N NORME. red.it

Disposizioni in materia di attivita' produttive.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
1. Il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dell'articolo 2-bis del citato decretolegge n. 26 del 1979.
2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dell'amministrazione straordinaria quale procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalita' conservative delle attivita' aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'esercizio;
b) individuazione delle imprese soggette alla procedura avente come parametro un numero di dipendenti non inferiore a duecento da almeno un anno e un indebitamento complessivo non inferiore ai due terzi dell'attivo lordo e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni;
c) individuazione del presupposto oggettivo della procedura nell'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' aziendali nei modi indicati dalla lettera m);
d) articolazione del procedimento in due fasi: la prima di dichiarazione dello stato di insolvenza, e la seconda, eventuale, di apertura della procedura di amministrazione straordinaria;
e) attribuzione al tribunale del potere di dichiarare con sentenza lo stato di insolvenza delle imprese eventualmente da assoggettare ad amministrazione straordinaria, acquisito l'avviso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) nomina da parte del tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, di uno o piu' commissari giudiziali, su indicazione vincolante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero in via autonoma, se l'indicazione non venga tempestivamente formulata;
g) determinazione degli effetti immediati della dichiarazione dello stato di insolvenza sulla base di quelli stabiliti dal capo II del titolo III delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli adattamenti opportuni alla particolarita' del procedimento, e con previsione altresi' del potere del tribunale di affidare al commissario giudiziale la gestione dell'impresa;
h) previsione che il tribunale, sulla base di apposita relazione del commissario giudiziale, da depositare entro trenta giorni dalla nomina, e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dichiari con decreto, entro un termine non superiore a un mese dal deposito della relazione, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero il fallimento dell'impresa, a seconda che ricorra o meno il presupposto indicato nella lettera c);
i) attribuzione al tribunale del potere di disporre, anche in via di conversione del fallimento, l'estensione della procedura alle imprese appartenenti al medesimo gruppo che si trovino in stato di insolvenza, qualora ricorra il presupposto indicato nella lettera c) o quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria della procedura nell'ambito del gruppo;
l) attribuzione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso di apertura della procedura, del potere di nomina di uno o piu' commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza composto da creditori e da esperti, delle funzioni di vigilanza sulla procedura nonche' della fissazione dei criteri per la scelta dei commissari straordinari e dei consulenti degli organi della procedura;
m) previsione di due alternativi indirizzi della procedura di amministrazione straordinaria, rispettivamente volti:
1) alla cessione a terzi dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa della durata di un anno che garantisca, per quanto possibile, la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'unita' operativa dei complessi da trasferire;
2) alla ristrutturazione economicofinanziaria dell'impresa, sulla base di un programma della durata di due anni volto al risanamento dell'impresa;
n) conformazione della disciplina della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, in entrambi i casi indicati nella lettera m), alle disposizioni e agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' e coordinamento della medesima con le norme vigenti in materia di finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese;
o) disciplina della procedura sulla base delle disposizioni della legge fallimentare relative alla liquidazione coatta amministrativa, in quanto compatibili con i principi e i criteri direttivi stabiliti nel presente comma e con le modificazioni ed integrazioni richieste da questi ultimi;
p) determinazione dei poteri del commissario straordinario e della disciplina delle autorizzazioni al compimento dei relativi atti secondo criteri che privilegino la rapidita' e l'efficacia dell'azione commissariale, limitando il controllo preventivo agli atti di maggiore rilevanza;
q) previsione che sia assicurata, ai sensi delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la tutela dei crediti maturati dalle imprese fornitrici antecedentemente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che siano garantiti integralmente i crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
r) definizione della disciplina penale della procedura mediante estensione all'amministrazione straordinaria, nei limiti della compatibilita', delle disposizioni previste dai capi I, II e IV del titolo VI delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, equiparando, ai fini della loro applicazione, la dichiarazione dello stato di insolvenza pronunciata a norma delle lettere e) ed i) alla dichiarazione di fallimento e apportando altresi' alla vigente disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa le modifiche necessarie ad assicurare l'omogeneita' del trattamento sanzionatorio;
s) previsione dell'obbligo del commissario straordinario, qualora in qualunque momento nel corso della procedura risulti che questa non puo' essere utilmente continuata, di riferirne all'autorita' di vigilanza ed al tribunale affinche' si provveda a norma della lettera t);
t) previsione del potere del tribunale di disporre la conversione della procedura in fallimento, sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora:
1) nel caso previsto dal n. 1) della lettera m), alla scadenza del programma di prosecuzione delle attivita' non siano ancora maturate le condizioni per la cessione del complesso aziendale;
2) nel caso previsto dal n. 2) della lettera m), al termine del programma di risanamento l'impresa non abbia recuperato la capacita' di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
u) definizione di norme transitorie da applicare alle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, salvaguardando i lavoratori dipendenti attraverso l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria.
3. Le determinazioni adottate in relazione agli adempimenti di cui alla lettera h) del comma 2 e alla apertura della procedura, nonche' alla nomina degli organi di cui alla lettera l) del medesimo comma 2 sono comunicate alle regioni interessate e ai comuni ove ha sede l'impresa.
4. La cessione dei crediti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1), delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vantati da imprese commerciali non appartenenti a settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, e' garantita nei limiti e secondo i criteri degli aiuti de minimis definiti in sede comunitaria, ai sensi dell'articolo 2-bis del decretolegge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nei limiti di disponibilita' dell'ammontare complessivo di cui all'articolo medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, disciplina le condizioni e le modalita' per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' , recante: "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1979) e' stato convertito, con modificazioni, dalla (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 4 aprile 1979). - Il testo vigente dell' , aggiunto dalla legge di conversione n. 95 del 1979, e' il seguente: "Art. 2-bis (Garanzia dello Stato). - Il Tesoro dello Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti che le societa' in amministrazionestraordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire. Le condizioni e modalita' della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI. Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio". - Il capo II del titolo III ("Del concordato preventivo") del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942), riguarda gli effetti dell'ammissione al concordato preventivo. - Il titolo VI ("Disposizioni penali") del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942) disciplina al capo I i "reati commessi dal fallito", al capo II i "reati commessi da persone diverse dal fallito", al capo IV introduce le "disposizioni di procedura". - Il testo dell' , e' il seguente: "Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo e' stato autorizzato. 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto dal giudice delegato".

Art. 2.

Disposizioni concernenti la ristrutturazione del comparto siderurgico
1. Il termine del 31 marzo 1995 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, gia' prorogato al 30 settembre 1996 dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e' ulteriormente prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Le societa', le cui domande hanno ottenuto l'approvazione da parte della commissione delle Comunita' europee, devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 396 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla commissione.
2. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi e' prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il termine per la presentazione delle domande di concessione di contributi relativamente ai programmi di reinvestimento, con relativa documentazione integrativa, e' prorogato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale per le sole societa' che hanno gia' ottenuto l'approvazione da parte della Commissione delle Comunita' europee.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad erogare, con proprio decreto, gli importi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto- legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, per le necessita' di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, nella sola misura equivalente a soddisfare le domande di concessione di contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge n. 396 del 1994 e al comma 3 del presente articolo.
Note all'art. 2: - Il testo dell' (testo coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1994, n. 481, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1994) e' il seguente: "Art. 1. - 1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e' autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui. 1-bis. Le obbligazioni tra le imprese e le amministrazioni pubbliche sorte sulla base di interventi agevolativi precedentemente assentiti rimangono in essere fino alla scadenza prevista nei rispettivi piani di ammortamento anche in presenza di riduzione di capacita' produttiva degli impianti intervenuta per effetto della politica comunitaria e nazionale di ristrutturazione del comparto siderurgico CECA. 2. Le finalita' di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione: a) contributo destinato ad incentivare la soppressione di capacita' produttiva nel settore siderurgico, in conformita' con le norme comunitarie, di cui alla decisione n. 3855/91/CECA della commissione del 27 novembre 1991; b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento e' condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera a). Il contributo per la riconversione potra' essere attribuito anche a soggetti diversi, purche' realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unita' lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa. 3. Le domande per |a concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro il 30 luglio 1994. Le domande gia' presentate ai sensi del , restano valide ai fini della ammissione alle agevolazioni. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 marzo 1995 e il pagamento a saldo dei contributi di cui al comma 2, lettera a), e' effettuato entro il 31 dicembre 1996. 4. Le modalita' per l'istruttoria, che potra' essere svolta anche da istituti di credito, nonche' i criteri e le modalita' per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. L'importo di lire 700 miliardi e' ripartito nel modo seguente: a) lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera a); b) lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera b). 6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. 7. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera a), sono altresi' utilizzabili, nel limite di lire 50 miliardi, le disponibilita' provenienti, in attuazione dell' , dalla contabilita' speciale n. 1397 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici), nonche' nel limite di lire 40 miliardi le disponibilita' esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito centrale ai sensi del , convertito, con modificazioni, dalla . 8. Le disponibilita' di cui al comma 7 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 9. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all' , sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5 e 7. 10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo dell' (testo coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 649, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1996), e' il seguente: "Art. 3 (Interventi nei settori produttivi). - 1. I termini di cinque anni e di due anni previsti, rispettivamente, dai e , vanno intesi in riferimento alla data del 28 giugno 1995. 2. All' , convertito, con modificazioni, dalla , le parole: ''del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''della legge di conversione del presente decreto''. Il termine per la reiscrizione di cui all'art. 4, comma 11-ter, del predetto D.L. resta fissato al 30 giugno 1994. 3. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dallart. 9-quater, , convertito, con modificazioni, dalla , e' prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente. 4. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all' , convertito, con modificazioni, dalla , gia' prorogato al 30 giugno 1996, e' ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996. Le aziende tuttora sottoposte alla procedura di notifica preventiva alla commissione dell'Unione europea devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall' , fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla commissione, nonche' il termine del 31 dicembre 1996 per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi medesimi. 5. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi gia' presentata resta confermato al 31 marzo 1995. 6. Il termine di cui all' , gia' prorogato al 30 giugno 1996 dall' , e' differito al 31 dicembre 1996".

Art. 3.

Attivita' ispettive di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46
1. Gli oneri per l'attivita' ispettiva sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni a carico del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono imputati alle disponibilita' finanziarie per la concessione dei benefici alle imprese cui detta attivita' si riferisce.
Nota all'art. 3: - Il testo dell' , recante: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 27 febbraio 1982), e' il seguente: "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il Fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell' . Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria".

Art. 4.

Norma interpretativa in materia di camere di commercio industria, artigianato e agricoltura
1. Le disposizioni in materia di giudizio di conto di cui all'articolo 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono estese ai rendiconti degli agenti contabili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Nota all'art. 4: - Il testo dell' , recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 - supplemento ordinario), e' il seguente: "Art. 10 (Disposizioni in materia di giudizio di conto). - 1. Dopo il , e' inserito il seguente: ''2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all' , ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con ''. 2. Al , sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 3 e 4 dell'art. 67 sono abrogati; b) al comma 1 dell'art. 75 sono sopresse le parole da: ''il quale lo deposita'' fino alla fine del comma".

Art. 5.

Copertura finanziaria
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u), della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 1998.
3. All'onere di cui ai commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per il 1998 e a lire 10 miliardi per il 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481. Per la quota delle risorse di cui al presente comma gia' affluite alla tesoreria dello Stato, si provvede mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione al capitolo di spesa per le finalita' di cui ai commi 1 e 2.
Nota all'art. 5: - Il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla , e' riportato in nota all'art. 2.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Pinto, Ministro per le politiche agricole Visto, il Guardasigilli: Flick