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Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994.

Art. 20

Articolo 20
Clausole di salvaguardia
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione incidera' su:
a) l'applicabilita' del diritto internazionale umanitario e delle norme universalmente riconosciute in materia di diritti dell'uomo sancite da strumenti , internazionali per quanto riguarda la protezione delle operazioni delle Nazioni Unite, nonche del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, ovvero il dovere di tale personale di rispettare tale diritto e tali norme;
b) i diritti ed i doveri degli Stati, in conformita' con la Carta delle Nazioni Unite, per quanto riguarda il consenso all'ingresso delle persone nel loro territorio;
c) il dovere del personale delle Nazioni Unite e del personale associato di comportarsi conformemente al mandato di un'operazione delle Nazioni Unite;
d) il diritto degli Stati che forniscono volontariamente personale ai fini di un'operazione delle Nazioni Unite di ritirare tale personale, ponendo fine alla sua partecipazione all'operazione;
e) il diritto ad un adeguato indennizzo in caso di decesso, invalidita, incidente o malattia' delle persone volontariamente assegnate da uno Stato ad un'operazione delle Nazioni Unite ed imputabili all'esercizio delle funzioni di mantenimento della tace.