Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994.