativa agli aiuti venga presentata dai giovani agricoltori di cui all'articolo 1 della presente legge, che al momento della presentazione della domanda stessa non abbiano superato i quaranta anni di eta':
a) i giovani agricoltori che, come imprenditori agricoli a titolo principale, subentrano nella proprieta', nell'affitto o in altro diritto reale di godimento al precedente titolare dell'azienda, o che intervengono quali contitolari e corresponsabili nella conduzione della stessa, sempreche' l'azienda richieda un volume minimo di lavoro uguale ad una unita' lavorativa uomo (ULU) ovvero a tante ULU quanti sono i nuovi titolari, e che tale volume sussista al momento dell'insediamento o sia raggiunto entro due anni dall'insediamento, ferma restando la restituzione nel caso di inadempienza. Il periodo di cui alla presente lettera e' prorogato di ulteriori due anni qualora l'inadempimento sia imputabile esclusivamente a cause gravi sopravvenute indipendentemente dalla volonta' del soggetto e debitamente certificate;
b) i giovani agricoltori che succedono, come imprenditori agricoli a titolo principale, al precedente proprietario dell'azienda e che abbiano proceduto, nei confronti dei coeredi, al riscatto delle quote spettanti ai medesimi;
c) le societa' semplici, in nome collettivo e cooperative, a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui eta' non deve comunque superare i quaranta anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attivita' agricola a titolo principale, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 950/97, oppure a tempo parziale, come previsto dall'articolo 10 del suddetto regolamento. Per le societa' in accomandita semplice le qualifiche di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto possono essere possedute anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o piu' soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;
d) i giovani che si insediano, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c), quali agricoltori a tempo parziale e che ricavino almeno il 50 per cento del loro reddito totale dalle attivita' agricole, forestali, turistiche, artigianali, dalla fabbricazione e vendita diretta di prodotti dell'azienda, o da attivita' di conservazione dello spazio naturale e di manutenzione ambientale quali lavori di arginature, sistemazione idraulicoforestale, difesa dalle avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi, ricostruzione di habitat per la fauna selvatica, svolte nella loro azienda, purche' il reddito direttamente proveniente dall'attivita' agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 per cento del reddito totale dell'imprenditore, e il tempo di lavoro destinato alle attivita' esterne all'azienda non superi la meta' del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;
e) le societa' di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della societa' siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.
2. Sono fatti salvi i maggiori benefici previsti per l'insediamento nelle zone montane.
3. L'assunzione del maso chiuso di cui al decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32, da parte di soggetti che non hanno ancora compiuto i quaranta anni equivale a tutti gli effetti al primo insediamento previsto dalla presente legge.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97 e' il seguente: "Articolo 10. - 1. Gli Stati membri possono concedere aiuti per il primo insediamento ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto quaranta anni, a condizione che: a) il giovane agricoltore si insedi in un'azienda agricola in qualita' di capo dell'azienda; per insediamento in qualita' di capo dell'azienda si intende l'assunzione della responsabilita' o corresponsabilita' civile e fiscale per la gestione dell'azienda stessa e dello statuto sociale stabilito nello Stato membro interessato per i capi d'azienda indipendenti; b) il giovane agricoltore si insedi come agricoltore a titolo principale o inizi ad esercitare l'attivita' agricola a titolo principale dopo un insediamento come agricoltore a titolo parziale. Tuttavia, gli Stati membri possono accordare tale aiuto ai giovani agricoltori che si insediano come agricoltori a tempo parziale che ricavino almeno il 50% del loro reddito totale dalle attivita' agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attivita' di conservazione dello spazio naturale che beneficiano di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purche' il reddito direttamente proveniente dall'attivita' agricola nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro destinato alle attivita' esterne all'azienda non superi la meta' del tempo di lavoro totale dell'imprenditore; c) la qualificazione professionale del giovane agricoltore raggiunga un livello sufficiente al momento dell'insediamento o al piu' tardi due anni dopo l'insediamento; d) l'azienda agricola richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU; tale volume deve essere raggiunto al piu' tardi due anni dopo l'insediamento. 2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in: a) un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato I. Il pagamento di tale premio puo' essere scaglionato su cinque anni al massimo. Gli Stati membri possono sostituire questo premio con un abbuono d'interessi equivalente; b) un abbuono d'interessi per i prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento. L'abbuono e' concesso al massimo per un periodo di quindici anni; il valore capitalizzato di tale abbuono non puo' essere superiore al valore del premio unico. Gli Stati membri possono versare, sotto forma di sovvenzione, l'equivalente dell'abbuono che risulta dall'entita' e dalla durata dei prestiti contratti. 3. Gli Stati membri definiscono: a) le condizioni dell'insediamento; b) le condizioni specifiche, nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa e in particolare vi si insedi nel quadro di associazioni o di cooperative il cui oggetto principale e' la gestione di un'azienda agricola; tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento come unico capo dell'azienda; c) la qualificazione professionale agricola richiesta al momento dell'insediamento o entro i due anni successivi all'insediamento stesso; d) le modalita' secondo le quali si verifica che il volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU e' stato raggiunto entro il termine massimo di due anni dall'insediamento". - Il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi".

Art. 3.

Aiuti al primo insediamento determinazione del reddito e formazione
1. Le regioni accordano prioritariamente gli aiuti di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97 ai giovani agricoltori che si insediano nelle zone di montagna o svantaggiate delimitate ai sensi degli articoli 21 e seguenti del medesimo regolamento, nonche' ai giovani agricoltori che succedono al titolare dell'azienda quando questi abbia aderito al regime di aiuti previsto dal programma di cui al regolamento (CE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.
2. Per poter accedere agli aiuti i giovani agricoltori devono avere frequentato almeno la scuola dell'obbligo ed aver partecipato o impegnarsi a partecipare nei ventiquattro mesi successivi alle iniziative formative di cui ai commi 4 e 5. Sono esentati da tale ultimo impegno i giovani che gia' siano in possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di un diploma assimilabile, ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati, nonche' quelli che abbiano maturato una esperienza almeno triennale nella qualifica di coadiuvante o di collaboratore familiare.
3. La determinazione della quota del reddito agricolo rispetto al reddito totale, per le finalita' di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 950/97, e' effettuata secondo il criterio del reddito lordo standard (RLS) di cui alla decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, calcolato su stime standardizzate per ettari di superficie, nel caso delle produzioni vegetali, e per capi di bestiame, suddivisi per specie e categorie, nel caso delle produzioni animali, o desunta dalla contabilita' aziendale ove richiesto dall'imprenditore.
4. Le regioni disciplinano le modalita' di adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna previste dagli articoli 26, 27 e 28 del citato regolamento (CE) n. 950/97, in particolare per quanto concerne i giovani agricoltori.
5. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani laureati o diplomati, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con le regioni e' autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini e collegi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999. ((2))


AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23-31 maggio 2001, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 6/6/2001, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5 del presente articolo "nella parte in cui autorizza, con riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le politiche agricole a stipulare, d'intesa con le Regioni, accordi o convenzioni con istituti di istruzione, enti di formazione e collegi professionali, volti allo svolgimento di corsi per la formazione professionale dei giovani agricoltori".

Art. 4.

Ristrutturazione fondiaria
1. La Cassa per la formazione della proprieta' contadina, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, di seguito denominata "Cassa", destina, in ciascun esercizio finanziario, fino al 60 per cento delle proprie disponibilita' con priorita' al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di:
a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;
b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attivita' agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;
c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarita' di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
2. Costituiscono motivo di preferenza nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1:
a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unita' minima produttiva definita, previo assenso della regione interessata, secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale, il fatturato aziendale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale;
b) la presentazione di un piano di miglioramento aziendale secondo quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 950/97, a firma di un tecnico agricolo a cio' abilitato dalla legge;
c) la presentazione di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione.
3. La Cassa puo' realizzare, altresi', programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili, organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento (CEE) n. 2079/92, a favore di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendano esercitare attivita' agricola a titolo principale, a condizione che acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento.
4. Le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con la Cassa allo scopo di cofinanziare progetti per l'insediamento di imprese condotte da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto. La Cassa delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalita' per lo svolgimento di attivita' di tutoraggio e per la prestazione di fideiussioni a favore degli assegnatari.
5. La Cassa partecipa al programma per il prepensionamento in agricoltura di cui al citato regolamento (CEE) n. 2079/92, e favorendo prioritariamente le richieste di acquisto di terreni, resi disponibili da soggetti aderenti al regime di prepensionamento, da parte di rilevatari agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni ovvero che subentrino nella conduzione dell'azienda agricola al familiare aderente al regime medesimo.
6. Il vincolo di indivisibilita' del fondo rustico su cui si esercita l'impresa familiare, di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, puo' essere revocato, trascorsi almeno quindici anni dall'iscrizione, con provvedimento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'organo regionale corrispondente, su domanda di un partecipante all'impresa stessa che non ha ancora compiuto i quaranta anni, qualora le porzioni divise abbiano caratteristiche tali da realizzare imprese efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, comunque nel rispetto della minima unita' colturale di cui all'articolo 846 del codice civile.
Note all'art. 4: - Si trascrive il testo dell' (Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole): "Art. 9. - E' istituita una Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina nelle regioni e territori di cui all'art. 1 e in Sicilia. La Cassa provvede all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita a coltivatori diretti soli od associati in cooperativa. Alla Cassa partecipano lo Stato, i consorzi di bonifica e gli enti di colonizzazione. Possono farne parte gli istituti di credito, assicurazione e previdenza che siano autorizzati dal Ministro per il tesoro. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro, saranno approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa". - Si trascrive il testo dell' (Norme sui contratti agrari): "Art. 49 (Diritti degli eredi). - Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attivita' agricola, in qualita' di imprenditori a titolo principale ai sensi dell' , o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto ehe cosi' si instaura tra i coeredi e' disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione. L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente e' causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso. I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente. In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attivita' agricola in qualita' di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma". - Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 950/97 vedasi nelle note alle premesse. - Si trascrive il testo degli articoli 6 e 7 del citato , il cui titolo e' riportato alla nota all'art. 3 della presente legge: "Articolo 6 (Condizioni applicabili ai terreni resi disponibili). - 1. Le condizioni stabilite dal presente articolo in merito ai terreni resi disponibili si applicano almeno per tutto il periodo durante il quale il cedente fruisce di un aiuto al prepensionamento. 2. I cedenti possono continuare a praticare l'agricoltura sul 10% al massimo della superficie dell'azienda, e comunque su non piu' di 1 ettaro, sempreche' cessino definitivamente ogni produzione a fini commerciali. La superficie dell'azienda che i cedenti possono conservare puo' essere adattata dalla Commissione secondo la procedura prevista all'art. 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Inoltre i cedenti possono conservare, alle condizioni che lo Stato membro definisce, la disponibilita' della superficie sulla quale si trovano gli edifici in cui essi continueranno ad abitare con la loro famiglia. 3. La dimensione delle aziende agricole quale risulta dalla cessione dei terreni resi disponibili dal cedente, dev'essere aumentata al fine di migliorarne l'efficienza economica, a condizioni da definire in termini, segnatamente di capacita' professionale del rilevatario, di superficie, di reddito o di volume di lavoro, a seconda delle regioni e dei tipi di produzione. Gli Stati membri definiscono tali condizioni e il termine entro il quale il beneficiario deve soddisfarle. 4. I terreni resi disponibili ceduti a rilevatari agricoli devono essere coltivati per almeno cinque anni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente. 5. I terreni resi disponibili ceduti a rilevatari non agricoli devono essere utilizzati secondo criteri compatibili con il mantenimento o il miglioramento della qualita' dell'ambiente e dello spazio naturale. 6. I terreni resi disponibili possono essere inclusi in un'operazione di ricomposizione fondiaria o di semplice permuta di appezzamenti. In tal caso, le condizioni specificate nel presente articolo devono applicarsi a superfici di estensione equivalente a quella dei terreni resi disponibili. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che i terreni resi disponibili siano presi in consegna da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatari che rispondano alle condizioni del presente regolamento". "Art. 7 (Normative nazionali). - 1. Gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la corretta esecuzione del programma. Tali misure devono essere, in particolare, concepite in modo da: - rendere il programma sufficientemente attraente rispetto ai regimi di pensionamento anticipato eventualmente in vigore nella zona interessata dal programma stesso; - facilitare la cessione dei terreni resi disponibili, favorendo in particolare forme appropriate di acquisizione o di locazione che assicurino la conservazione o la valorizzazione del patrimonio fondiario; - permettere d'includere nei contratti d'acquisto o d'affitto dei terreni resi disponibili clausole che impongano l'osservanza delle condizioni per l'utilizzo dei terreni, specificate all'art. 6; - organizzare la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole, nonche' l'utilizzazione razionale dello spazio rurale, fornendo i mezzi necessari ai loro servizi esistenti o contribuendo alla creazione di nuovi servizi; - rendere possibile una transizione armoniosa dal regime comunitario di aiuti al prepensionamento al regime pensionistico nazionale. 2. Il presente regolamento non pregiudica la facolta' degli Stati membri di adottare misure d'aiuto supplementari che prevedano le condizioni o modalita' di concessione diverse da quelle da esso stabilite, o il cui importo sia superiore ai limiti in esso fissati, sempreche' tali misure siano adottate conformemente agli articoli 92, 93 e 94 del trattato". - Si trascrive il testo dell' (Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice): "Art. 11. - I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprieta' coltivatrice dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soggetti per trenta anni a vincolo di indivisibilita'. Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato nei nulla osta ispettoriali, nonche', a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri stessi. Il vincolo di cui ai precedenti commi puo' essere peraltro revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'ispettorato dell'agricoltura competente per territorio, e successivamente al 30 giugno 1972 dagli organi competenti delle regioni, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettivita' per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Nella ipotesi contraria, si applicano le disposizioni dell' . Contro il provvedimento dell'ispettorato che respinge la domanda dell'interessato, fino al trasferimento delle competenze alle regioni, e' ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. E' nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo di indivisibilita'". - Si trascrive l' : "Art. 846 (Minima unita' colturale). - Nei trasferimenti di proprieta', nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unita' colturale. S'intende per minima unita' colturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria".

Art. 5.

Sviluppo aziendale
1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 950/97, riservano ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso dei requisiti previsti nel suddetto regolamento, ed alle societa' aventi i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, una quota delle provvidenze da destinare alla realizzazione di piani di miglioramento. Analoga riserva puo' essere costituita nella concessione degli aiuti previsti dagli altri regolamenti strutturali e dalle misure di accompagnamento, cofinanziati dall'Unione europea.
2. I giovani agricoltori, anche se non ancora in possesso della qualifica professionale di cui al citato regolamento (CE) n. 950/97, possono presentare domanda di piano di miglioramento e riceverne l'approvazione previo impegno condizionato alla concessione dell'agevolazione. La necessaria qualifica professionale deve essere acquisita entro i due anni successivi all'assunzione del predetto impegno condizionato.
Nota all'art. 5: - Si trascrive il testo del comma 1, lettera c) dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 950/97: Il FEAOG, sezione orientamento, in appresso denominato "Fondo I", cofinanzia, nel quadro dell'azione comune, i regimi di aiuti nazionali riguardanti: a)-b) (omissis); c) le misure a favore delle aziende agricole relative all'introduzione di una contabilita' e all'avviamento di associazioni, servizi e altre azioni che interessano piu' aziende".

Art. 6.

Quote di produzione
1. In sede di applicazione nazionale dei regimi di limitazione produttiva in agricoltura stabiliti dall'Unione europea, e' costituita per ciascuno di essi, compatibilmente con la relativa normativa comunitaria e nell'ambito della disciplina della quota a livello nazionale, una riserva ricavata dalla trattenuta di una percentuale sulla cessione di quote, ove possibile annualmente alimentata e redistribuita, per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, con priorita' a favore di coloro che si insediano nelle zone montane.
2. La riserva di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in misura proporzionale ai quantitativi di produzione allocati nella campagna precedente presso ciascuna di esse.
3. Le regioni provvedono contestualmente alla messa in disponibilita' dei quantitativi produttivi e all'attribuzione di essi ai giovani agricoltori, comunque non oltre l'avvio della successiva campagna di produzione, sulla base dei criteri oggettivi di priorita' individuati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali.

Art. 7.

Gestione sostenibile delle risorse territoriali
1. Le regioni, nell'ambito delle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria con obiettivi di riqualificazione nella gestione sostenibile delle risorse territoriali, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, e n. 2085/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, destinano con priorita' i fondi in favore di imprese condotte da giovani agricoltori in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 950/97.
Note all'art. 7: - Il regolamento (CEE) n. 4256/88, reca le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEOGA, sezione orientamento. - Il regolamento (CEE) n. 2085/93, modifica il regolamento (CEE) n. 4256/88 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEOGA, sezione orientamento. - Per l'art. 5 del regolamento (CE) n. 950/97 vedasi nelle note all'art. 3.

Art. 8.

Osservatorio per l'imprenditorialita'
1. E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative all'imprenditorialita' giovanile in agricoltura ((e pesca)) e per il monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali e delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale ((e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale)). La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il suo funzionamento e' autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.

Art. 9.

Servizi di sostituzione
1. Le regioni possono provvedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 del citato regolamento (CE) n. 950/97, al riconoscimento e alla erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale da parte dei giovani agricoltori associati e l'assistenza ai minori di eta' inferiore agli otto anni.
2. I servizi di sostituzione possono occupare, oltre all'agente a tempo pieno di cui al comma 2 del citato articolo 15 del regolamento (CE) n. 950/97, giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, anche con contratto di lavoro a tempo parziale.
3. Le societa' aventi i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge sono riconosciute associazioni di agricoltori ai sensi degli articoli 14 e 15 del citato regolamento (CE) n. 950/97.
Nota all'art. 9: - Si trascrive il testo degli articoli 14 e 15 del citato regolamento (CE) n. 950/97: "Art. 14. - Gli Stati membri possono concedere un aiuto per l'avviamento alle associazioni riconosciute aventi come scopo: a) l'assistenza interaziendale, anche per l'applicazione di nuove tecnologie e di pratiche intese a tutelare e migliorare l'ambiente e a conservare lo spazio naturale; b) l'introduzione di sistemi agricoli alternativi; c) una piu' razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola; o d) un'azienda in comune. L'aiuto e' destinato a contribuire alla copertura dei costi di gestione delle associazioni, al massimo per i primi cinque anni successivi alla loro costituzione. Gli Stati membri stabiliscono l'importo dell'aiuto in funzione del numero dei partecipanti e dell'attivita' esercitata in comune. L'importo massimo per associazione figura nell'allegato I. Gli Stati membri definiscono la forma giuridica di tali associazioni e le condizioni di collaborazione dei loro membri". "Art. 15. - 1. Gli Stati membri possono concedere un aiuto all'avviamento alle associazioni agricole riconosciute aventi come finalita' la creazione di servizi di sostituzione nell'azienda. Tale aiuto e' destinato a contribuire alla copertura dei loro costi di gestione. 2. Il servizio di sostituzione deve essere riconosciuto dallo Stato membro ed occupare a tempo pieno almeno un agente pienamente qualificato per i servizi che deve prestare. 3. Gli Stati membri determinano le condizioni di riconoscimeato dei servizi di sostituzione, in particolare: a) la forma giuridica; b) le condizioni di gestione e di contabilita'; c) i casi di sostituzione, che possono comprendere la sostituzione dell'imprenditore, del suo coniuge o di un coadiuvante adulto; d) la loro durata minima, che deve essere di almeno dieci anni; e) il numero minimo degli agricoltori affiliati. 4. Gli Stati membri stabiliscono l'aiuto all'avviamento fino a concorrenza dell'importo indicato nell'allegato I, per agente di sostituzione occupato a tempo pieno. Tale importo deve essere ripartito sui primi cinque anni di attivita' di ogni agente; puo' essere ripartito in modo decrescente nel corso di tale periodo".

Art. 10.

Garanzia fideiussoria
1. Alle aziende agricole condotte da giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni non in grado di garantire, anche ai fini di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, il finanziamento agevolato destinato al miglioramento delle stesse, e' concessa la possibilita', in via prioritaria sul 20 per cento delle disponibilita' della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di accedere alla garanzia fideiussoria della suddetta sezione speciale di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. La parte di finanziamento non coperta dalle fideiussioni potra' fruire della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa che ne regola l'attivita'.
Nota all'art. 10: - Si trascrive il testo dell' (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): "Art. 45 (Fondo interbancarzo di garanzia). - 1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonche' l'entita' delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia. 3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro del tesoro. 4. Presso il Fondo e' operante la sezione speciale prevista dall' , dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3. 5. Presso il Fondo e' altresi' operante una sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalita' giuridica con ammistrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell' , e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3".

Art. 11.

Consorzi di garanzia
1. Le regioni possono, anche attraverso le societa' finanziarie regionali, erogare contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
Nota all'art. 11: - Si trascrive il testo del (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell' e ): "Art. 5 (Garanzie di credito). - 1. La garanzia del Fondo di cui all' , e' estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di societa' cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli".

Art. 12.

Campagne di informazione
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale e i rappresentanti degli ordini e collegi professionali del settore agricolo, provvede ad attuare mirate campagne di informazione per pubblicizzare in maniera idonea le disposizioni della presente legge.
2. Le campagne di informazione devono avere contenuti e argomenti idonei ad accrescere la diffusione dei temi a carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese, a ridare prestigio e valore alla cultura agricola e ad accrescere l'interesse dei giovani verso il settore primario, le sue professioni e i lavori agricoli in genere.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.

Art. 13.

Ristrutturazione dei fabbricati rurali
1. Le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente ai fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attivita' agricola, da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, si applicano anche alle spese sostenute ((nei periodi d'imposta 2000 e 2001)). Al relativo onere, pari complessivamente a lire 90 miliardi nel periodo 2001-2010, si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della presente legge.

Art. 14.

Disposizioni fiscali
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123)).
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123)).
3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purche', in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche per i terreni il cui contratto di affitto, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sia rinnovato alla scadenza, per un periodo non inferiore a cinque anni, agli stessi soggetti di cui al medesimo comma 3.
5. Dal 1 gennaio 1999, i giovani agricoltori in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 950/97, qualora acquistino o permutino terreni, sono assoggettati all'imposta di registro nella misura del 75 per cento di quella prevista dalla tariffa, parte prima, articolo 1, nota I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di 16,2 miliardi di lire annue a decorrere dal 1999.
6. Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilita' da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da societa' di cui all'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, e' autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di 2 miliardi di lire per il 1999 e di 3 miliardi di lire a decorrere dal 2000. (2)

AGGIORNAMENTO (2)


La Corte Costituzionale, con sentenza 23-31 maggio 2001, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 6/6/2001, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 6 del presente articolo "nella parte in cui autorizza il Governo, con riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a disciplinare, con proprio regolamento, le modalita' di concessione ai giovani agricoltori degli aiuti previsti dall'art. 13 del regolamento del Consiglio della comunita' europea n. 950/1997, del 20 maggio 1997".

Art. 15.

Accordi in materia di contratti agrari

((1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale e' previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro))
2. I benefici di cui al comma 1 sono revocati qualora sia accertata dai competenti uffici la mancata destinazione dei terreni affittati all'attivita' agricola da parte dell'interessato all'agevolazione.

Art. 16.

Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono determinati complessivamente in lire 28,960 miliardi per l'anno 1999 e in lire 40,2 miliardi a decorrere dall'anno 2000, di cui:
a) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 3;
b) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per il funzionamento dell'Osservatorio per l'imprenditorialita' di cui all'articolo 8;
c) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle campagne di informazione di cui all'articolo 12;
d) lire 9 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2010 per l'attuazione dell'articolo 13;
e) lire 7,5 miliardi a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 14;
f) lire 260 milioni per il 1999 e lire 1,5 miliardi a decorrere dal 2000 per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell'articolo 14;
g) lire 16,2 miliardi a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 14;
h) lire 2 miliardi per il 1999 e lire 3 miliardi a decorrere dal 2000 come limite massimo di spesa per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 6 dell'articolo 14.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, per gli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1998
SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri De Castro, Ministro per le politiche agricole Visto, il Guardasigilli: Diliberto