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Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Personale della Finanziaria meridionale - Fime e della Insud
1. Il personale dipendente dalle societa' per azioni Fime, Fime leasing, Fime factoring e Fimat a cui non siano state applicate le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, puo' essere assunto in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.
2. Ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi del presente articolo, dei dipendenti delle societa' di cui al comma 1, l'equiparazione fra le professionalita' possedute dai dipendenti stessi e le qualifiche e i profili professionali delle amministrazioni pubbliche e' previamente stabilita, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti assunti ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale dipendente dalla societa' per azioni Insud riconosciuto in esubero, nel limite massimo di quindici unita'.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato nel limite massimo di 5.500 milioni di lire per il 1998 e di 11.000 milioni di lire in ragione d'anno a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Il testo dell' (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell' ), come da ultimo modificato dal , e' il seguente: "Art. 14 (Personale degli organismi soppressi). - 1. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, ai fini della iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, e' inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni statali, regionali e locali e di enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonche' di aziende municipalizzate, ai quali e' stato assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad una delle amministrazioni regionali e locali, alle quali sia riassegnato su richiesta delle stesse con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. In tale ultima ipotesi i relativi oneri restano a carico delle amministrazioni richiedenti. Nelle amministrazioni statali il personale e' inquadrato nelle qualifiche attribuite, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche e le professionalita' rivestite nel precedente ordinamento contrattuale e le qualifiche e i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, definite, tenuto conto anche del titolo di studio posseduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Nelle amministrazioni diverse da quelle statali, il personale e' inquadrato nelle qualifiche corrispondenti, secondo il rispettivo ordinamento e in conformita' ai vigenti principi in materia di mobilita', a quelle statali. 2. Avverso l'attribuzione delle qualifiche adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 e' ammesso ricorso in opposizione da presentare entro il 31 luglio 1994 o entro trenta giorni se l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento dopo il 2 luglio 1994. Sul ricorso decide, con provvedimento definitivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, sentita una commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e formata da un magistrato amministrativo, che la presiede, e da quattro dirigenti generali designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. 3. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, ovvero che abbia revocato la domanda stessa, cessa dal rapporto di impiego con la predetta Agenzia a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento pensionistico e previdenziale ad esso spettante in base alla normativa vigente in materia alla stessa data di cessazione del rapporto di impiego. Nei confronti del personale che cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianita', stabilita dall' , convertito, con modificazioni, dalla , come modificato dal . Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno si intende ricompreso tra il personale di cui all' . 4. Nei confronti del personale di cui al comma 1 si applicano, dalla data del 13 ottobre 1993, le disposizioni proprie dell'amministrazione di assegnazione in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento della cessazione del rapporto di impiego con l'Agenzia, e' ripartita per ogni singolo dipendente. 5. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di mobilita' per il personale non assegnato o per quello in soprannumero anche a seguito della rideterminazione delle piante organiche ai sensi degli e , e successive modificazioni, gli organici delle amministrazioni e degli enti ai quali e' stato assegnato il personale di cui al comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli organici delle ammmistrazioni regionali e delle province autonome, sono incrementati, dalla data del 13 ottobre 1993, in misura pari al numero delle unita' assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del medesimo comma 1. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, nella prima attuazione della presente norma, all'attribuzione dei posti disponibili, relativamente alle qualifiche funzionali, negli organici come sopra rideterminati, al personale gia' di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore". - Il , convertito dalla , reca: "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale". - Il testo dell'art. 14-bis, comma 1, lettera b), del citato , introdotto dal , convertito dalla , e' il seguente: "Art. 14-bis (Trattamento economico del personale). - 1. Il personale di cui all'art. 14, comma 1, nonche' il personale che sia gia' volontariamente, anche a seguito di domanda di revoca espressa entro il 28 febbraio 1994, cessato dal servizio dopo la data del 12 ottobre 1993 e che ne faccia apposita domanda entro il 31 luglio 1994, puo' optare alternativamente per uno dei seguenti trattamenti economici: (omissis); b) ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione. Al dipendente e' attribuito lo stipendio iniziale della qualifica attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo le modalita' previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianita' nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, e' attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio gia' percepito presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ma comunque non superiore a lire 1.500.000 lorde mensili. Le altre indennita' eventualmente spettanti presso l'amministrazione di destinazione, diverse dall'indennita' integrativa speciale, sono corrisposte solo nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Ai fini previdenziali si applica l' . Il trattamento di fine rapporto costituito presso l'INA, di cui all'art. 14, comma 4, e' corrisposto al momento della cessazione dal servizio presso l'amministrazione di assegnazione, aggiuntivamente all'indennita' di buonuscita. I servizi gia' coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennita' di buonuscita. (Omissis)".

Art. 2.

Iscrizione alle Casse pensioni
1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica agli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di diritto privato secondo le norme ed il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
Nota all'art. 2: - Il testo del (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), e' il seguente: "2. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza e' estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorche' l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attivita' non istituzionali".

Art. 3.

Sicilcassa S.p.a.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in virtu' dell'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 513.
Nota all'art. 3: - Il testo dell' (Definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto e proroga della gestione), e' il seguente: "Art. 9. - 1. Nell'ambito del programma di risanamento della Sicilcassa S.p.a., in amministrazione straordinaria, e in considerazione dei suoi effetti sull'occupazione, i dipendenti della predetta societa', i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano maturato almeno 25 anni di anzianita' di servizio, indipendentemente dall'eta' anagrafica, ovvero almeno 60 anni di eta' se uomini e 55 se donne e 17 anni di anzianita' assicurativa, conseguono il diritto al trattamento pensionistico a carico del fondo integrativo aziendale exesonerativo a condizione che l'estinzione dei rapporti di lavoro consegua ad accordi collettivi, concernenti la riduzione dei dipendenti in esubero, tra la banca e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. In mancanza degli accordi o in caso di insufficienza degli esodi volontari rispetto a quanto indicato negli accordi stessi, i commissari straordinari attivano la procedura di riduzione del personale prevista dalla . Gli accordi predetti o il ricorso alla procedura prevista dalla , assorbono e sostituiscono le procedure di analoga natura contemplate nei contratti collettivi, con esclusione di oneri a carico della banca, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto. La procedura della citata si applica anche al personale direttivo. Ai soli fini della individuazione dei dipendenti interessati dalla medesima procedura, prevale il criterio della maggiore anzianita' ai fini pensionistici".

Art. 4.

Proroga dei termini dell'intervento per l'Insar
1. Gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decretolegge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1997, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.
Nota all'art. 4: - Il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla (Misure urgenti in materia di occupazione), come sostituito dall' , convertito, con modificazioni, dalla , e' il seguente: "Art. 2-ter (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR). - 1. La societa' Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) e' autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilita'. 2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilita'. 3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalita' di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , e' riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all' . 4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Con siglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick