Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, SUL VALORE AGGIUNTO E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Art. 1.
(Dividendi distribuiti da societa' non residenti).
1. All'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente i dividendi distribuiti da societa' non residenti, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunita' europea, con decreto del Ministro delle finanze e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2".
"2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunita' europea, con decreto del Ministro delle finanze e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 96-bis (Dividendi distribuiti da societa' non residenti). - 1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale e' non inferiore al 25 per cento ed e' detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la societa' non residente:
a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla ;
b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunita' europea;
c) e' soggetta nello Stato di residenza senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte:
impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio;
selskabsskat in Danimarca;
Korperschaftsteuer in Germania;
phoros eisodematos Nomikon prosopon kerdoskopikou' charaktera in Grecia;
impuesto sobre sociedades in Spagna;
impot sur les societes in Francia;
corporation tax in Irlanda;
impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo; vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;
corporation tax nel Regno Unito;
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.
2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunita' europea, con decreto del Ministro delle finanze e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa' ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2.
7. Alle societa' di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove da parte dell'Amministrazione finanziaria si applicano le procedure di cui ai e ".
- Si riportano i e abrogati a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, dall' .
"3. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, gli utili previsti al comma 1 possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio.
4. Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94, non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito di imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1. I dividendi di cui al comma 1 concorrono alla formazione dell'utile per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi medesimi e si considerano distribuiti se la societa' non dispone di utili assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni caso prima della distribuzione di utili assoggettati a maggiorazione di conguaglio. Gli utili che si considerano formati con i dividendi di cui al comma 1 devono essere indicati in apposito allegato alla dichiarazione dei redditi e, se distribuiti, separatamente evidenziati nei modelli di comunicazione di cui all' , o, in mancanza, in apposita comunicazione, salvo che la societa' li assoggetti a maggiorazione di conguaglio.
L'eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa ai dividendi di cui al comma 1 per ammontare pari a quello che non si sarebbe determinato in assenza dei predetti dividendi. Le disposizioni del presente comma si applicano ad ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi di cui al comma 1".
Art. 2.
(Disposizioni in materia di cessioni di beni
e prestazioni di servizio ai sensi del decreto-legge
n. 648 del 1976, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 730 del 1976).
1. Qualora le attestazioni di cui all'articolo 40, quarto comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n.648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, siano state rilasciate in mancanza dei presupposti di cui allo stesso articolo, ferme restando le eventuali responsabilita' penali, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e di interessi ma solo al recupero dell'imposta dovuta per le cessioni di beni e prestazioni di servizio oggetto dell'agevolazione.
2. I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi relativi alle attestazioni di cui al comma 1 sono tenuti a corrispondere l'imposta solo all'atto del pagamento della stessa da parte del committente.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le controversie instaurate in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Non si fa luogo al rimborso di somme gia' versate a titolo definitivo per effetto di contenzioso relativo alla fattispecie di cui al presente articolo.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo del , (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 20 settembre 1976), convertito, con modificazioni, dalla , recante: "Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976":
"Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente nonche' alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune".
Art. 3.
(Disposizioni in materia di imposta
comunale sugli immobili).
1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. Relativamente ai termini di liquidazione e accertamento continuano ad applicarsi le disposizioni previste per le imposte erariali sui redditi.
2. Per l'anno 1993, gli adempimenti previsti dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5 dello stesso decreto n.504 del 1992, per i quali siano disponibili le informazioni utili alla loro identificazione catastale, sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le modalita' per la trasmissione ai comuni dei dati riguardanti i predetti fabbricati, nonche' di quelli concernenti le dichiarazioni presentate ed i relativi versamenti effettuati.
3. Le somme riscosse dai comuni per effetto del comma, 1 sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille. Ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Note all' , recante: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell' ", e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 del predetto D.Lgs.:
"1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art. 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonche' sulla base delleinformazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalita' indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione e' relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni. maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'art. 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta e' maggiorata del 20 per cento".
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del predetto :
"3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del , convertito, con modificazioni, dalla , applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonche' per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di piu' unita' immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore e' determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari gia' iscritti".
- Si riporta il testo del , recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Art. 4.
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 18 febbraio 1997, n.28, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. (( Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base l'imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti)). Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 5.
(( (Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore
aggiunto).
1. Nell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, puo' essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.))
((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 12 giugno 1998, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 271, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che l'art. 5 e' sostituito con effetto dal 15 maggio 1998.
Il D.L. 12 giugno 1998, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 271, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che l'art. 5 e' sostituito con effetto dal 15 maggio 1998.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di imposta di bollo).
1. All'articolo 13 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2) della colonna relativa al modo di pagamento e' sostituito dal seguente: "Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta e' riscossa in modo virtuale al momento della emissione delle stesse";
b) nella nota 3-ter del comma 2-bis, come modificata dall'articolo 3, comma 12, lettera a), numero 2), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono soggetti- all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio".
2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo, introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, si considerano depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalita' diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle stesse.
3. Nell'articolo 7, primo comma, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, e successive modificazioni, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, dopo le parole:
"libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze;" sono inserite le seguenti: "ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato;".
"libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze;" sono inserite le seguenti: "ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato;".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della tariffa annessa al , recante disciplina dell'imposta di bollo, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, come modificato dalla presente legge:
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 7 della tabella annessa al , come modificato dalla presente legge:
"Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonche' le relative quietanze, libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze, ricevute ed altri documenti relativi ai conti correnti postali non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'art. 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi, domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse, procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio, polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o societa' di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente".
Art. 7.
(Trattamento tributario su talune
operazioni di credito).
1. E abrogato il numero 4) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie per talune operazioni di credito, con effetto per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 15 e dell'art. 16, cosi' come modificato dalla presente legge, del , recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie" pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973:
"Art. 15 (Operazioni di credito a medio e lungo termine).
- Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita' inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformita' a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle stesse sulle concessioni governative.
In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette alla imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione.
Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi".
"Art. 16 (Altre operazioni di credito). - Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformita' a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:
1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al ;
2) (Abrogato);
3) credito all'artigianato di cui al , e alla ;
4) (Abrogato);
5) credito cinematografico, di cui alle ;
6) (Abrogato);
7) credito teatrale, di cui alla ;
8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli , , e ;
9) credito peschereccio d'esercizio".
Art. 8.
(Imposta sostitutiva dell'addizionale
regionale all'imposta di consumo sul gas metano).
1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'((accisa)) sul (( gas naturale )) a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di (( gas naturale )) impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonche' ai consumi di (( gas naturale )) impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente gia' pagato.
Art. 9.
(Tasse automobilistiche).
1. Nell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, dopo il trentaduesimo comma e' inserito il seguente:
"A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza".
"A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo del trentaduesimo comma dell' , (Gazzetta Ufficiale n. 359 del 31 dicembre 1982), convertito, con modificazioni, dalla , recante: "Misure in materia tributaria":
"Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell' , risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresi' soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonche' dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero, per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati".
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Art. 10.
Modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento).
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalita' di cui al presente articolo qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi. (10)
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. (9)
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. (9)
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. (7) (9)
3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non congruita' dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresi', le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione e' rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non puo', comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o cessato l'attivita' nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attivita', da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonche' quando l'attivita' costituisce mera prosecuzione di attivita' svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attivita'. (10)
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.
5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti studi di settore, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di cui all'articolo 2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
7. Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito alla idoneita' degli studi stessi a rappresentare la realta' cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso per l'attivita' consultiva dei componenti della commissione. (16)
8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'.
9. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 del presente articolo ed al comma 125 dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996.
10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ma non e' dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore puo' essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
11. Nell'articolo 62-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: ", con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attivita' lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e ad altri elementi significativi in relazione all'attivita' esercitata".
12. L'elaborazione degli studi di settore, degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi, nonche' ogni altra attivita' di studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione, ad una societa' a partecipazione pubblica. Essa e' costituita sotto forma di societa' per azioni di cui il Ministero delle finanze detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Dall'applicazione del presente comma non potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (16)((18))
12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al comma 12, e' sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneita' delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione e' istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed e' composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, della SOGEI SpA, nonche' delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.
12-ter. La commissione consultiva di cui al comma 12-bis esprime, entro il 30 novembre 2018, un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA.
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 410) che le disposizioni dei commi 2 e 3-bis del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 410) che le disposizioni dei commi 2 e 3-bis del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223,convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 37, comma 2) che le suddette modifiche sono apportate con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223,convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 37, comma 2) che le suddette modifiche sono apportate con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
AGGIORNAMENTO (10)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 24) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, come modificate dal comma 23 della suddetta L. 296/06, limitatamente alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 18) che le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla lettera b) del comma 4 del citato articolo 10 che hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 24) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, come modificate dal comma 23 della suddetta L. 296/06, limitatamente alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 18) che le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla lettera b) del comma 4 del citato articolo 10 che hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 8) che "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione e' sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9-bis, comma 15) che "La societa' indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attivita' di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento".
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 8) che "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione e' sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9-bis, comma 15) che "La societa' indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attivita' di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento".
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 15) che "La societa' indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attivita' di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento nonche', per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attivita' di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilita' delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei S.p.A.".
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 15) che "La societa' indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attivita' di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento nonche', per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attivita' di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilita' delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei S.p.A.".
Art. 10-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96))
Art. 10-ter.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214))
Art. 11.
(Regime fiscale estero privilegiato).
1. Nell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole da: "in misura inferiore "a" della stessa natura" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura determinata complessivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo del n. 917 del 1986, come modificato dalla presente legge:
"7-bis. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e societa' domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunita' economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ai sensi dell' . Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette societa' ad imposizione nella misura determinata complessivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato".
Art. 12.
(Disposizioni in materia di centri
di assistenza fiscale).
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, le prestazioni corrispondenti a quelle rese dai centri di assistenza fiscale si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorche' rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalita' istituzionali delle stesse, in quanto richieste dall'associato per ottemperare agli obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attivita'. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' :
"Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). - Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.
La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25".
- Il testo degli , , e e' riportato nelle note all'art. 10.
- Si riporta il testo dell' :
"Art. 19 (Detrazione). - 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
2. Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'art. 19-bis. In nessun caso e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.
3. La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli e , convertito, con modificazioni, dalla ;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f);
d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11);
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui all'art. 74, commi primo, settimo, ottavo e nono.
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non e' ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivita' che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare e' determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione e' provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno".
- Si riporta il testo dell' :
"Art. 25 (Registrazione degli acquisti). - Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta.
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti, nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo".
- Si riporta il testo dell' :
"Art. 27 (Liquidazioni e versamenti mensili). - Entro il giorno 18 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta divenuta esigibile nel mese precedente e quello dell'imposta per la quale il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19.
Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo.
Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, al 9,10 per cento per quelle soggette all'aliquota del dieci per cento, al 13,80 per cento per quelle soggette all'aliquota del sedici per cento, al 16,65 per cento per quelle soggette all'aliquota del venti per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110 quando l'imposta e del dieci per cento, per 116 quando l'imposta e del sedici per cento, per 120 quando l'imposta e' del venti per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unita' piu' prossima".
- Si riporta il testo dell' :
"Art. 33 (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti). - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attivita':
a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;
b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il 15 marzo di ciascun anno.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24.
L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui e' esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso".
Art. 13.
(Norme interpretative del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29).
1. Le disposizioni legislative concernenti l'Amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vanno intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993.
Note all' , recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' " e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs. predetto:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita' della dirigenza, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra piu' atenei, sulla base di appositi accordi".
- Si riporta il testo dell' :
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali:
a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilita' dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.
2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.
3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri".
Art. 14.
(Mantenimento in bilancio di fondi).
1. Le disponibilita' iscritte ai capitoli 1021, 1086, 1099, 3097, 3102, 3135, 3332, 3869, 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1997, ivi comprese quelle derivanti da quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera 1), del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, possono essere impegnate nell'esercizio 1998.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle finanze, e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni ai capitoli di bilancio istituiti per effetto della suddivisione delle spese gravanti sui capitoli di cui al comma 1, tra i diversi centri di responsabilita'.
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo del (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1997), convertito, con modificazioni, dalla , recante: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione".
"1. Le disponibilita' iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell'esercizio 1997 al fine di avviare interventi immediatamente attivabili o di proseguire interventi in corso di attuazione:
a)-i) (Omissis);
l) capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e capitoli 1109, 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, anche se relative all'anno 1995, concernenti interventi di miglioramento, adeguamento, ampliamento, sistemazione e ristrutturazione delle strutture immobiliari destinate alla allocazione delle attivita' dell'amministrazione finanziaria orientate a prevenire e contrastare l'evasione fiscale, ad assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe in materia fiscale contenute nella , nonche' l'attivita' produttiva della predetta amministrazione autonoma".
Art. 15.
(Norme in materia di omesso, ritardato
o insufficiente versamento delle imposte).
1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, le parole: "e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi albi "sono sostituite dalle seguenti:", consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi".
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. l della (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1995) recante: "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte", come modificato dalla presente legge:
"1. La riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi, in dipendenza del loro mandato professionale".
Art. 16.
(Crediti tributari di modesta entita').
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione.
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo del :
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Art. 17.
(Interessi per rapporti di credito e debito
relativi a tributi locati).
1. Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti, rispettivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei comuni e delle province.
2. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi e' calcolato in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 1, riguardante la misura degli interessi, ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo del (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996) recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica":
"141. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli , , , e , e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi previsti dalla , e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento".
- Si riporta il testo dell' :
"Art. 9 (Mancato o ritardato versamento diretto). - Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del dodici per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.
Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.
L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, e 36-ter, ".
- Si riporta il testo dell' :
"Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). - Decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione si applica a carico del contribuente l'interesse del sei per cento sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data della consegna all'esattore dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione.
L'interesse calcolato dall'ufficio delle imposte e' riscosso mediante ruolo.
E' in facolta' del contribuente di richiedere, nel ricorso alla commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare con l'interesse semestrale del 6 per cento gia' maturato, ovvero per una parte dell'ammontare stesso in misura diversa da quella prevista dall'art. 15.
Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell' ".
- Si riporta il testo dell' :
"Art. 21 (Interessi per prolungata rateazione). - Sull'ammontare delle somme il cui pagamento, ai sensi dell'art. 19, e' posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica l'interesse del sei per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla scadenza medesima.
L'ammontare degli interessi dovuto e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo".
- Si riporta il testo dell' :
"Art. 39 (Ricorso avverso l'iscrizione a ruolo). - Il ricorso contro il ruolo di cui all' , non sospende la riscossione, tuttavia la Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio delle imposte, ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato all'esattore e alcontribuente. Il provvedimento puo' essere revocato dalla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
Il ricorso puo' essere proposto anche in caso di omessa indicazione o documentazione, in sede di dichiarazione annuale, dei versamenti diretti eseguiti e delle ritenute d'acconto operate sui redditi dichiarati. In tal caso l'ufficio puo' procedere al rimborso dell'imposta iscritta a ruolo corrispondente all'ammontare dei versamenti e delle ritenute anche prima della decisione del ricorso.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ritenuta di acconto relativa a importi che hanno concorso alla formazione dell'imponibile iscritto a ruolo a titolo definitivo a seguito di accertamenti di ufficio senza che sia stata operata la detrazione della ritenuta di acconto.
Non e' ammesso il rimborso delle ritenute di acconto di redditi non dichiarati o che non hanno formato oggetto di accertamento d'ufficio.
Il Ministro delle finanze in presenza delle condizioni previste nell'ultimo comma dell'art. 19, puo' autorizzare per un periodo non superiore a dodici mesi, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi.
Sull'ammontare delle somme il cui pagamento e' stato sospeso si applica per il periodo di sospensione riferito a ciascuna rata l'interesse in ragione del dodici per cento annuo.
L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento con cui viene accordata la sospensione ed e' riscosso unitamente all'imposta".
- Si riporta il testo dell' :
"Art. 44 (Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate). - Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del sei per cento, per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.
L'interesse di cui al primo comma e' dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.
L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta".
- La , recante: "Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 1 marzo 1961.
- Si riporta il testo del :
"142. Resta fermo quanto disposto dal , convertito, con modificazioni, dalla ".
- Si riporta il testo dell' (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993), convertito, con modificazioni, dalla , recante: "Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994":
"Art. 13 (Interessi per rapporti di credito e debito di imposta). - 1. Gli interessi per la riscossione o per il imposte previsti dagli , , , e , e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento.
2. Gli interessi previsti dalla , e successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti nella misura del 6 per cento.
3. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a determinare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura degli interessi di cui ai commi l e 2, dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1995".
Art. 18.
(Efficacia della definizione dei rapporti
tributari pendenti ai sensi dell'articolo 32
della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
1. Le disposizioni dell'articolo 32, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpretano nel senso che ha definizione delle situazioni e pendenze tributarie, di cui al titolo VI della legge medesima, si intende legittimamente avvenuta, purche' i contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni integrative di cui al comma 1 del citato articolo 32 e che non hanno corrisposto in tutto o in parte alle previste scadenze, anche ratealmente, le somme dovute, provvedano, alla scadenza della rata, al pagamento delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale di cui all'articolo 39, comma 4, della predetta legge n. 413 del 1991; il pagamento e' considerato valido se comunque eseguito prima dell'inizio della azione esecutiva.
2. Qualora il pagamento non sia eseguito ai sensi del comma 1, ovvero nelle ipotesi di dichiarazioni integrative tardive o nulle, la definizione delle situazioni e pendenze tributarie e' priva di effetto e l'Amministrazione finanziaria, entro il secondo anno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per l'iscrizione nel ruolo speciale delle somme dovute, puo' esercitare l'azione di accertamento con riferimento a tutti i periodi d'imposta indicati nella dichiarazione integrativa.
3. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi previste dagli articoli 45, comma 4, e 51, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto.
Note all'art. 18:
- Il titolo VI della (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991) concernente: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale", reca: "Disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie".
- Si riporta il testo dell' :
"Art. 32. - Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonche' delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, i contribuenti, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle gia' presentate, ancorche' con ritardo superiore ad un mese. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa sia stata comunque presentata anteriormente alla detta data. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'art. 34 e nell'art. 38, il maggior reddito dichiarato non puo' essere inferiore a L. 500.000 per ciascun periodo d'imposta. Per periodo di imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale e' stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.
2. Gli interessati, tra il 1 ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facolta' prevista nel comma 1. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla societa' risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole societa' fuse o incorporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'art. 73, ultimo comma, del , ultimo comma, del e successivi, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con ; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalita' di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1 dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 30 settembre 1992.
3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullita', devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonche' le istruzioni per la compilazione di detti modelli. Si applicano le disposizioni dell' , e successive modificazioni.
4. Le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonche' degli interessi e delle soprattasse di cui all'art. 39, comma 6".
- Si riporta il testo dell' :
"Art. 39. - 1. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalita' di cui all'art. 41.
2. I versamenti delle imposte devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1 dicembre 1991 al 30 aprile 1992 devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 1992 e per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 1993.
3. Al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla conseguente liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse, provvedono gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio con le modalita' di cui all' , e successive modificazioni, entro il termine di cui al , e successive modificazioni, calcolato con decorrenza dall'anno 1992.
4. Entro il termine di cui al comma 3, sono riscosse, ai sensi del , e successive modificazioni, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizioni in ruolo speciale secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli ed al rimborso di somme il cui ammontare non supera L. 20.000.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche qualora successivamente alla data del 30 aprile 1992 divengano definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative. Le imposte dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 30 aprile 1992 per i periodi di imposta per i quali siano presentate dichiarazioni integrative prive dei requisiti di validita' devono essere iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 3.
6. Sulle somme dovute e non versate ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano gli interessi di cui all' , e successive modificazioni, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'art. 92 del medesimo decreto.
7. L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative, non sono deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche".
- Si riporta il testo del :
"4. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all' , e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la controversia si estingue a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo".
- Si riporta il testo del :
"8. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all' , e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la dichiarazione integrativa produce effetti a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo".
Art. 19.
(Termine per la soppressione
della commissione tributaria centrale).
1. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, concernente l'insediamento delle commissioni tributarie, le parole: "con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
", tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze".
", tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze".
Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell' , recante: "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell' ", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9:
"Art. 42 (Insediamento delle commissioni tributarie). - 1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il 1 aprile 1996 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima.
2. Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal .
3. La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 e' soppressa e cessa di funzionare con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998.
4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell' ".
Art. 20.
(Disposizioni in materia di notifica degli atti
dell'Amministrazione finanziaria).
1. Nell'articolo 14, primo comma, primo periodo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, concernente la notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria a mezzo posta, dopo le parole: "al contribuente "sono inserite le seguenti: a deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e", e dopo le parole: a mezzo della posta "sono inserite le seguenti: direttamente dagli uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti impossibile,".
Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo del , recante: "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1982, n. 334, come modificato dalla presente legge:
"La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e puo' eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonche' ove cio' risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli , e , , nonche' le altre modalita' di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta".
Art. 21.
(Disposizioni in materia di demanio).
1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nel regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, recante norme per l'alienazione, la permuta e l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato."
2. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, riguardante l'aumento dei canoni per l'utilizzazione di beni del demanio, nel secondo periodo, dopo le parole: "di irrigazione agricola," sono inserite le seguenti: "di attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche non motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo". ((5))
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 3) che sono abrogate le norme del presente articolo, comma 2, limitatamente alla parte disciplinante le procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana.Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
La L. 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 3) che sono abrogate le norme del presente articolo, comma 2, limitatamente alla parte disciplinante le procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana.Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
Art. 22.
(Abrogazione di norme della legge
27 dicembre 1997, n. 449).
1. All'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e' abrogato il comma 13.
Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo, abrogato, dalla presente legge, del , recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997:
"13. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni che nel corso dell'anno 1993 non hanno presentato ricorso presso le commissioni censuarie provinciali possono presentare il suddetto ricorso, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unita' immobiliari urbane vigenti, in relazione ad una o piu' categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie. Per tali ricorsi si applicano le disposizioni di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni".
Art. 23.
(Disposizioni in materia di locazioni
degli immobili demaniali).
1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, il rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici e' disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
Nota all' , recante: "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1978, n. 211.
Art. 24.
(Trasferimento alle regioni
di funzioni normative).
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni normative, esercitabili entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi.
2. Le regioni provvederanno ad adeguare la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, alle realta' locali.
Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo degli , e , recante: "Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1976, n. 149:
"Art. 9. - I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria e, in attesa di diversa attribuzione, i compiti affidati agli enti di sviluppo agricolo non rientranti in quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3, sono espletati attraverso gestioni speciali con bilancio separato annesso al bilancio dell'ente regionale.
Dai bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale dei ruoli dell'ente destinato alle gestioni speciali nonche' la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, stabilisce le modalita' e condizioni per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma nonche' i criteri per la determinazione delle spese riconoscibili. Tali spese gravano, a decorrere dall'anno 1976, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le annualita' del prezzo di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, in scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno versate dagli enti di sviluppo in conto entrate del Tesoro. L' , e' abrogato".
"Art. 10. - Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell' , permane fino al pagamento della quindicesima annualita' del prezzo di assegnazione.
Le successive annualita' dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.
I terreni, affrancati dal riservato dominio dell'ente sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli e .
I terreni che sono o ritornano nella disponibilita' dell'ente sono assegnati alle condizioni stabilite dal . L' , e' abrogato.
Gli assegnatari dei fondi espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo ai sensi delle , i quali non abbiano ancora esercitato il diritto di riscatto previsto dalle leggi vigenti sono equiparati ai proprietari manuali ed abituali coltivatori della terra di cui all' , e successive modificazioni, in ordine al diritto di prelazione nella compravendita dei fondi confinanti, che dovessero essere oggetto di alienazione.
I fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle , possono essere alienati esclusivamente all'ente che ha disposto l'assegnazione, a coltivatori diretti o ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo norme fissate dalla legge regionale.
La vendita deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo, previsti dall' ".
"Art. 11. - Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono considerate, a tutti gli effetti, attivita' per la formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici Il prezzo di cessione e' pari al costo di acquisto e costruzione al netto di ogni contributo, il conto capitale o in conto interessi, e con dilazione del pagamento in rate poliennali, fino ad un massimo di 20 annualita'.
I beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra agricole da parte della autorita' competente, possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale.
Le somme ricavate dalle vendite sono reimpiegate dagli enti di sviluppo per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.
I terreni e le opere di proprieta' degli enti di sviluppo destinati e destinabili ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente, previa approvazione della regione, in proprieta' delle amministrazioni pubbliche o degli enti interessati".
Art. 25.
(Disciplina tributaria della costituzione
di societa' con contestuale conferimento di azienda).
1. Nel caso in cui venga costituita una societa' con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale in applicazione del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, il conferimento stesso e' soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda e' ridotta alla meta'. Il soggetto passivo puo' richiedere l'applicazione, alternativamente alla predetta riduzione, di una imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili in misura pari allo 0,5 per cento del valore complessivo degli immobili al 12 dicembre 1992. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
Note all' , recante: "Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1997, n. 249.
- Si riporta il testo del (Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74), convertito, con modificazioni, dalla , recante: "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica":
"3. In deroga a quanto stabilito dal , per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, e' dovuta solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprieta', oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, pari all'uno per cento del loro valore complessivo alla data dell'apertura della successione, se detto valore supera 250 milioni di lire.
L'imposta non si detrae da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri. In luogo della dichiarazione di cui all'art. 18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli , e , introdotte dal comma 1, lettere b) e c). Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n. 643 del 1972. L'imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data del 1 gennaio 2003",
- Si riporta il testo dell' , recante "Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili" (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972):
"Art. 18 (Dichiarazione). - I cedenti, i donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:
a) il valore iniziale del bene ai sensi del precedente art. 6;
b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia di riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;
c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 6.
I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso, allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice.
Le spese di cui all'art. 11 se gia' non esposte nella dichiarazione prevista dal primo comma debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passivita' agli effetti dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione.
Per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto la dichiarazione deve essere corredata della documentazione relativa.
Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo comma vanno corredate di tante copie quanti sono i comuni nel territorio dei quali sono siti i beni.
Le societa' indicate nel primo comma dell'art. 3 devono presentare apposita dichiarazione, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova ciascun immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si e' compiuto il decennio. Per gli immobili relativamente ai quali il primo decennio e' gia' scaduto alla data del 1 gennaio 1975 la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo 1975 e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.
Nella dichiarazione prevista dal precedente comma devono essere indicati gli elementi di cui al primo comma e il valore della proprieta' o della nuda proprieta' dell'immobile al compimento del decennio, nonche', a pena di decadenza, le relative spese. Alla dichiarazione devono essere allegati l'estratto catastale relativo all'immobile, in carta semplice, e la documentazione delle spese effettuate dopo il 1 gennaio 1973.
Se l'atto di alienazione non e' soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al primo comma deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso.
In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si e verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione".
- Si riporta il testo degli e , recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277:
"Art. 29. (Contenuto della dichiarazione). - 1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:
a) le generalita', l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
b) le generalita', la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredita' e dei legatari, il loro grado di parentela o affinita' col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
d) gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all'art. 10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;
e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;
f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;
g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalita' e residenza dei debitori;
h)i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera e);
i) le passivita' e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;
l) domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;
m) il valore globale netto dell'asse ereditario;
n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova;
n-bis) gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.
2. Se il dichiarante e' un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonche' quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera limitatamente al suo domicilio.
3. Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento dei relativi importi alle mille lire, per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire, per eccesso se e' superiore".
"Art. 30 (Allegati alla dichiarazione). - 1. Alla dichiarazione devono essere allegati:
a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinita' con lui, nonche' i documenti di prova della parentela naturale;
c) la copia autentica degli atti di ultima volonta' dai quali e' regolata la successione;
d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
e) gli estratti catastali relativi agli immobili;
f) un certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;
g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma l, lettera b), nonche' delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;
h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
i) i documenti di prova delle passivita' e degli oneri deducibili nonche' delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26;
i-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'art. 27, comma 3.
2. Se il dichiarante e' un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato.
3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all' .
4. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l' e , approvato con .
5. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passivita' e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne da' avviso al dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto nel secondo periodo dell'art. 23, comma 2, ad esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione dell'avviso.
6. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi l'attestazione di cui all'art. 13, comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, si applica, purche' alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'art. 23, comma 4".
Art. 26.
(Personale delle commissioni tributarie).
1. A decorrere dal 1 aprile 1996 al personale di segreteria delle commissioni tributarie nonche' al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale e' attribuita l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221. A tale indennita' si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1996, n. 525.
2. All'onere complessivo derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in lire 10.675 milioni per l'anno 1996, in lire 14.230 milioni per l'anno 1997 e in lire 18.560 milioni per l'anno 1998 e a regime, si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, che sono riscossi anche dalle segreterie giudiziarie dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
3. Si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell' , recante: "Provvedimenti a favore del personale delle cancel-lerie e segreterie giudiziarie", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1988, n. 146:
"Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'indennita' stabilita dall' , e' attribuita, nella misura vigente al 1 gennaio 1988, al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonche' a quello previsto dalla , e dalla , secondo le percentuali indicate nell'allegata tabella con riferimento alle diverse qualifiche, con assorbimento del compenso di cui all' , ed all'articolo unico della , e successive modificazioni, come da ultimo determinato dalla , e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previste negli e , e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
3. L'indennita' e' comunque corrisposta al personale di cui agli e , e all' ".
- Si riporta il testo dell' , recante: "Provvidenze per il personale di magistratura" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1981, n. 52:
"Art. 3. - Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla , e' istituita a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attivita', a decorrere dal 1 luglio 1980, una speciale indennita' non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli e , e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
L'indennita' di cui al primo comma non e' computabile nella determinazione dell'indennita' prevista dall' . Essa e' adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'art. 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.
Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennita' e' corrisposta in misura pari alla meta' di quella erogata agli altri magistrati.
Alla erogazione della indennita' si provvede nelle forme previste dall' ".
- Si riporta il testo dei e , recante: "Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 1996, n. 239:
"1. Alle indennita' previste dall' , e dall' , si applica fino al 31 dicembre 1993 il meccanismo di adeguamento periodico di cui all' .
2. L'adeguamento periodico ai sensi del comma 1 decorre dal 1 gennaio 1991. La successiva dinamica delle indennita' di cui al predetto comma 1, contrattualmente definite "indennita' di amministrazione", rimane affidata alla contrattazione di cui all' , come sostituito dall' ; tuttavia gli aumenti di tali indennita' previsti in sede di contrattazione per il biennio 1996-1997 restano assorbiti dagli importi determinati dai meccanismi di adeguamento periodico".
- Si riporta il testo dell' , recante: "Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1989, n. 40:
"Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 l'indennita' prevista dalla , e' attribuita, con le modalita' in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonche' al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unita'.
2. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate, le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle risultanti dalla tabella allegata alla .
3. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto previsto dall' .
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire 63.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali".
- Si riporta il testo dell' :
"Art. 3. - 1. Al complessivo onere derivante dagli articoli 1 e 2, valutato in lire 37.120 milioni per l'anno 1996, in lire 148.477 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1997 nonche', quanto alla corresponsione delle somme arretrate, in lire 217.920 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e in lire 186.789 milioni per l'anno 1999, si provvede:
a) quanto a lire 37.120 milioni per l'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;
b) per gli anni 1997 e successivi con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella allegata alla , gia' sostituita dalla tabella A annessa alla , e modificata dalla , che sono aumentati nelle misure di cui ai commi 2 e 4, nonche' dalle entrate derivanti dai diritti previsti dal comma 3.
2. I diritti previsti dalla tabella richiamata nel comma 1 sono cosi' aumentati:
a) per ciascuno di quelli previsti ai numeri 1), 2) e 3) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura di lire 300 per l'ufficio di conciliazione e lire 1.000 per gli altri uffici giudiziari;
b) quelli previsti ai numeri 4), 5), 6), 8), 9), 10) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura di lire 3.000 per ciascuno di essi;
c) quelli previsti ai numeri 7) e 12) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura, di lire 2.000 per ciascuno di essi;
d) quello di cui al numero 13) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, con le seguenti modalita':
1) diritto forfettizzato di copia e di certificazione di conformita' di atti civili, penali e amministrativi, nella misura di cui alla tabella I allegata alla presente legge;
2) diritto forfettizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformita', nella misura di cui alla tabella II allegata alla presente legge.
Entrambi i diritti sono commisurati ad ogni pagina di formato uso bollo e sono determinati in misura eguale anche per la copia fotografica.
3. Per il rilascio di copie, senza certificazione di conformita', di documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella III allegata alla presente legge.
4. Per gli uffici di conciliazione e del giudice di pace tutti i diritti di cui ai commi 2 e 3 sono ridotti della meta'.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Si riporta il testo dell' , recante: "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell' ", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993:
"Art. 33 (Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria). - 1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero delle finanze.
2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, se piu' favorevole, l'indennita' prevista dalla , e con le modalita' da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall' , e , convertito con modificazioni dalla , del compenso previsto dall' , nonche' di qualsiasi altro compenso o indennita' incentivante la produttivita'.
3. L'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall' , e' fatta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro".
Art. 27.
(Modifica dell'articolo 218 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale).
1. Nell'articolo 218 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto".
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 218 del testo unico delle disposizioni in materia doganale, approvato con , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, come modificato dalla presente legge:
"Art. 218 (Interessi di mora). - Gli interessi di mora previsti dagli articoli 191 e 211 sono fissati nella misura del sei per cento semestrale, da computarsi sull'ammontare, dei diritti doganali dovuti, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto.
Per la liquidazione degli interessi di cui al precedente comma, il semestre iniziato e' computato per intero".
- Si riportano gli articoli 191 e 211 del predetto testo unico in materia doganale:
"Art. 191 (Condizioni per l'importazione definitiva). - Per l'importazione definitiva consentita ai sensi del precedente articolo saranno pagati i diritti doganali che sarebbero stati dovuti sulle merci temporaneamente importate alla data in cui fu accettata dalla dogana la dichiarazione di temporanea importazione, nonche' gli interessi di mora di cui all'art. 218 per il tempo decorso da tale data a quella di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva.
L'interesse di mora non e' dovuto quando si tratti di merci in temporanea importazione la cui lavorazione sia avvenuta in stabilimenti sottoposti alla speciale vigilanza dell'amministrazione".
"Art. 211 (Autorizzazione alla esportazione definitiva).
- Il capo della circoscrizione doganale puo' consentire, prima della scadenza del termine fissato nella bolletta di temporanea esportazione, l'esportazione definitiva, in tutto o in parte, delle merci temporaneamente esportate.
Restano fermi i divieti e le restrizioni di ogni genere stabiliti all'esportazione.
Per l'esportazione definitiva consentita ai sensi del primo comma saranno pagati i diritti doganali di esportazione che sarebbero stati eventualmente dovuti sulle merci temporaneamente esportate alla data in cui fu accettata dalla dogana la dichiarazione di temporanea esportazione, nonche' gli interessi di mora di cui all'art. 218 per il tempo decorso da tale data a quella di accettazione della dichiarazione di esportazione definitiva".
Art. 28.
(Ulteriori modifiche al testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale).
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 40 e' sostituito dal seguente:
"Art. 40. - (Spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale). - 1. Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si puo' agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.
2. La rappresentanza indiretta e' libera.
La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, e' riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell'articolo 43.
3. Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione e' validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali";
"Art. 40. - (Spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale). - 1. Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si puo' agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.
2. La rappresentanza indiretta e' libera.
La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, e' riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell'articolo 43.
3. Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione e' validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali";
b) l'articolo 41 e' abrogato;
c) all'articolo 42 e' abrogato il secondo periodo;
d) all'articolo 43, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, puo' essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purche' si tratti di un dipendente del proprietario della merce";
"La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, puo' essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purche' si tratti di un dipendente del proprietario della merce";
e) all'articolo 47, nel terzo comma, primo periodo, le parole: " abilita al compimento di operazioni doganali " sono sostituite dalle seguenti: " abilita alla presentazione di dichiarazioni ". Nel terzo comma, secondo periodo, le parole: " all'espletamento delle operazioni " sono sostituite dalle seguenti: " alla presentazione delle dichiarazioni";
f) l'articolo 56 e' sostituito dal seguente:
"Art. 56. - (Dichiarazione doganale).
1. Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana da rendersi ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992".
"Art. 56. - (Dichiarazione doganale).
1. Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana da rendersi ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992".
Note all' , recante: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1961, n. 4.
- Si riporta il testo, abrogato dalla presente legge, dell'art. 41 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con :
"Art. 41 (Obblighi dello spedizioniere doganale iscritto nell'albo). - Per ciascuna operazione doganale compiuta lo spedizioniere doganale iscritto nell'albo ha l'obbligo di fornire, a richiesta degli organi doganali, ogni indicazione utile per l'identificazione del rappresentato.
Egli e' altresi' tenuto in via sussidiaria al pagamento dei maggiori diritti doganali dovuti a seguito di rettifica dell'accertamento o di revisione della liquidazione, quando il proprietario della merce sia stato inutilmente escusso e purche' la relativa richiesta gli sia notificata entro cinque anni dalla data della bolletta".
- Si riporta il testo dell'art. 42 del testo unico in materia doganale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 42 (Coadiutori dello spedizioniere doganale iscritto nell'albo). - Lo spedizioniere doganale iscritto nell'albo professionale puo' farsi coadiuvare nell'esercizio della rappresentanza da altri spedizionieri doganali, anche non iscritti in detto albo".
- Si riporta il testo dell'art. 43 del testo unico in materia doganale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 43 (Altri rappresentanti dei proprietari delle merci). - La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, puo' essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purche' si tratti di un dipendente del proprietario della merce.
Le amministrazioni dello Stato per il compimento delle operazioni doganali possono conferire la detta rappresentanza a propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari, da stabilirsi d'intesa con il Ministro delle finanze. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni doganali svolte, in nome e per conto dei proprietari, da parte delle amministrazioni postale e ferroviaria sulla base delle convenzioni internazionali e delle vigenti norme di regolamento o di atti amministrativi generali.
I rappresentanti di cui ai precedenti commi sono considerati procuratori speciali, che agiscono sotto la responsabilita' del proprietario delle merci o dell'amministrazione dalla quale dipendono".
- Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico in materia doganale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 47 (Conferimento della nomina a spedizioniere doganale). - La nomina a spedizioniere doganale e' conferita mediante il rilascio di apposita patente validita' illimitata.
La patente e' rilasciata dal Ministero delle finanze, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni esclusivamente presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale, prescelta dall'interessato, che deve risultare indicata nella patente. In relazione alla presentazione delle dichiarazioni presso le dogane predette lo spedizioniere e' tuttavia abilitato al compimento degli atti necessari presso altri uffici, anche fuori dal territorio della circoscrizione.
Salvo le eccezioni che per giustificati motivi potranno essere consentite dai capi delle circoscrizioni doganali, lo spedizioniere doganale deve avere la propria residenza in un comune compreso nella circoscrizione per la quale risulta abilitato.
A richiesta dell'interessato e' accordato il trasferimento dell'attivita' presso altra circoscrizione, purche' risulti comprovato il trasferimento della residenza in un comune compreso nella circoscrizione medesima; il trasferimento e' disposto dal Ministero delle finanze.
Il Ministero delle finanze, su motivata richiesta degli interessati e sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, puo' consentire agli spedizionieri doganali di cui all'art. 43, primo comma di operare presso dogane di piu' circoscrizioni".
- Si riporta l'art. 64 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992:
"Art. 64. - 1. Fatto salvo l'art. 5, la dichiarazione in dogana puo' essere fatta da chiunque sia in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale competente la relativa merce e tutti i documenti la cui presentazione sia necessaria per consentire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale la merce e' dichiarata.
2. Tuttavia:
a) quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana implichi, per una determinata persona, obblighi particolari, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o per suo conto;
b) il dichiarante deve essere stabilito nella comunita'.
Tuttavia, la condizione dello stabilimento nella comunita' non e' richiesta alle persone:
che fanno una dichiarazione di transito o di ammissione temporanea;
che dichiarano merci a titolo occasionale, purche' l'autorita' doganale ne ravvisi l'opportunita'.
3. Le disposizioni del paragrafo 2, lettera b), non ostano all'applicazione, da parte degli Stati membri, degli accordi bilaterali conclusi con Paesi terzi o di prassi consuetudinarie aventi effetti simili che consentono ai cittadini di detti Paesi di fare dichiarazioni in dogana sul territorio di questi Stati membri, a condizioni di reci-Ê procita'".
CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 29.
(Vendita degli alloggi dello Stato ai sensi
della legge 6 gennaio 1983, n. 5).
1. I prezzi di vendita degli alloggi dello Stato destinati a fronteggiare le esigenze abitative delle famiglie colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a Firenze nel 1966, di cui alla legge 6 gennaio 1983, n.5, si intendono riferiti alla data di entrata in vigore della citata legge n.5 del 1983, senza ulteriori rivalutazioni.
Nota all' , recante: "Norme per il rilascio delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1983, n. 10.
Art. 30.
(Disposizioni in materia di movimenti e
partiti politici).
1. All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 31 maggio 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto.
L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma l-bis si provvede mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge gia' approvati dal Consiglio dei ministri alla data del 31 marzo 1998, nonche' per provvedimenti per i quali le Commissioni competenti in materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole.
1-quater. Per l'anno 1998, l'importo complessivo destinato al finanziamento dei movimenti e partiti politici risultante dalle scelte operate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, e' portato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in diminuzione dell'unita' previsionale di base 7.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in aumento al fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 450 del 1997, reintegrando gli accantonamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo, con priorita' per quello relativo al Ministero della pubblica istruzione ".
"1-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 31 maggio 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto.
L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma l-bis si provvede mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge gia' approvati dal Consiglio dei ministri alla data del 31 marzo 1998, nonche' per provvedimenti per i quali le Commissioni competenti in materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole.
1-quater. Per l'anno 1998, l'importo complessivo destinato al finanziamento dei movimenti e partiti politici risultante dalle scelte operate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, e' portato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in diminuzione dell'unita' previsionale di base 7.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in aumento al fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 450 del 1997, reintegrando gli accantonamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo, con priorita' per quello relativo al Ministero della pubblica istruzione ".
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell' , recante: "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 deIl'8 gennaio 1997, come modificato dalla presente legge:
"Art. 4 (Disposizioni transitorie). - 1. Per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio 1998, ripartisce a titolo di prima erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 160 miliardi di lire. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 2 e al comma 3 dell'art. 3 e sulla base dei dati comunicati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati ai sensi del comma 6 dell'art. 2.
1-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 31 maggio 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto.
L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla , con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge gia' approvati dal Consiglio dei Ministri alla data del 31 marzo 1998, nonche' per provvedimenti per i quali le Commissioni competenti in materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole.
1-quater. Per l'anno 1998, l'importo complessivo destinato al finanziamento dei movimenti e partiti politici risultante dalle scelte operate dai contribuenti ai sensi dell'art. 1 della presente legge, e' portato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in diminuzione dell'unita' previsionale di base 7.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in aumento al fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla citata , reintegrando gli accantonamenti di cui al comma 1 del presente articolo, con priorita' per quello relativo al Ministero della pubblica istruzione".
- Si riporta il testo della tabella A allegata alla , recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)".
"Tabella A INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO
SPECIALE DI PARTE CORRENTE
1) Accantonamenti di segno (milioni di lire)
positivo per nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate
Presidenza del Consiglio dei
ministri ........................ (a) (a)
688.007 1.015.249 944.813 Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (a) (a)
10.823.000 10.986.250 11.670.450 Di cui:
regolazione debitoria
1998: 10.000.000
1999: 10.000.000
2000: 10.000.000
Ministero di grazia e giustizia . 141.200 168.800 175.400 Ministero degli affari esteri ... 326.800 338.000 368.000 Ministero della pubblica
istruzione ..................... 499.500 514.500 861.700 Ministero dell'interno .......... 56.000 130.000 66.000 Ministero dei lavori pubblici ... 1.488 201.488 300.488 Ministero dei trasporti e della
navigazione .................... 481.000 507.500 484.000 Di cui:
limiti di impegno a favore di
soggetti non statali
1998: 100.000
1999: 295.000
2000: 360.000
Ministero della difesa .......... 28.500 27.900 30.400 Ministero per le politiche
agricole ....................... 1.328.540 1.398.440 608.740 Di cui:
regolazione debitoria
1998: 1.250.000
1999: 1.250.000
2000: 500.000
Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato -- 20.000 20.000 Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ............. 1.060.178 1.023.000 824.000 Ministero del commercio con
l'estero ....................... 14.200 16.700 18.400 Ministero della sanita' ......... 1.766.460 1.724.760 228.960 Di cui:
regolazione debitoria
1998: 1.500.000
1999: 1.500.000
Ministero per i beni culturali
e ambientali ................... 53.200 57.700 57.200 Ministero dell'ambiente ......... 85.196 78.586 80.696 Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e
tecnologica .................... 41.800 88.800 95.400 Totale accantonamenti di segno
positivo, per nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate .. 17.395.069 18.297.673 16.834.647 2) Accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate (b) (b)
Ministero delle finanze ......... -- - 100.000 - 150.000 Totale accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di spesa
o incremento di entrate ....... -- - 100.000 - 150.000 Totale Tabella A ... 17.395.069 18.197.673 16.684.647 -----
a) Accantonamento collegato, ai sensi dell' , e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 1998: --; 1999: 50.000; 2000: 75.000.
b) Accantonamento collegato, ai sensi dell' , e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contrassegnati dalla medesima lettera (b) per i seguenti importi per ciascun accantonamento: 1998: --; 1999: 50.000; 2000: 75.000".
Art. 31.
(Disposizioni in materia di idoneita'
alle funzioni di ufficiale esattoriale).
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalita' per il conseguimento della idoneita' alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) semplificazione e razionalizzazione del procedimento;
b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale;
c) articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale.
Note all'art. 31:
- Il testo del e' riportato nella nota all'articolo 16.
- La , recante: "Norme per l'idoneita' alle funzioni di ufficiale esattoriale", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1951.
Art. 32.
(Modifiche delle disposizioni finali e transitorie
di cui al Capo VI del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, e di cui al
Titolo III del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546).
1. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' inserito il seguente:
"Art. 44-bis. (Decisione di controversie pendenti al 1 aprile 1996) - 1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1 aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.
2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico e' dovuto, per ogni ricorso definito nella qualita', un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali".
"Art. 44-bis. (Decisione di controversie pendenti al 1 aprile 1996) - 1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1 aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.
2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico e' dovuto, per ogni ricorso definito nella qualita', un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali".
2. Nell'articolo 72 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo e' stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, puo' nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianita' di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48, comma 2, e' obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali ".
"1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo e' stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, puo' nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianita' di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48, comma 2, e' obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali ".
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell' , recante: "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell' ", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993:
"Art. 2 (La composizione delle commissioni tributarie). - 1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali e' preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.
2. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'.
3. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni puo' delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.
4. A ciascuna sezione e assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di quattro giudici tributari.
5. Ogni collegio giudicante e' presieduto dal presidente della sezione o dal vice-presidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.
6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni".
- Si riporta il testo dell' , recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' ", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993, come modificato dalla presente legge:
"Art. 72. (Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado). - 1. Le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal , alla data d'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale da' comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli , e , equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente puo' effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1.
1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo e' assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, puo' nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all' , ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianita' di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del capo I del titolo II del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del capo II del titolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui all'art. 48, comma 2, e' obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienza distinte da quelle collegiali.
2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previdenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalita' e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.
3. Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.
4. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle controversie pendenti alle segreterie delle commissioni provinciale o regionale rispettivamente competenti.
5. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma precedente".
- Si riporta il testo del , recante "Revisione della disciplina del contenzioso tributario", pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292:
"Il ricorso e' proposto mediante consegna o spedizione, in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, dell'originale al la segreteria della commissione tributaria e di una copia in carta semplice all'ufficio tributario. Della consegna e' rilasciata ricevuta".
- Si riporta il testo del :
"L'atto di appello, con allegata una copia in carta semplice, e' proposto, mediante consegna o spedizione secondo le modalita' di cui al primo cornma dell'art. 17, alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata".
- Si riporta il testo dell' :
" in giudizio del ricorrente). - 1.
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilita' deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato a norma degli ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
2. L'inammissibilita' del ricorso e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformita' dell'atto depositato a quello consegnato o spedito e' attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non e' conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso e' proposto, il ricorso e' inammissibile e si applica il comma precedente.
4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi".
- Si riporta il testo del :
"2. Il ricorso in appello e' proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3".
- Si riporta il testo del :
"1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1".
- Si riporta il testo del :
"5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonche' i ricorsi di cui all' , possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa e' tenuta, a pena di inammissibilita', a conferire l'incarico a un difensore abilitato".
- Si riporta il testo del :
"1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore".
- Si riporta il testo della :
"1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:
a) i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo".
- Si riporta il testo dell' :
"Art. 33 (Trattazione in camera di consiglio). - 1. La controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2.
2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.
3. Della trattazione in camera di consiglio e' redatto processo verbale dal segretario".
- Si riporta il testo del :
"2. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione puo' essere esperito d'ufficio anche dalla commissione".
Art. 33.
(Proroga di termini).
1. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'adozione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'articolo 65 del predetto decreto legislativo, e' differito al 31 ottobre 1998.
Note all'art. 33:
- Si riporta il testo del , recante: "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell' , concernente il riordino della finanza territoriale", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1993, n. 288:
"2. In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996".
- Si riporta il testo dell' :
"Art. 65 (Commisurazione e tariffe). - 1. La tassa puo' essere commisurata o in base alla quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualita', alla quantita' effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti".
Art. 34.
(Abrogazione di norme).
1. E abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n.495.
Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 2 abrogato dalla presente legge, del , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1995, n. 226, convertito dalla , recante: "Disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze":
"Art. 2 (Attivazione degli uffici delle entrate e del territorio). - 1. La nomina dei titolari degli uffici delle entrate e del territorio del i mistero delle finanze, da attivare nel 1995, e' effettuata senza l'osservanza del termine di cui all' . Tale termine e' ridotto a tre mesi per la nomina dei titolari dei predetti uffici da attivare nel 1996 e negli anni successivi".
- Si riporta il testo del , recante: "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1992, n. 116.
"8. Ai fini di cui al comma 7, nonche' allo scopo di consentire comunque la tempestiva attivazione dei rispettivi uffici, in sede di prima attuazione del presente regolamento i dirigenti delle strutture centrali, regionali e compartimentali dei dipartimenti debbono essere nominati almeno tre mesi prima dell'attivazione dei relativi uffici, i funzionari da destinare alla direzione degli uffici delle entrate e del territorio debbono essere nominati almeno sei mesi prima dell'attivazione degli uffici stessi. Durante il periodo intercorrente tra la data di nomina e quella di attivazione dei rispettivi uffici, i funzionari di cui al presente comma continuano ad esercitare le proprie funzioni, se gia' sono titolari di uffici esistenti alla data di entrata in vigore della citata , salva restando la disciplina prevista per la frequenza di corsi presso la Scuola centrale tributaria, e sono invece, negli altri casi, sollevati dal prestare servizio presso gli uffici di rispettiva appartenenza, al fine di predisporre l'organizzazione degli uffici di nuova destinazione".
Art. 35.
(Disposizioni in materia di personale
a tempo determinato).
1. In applicazione del comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la selezione del personale da assumere, per periodi di tre mesi, avviene mediante concorso pubblico, su base territoriale regionale, intendendosi per tale anche quella della provincia autonoma di Trento, o compartimentale e consistente in una prova attitudinale costituita da una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica.
2. Le assunzioni di personale, riferite esclusivamente a profili professionali appartenenti alla settima qualifica funzionale, avvengono nell'ambito di ogni circoscrizione territoriale, proporzionalmente ai risparmi ottenuti ai sensi del citato comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. La relativa graduatoria, dopo l'immissione in servizio del primo contingente, rimane aperta fino ad esaurimento e da essa, attraverso scorrimento, verranno attinti gli impiegati da assumere per i trimestri successivi, utilizzando anche gli ulteriori incrementi di risparmio verificatisi.
(( 3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 affluiscono al fondo unico di amministrazione del Ministero delle finanze per essere destinate, con i criteri e le modalita' stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, al miglioramento della produttivita' individuale e collettiva ed alla formazione e alla incentivazione della mobilita' del personale))
Art. 36.
(Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449).
1. Nell'articolo 4, comma 15, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola: " inferiore " e' sostituita dalla seguente: " superiore".
Nota all'art. 36:
- Si riporta il testo del , recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, come modificato dalla presente legge:
"15. Le agevolazioni previste per i progetti relativi all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , sono estese alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall' , come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del , convertito, con modificazioni, dalla . Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote che il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, riserva alle aree di cui al periodo precedente in una percentuale non superiore al 25 per cento delle risorse destinate per analoghe finalita' alle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modilicazioni".
Art. 37.
(Proroga della convenzione con il consorzio
nazionale obbligatorio tra i concessionari
del servizio di riscossione dei tributi).
1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, concernente la proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, le parole: "30 aprile 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
Nota all'art. 37:
- Si riporta il testo dell' , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1996, n. 305, recante; "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", convertito, con modificazioni, dalla , come modificato dalla presente legge:
"Art. 5-ter (Proroga della convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi). - 1. In via transitoria, in attesa dell'emanazione delle disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, previste dall' , per assicurare la continuita' delle informazioni derivanti dalle lavorazioni di acquisizione, registrazione, verifica, elaborazione, controllo, quadratura e fornitura di supporto magnetico dei dati relativi alle dichiarazioni e ai documenti pervenuti nel 1996 al Ministero delle finanze ovvero che perverranno entro il 31 dicembre 1997, e' data facolta' al Ministero delle finanze di prorogare al 31 dicembre 1998 la convenzione stipulata il 22 dicembre 1995 con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici".
Art. 38.
(Disposizioni in materia di redditi di pensione
di fonte estera e redditi di lavoro
prestato nelle zone di frontiera).
1. Il termine del 15 marzo 1998 previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e' prorogato al 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, che non abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1 dicembre 1997, possono provvedere al versamento delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1 dicembre 1997, in unica soluzione entro il 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1 dicembre 1997 in misura inferiore a quanto dovuto, possono provvedere al conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1 dicembre 1997, entro il 30 giugno 1998. ((4))
2. I soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedenti al 1996, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono usufruire, per i redditi percepiti per il 1996, anche nel caso in cui non abbiano effettuato le dichiarazioni dei redditi, delle modalita' di cui all'ottavo comma dell'articolo 9 e al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nonche' delle modalita' di cui al quarto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 2 dell'articolo 14 della citata legge n. 408 del 1990. La soprattassa ivi prevista nella misura del 30 per cento e' ridotta al 15 per cento.
3. Fino alla data di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la disposizione recata dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va intesa nel senso che l'esclusione dalla base imponibile opera anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 14) che i termini del 30 giugno 1998, stabiliti dal comma 1 del presente articolo, sono prorogati al 31 maggio 1999.
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 14) che i termini del 30 giugno 1998, stabiliti dal comma 1 del presente articolo, sono prorogati al 31 maggio 1999.
Art. 39.
(Entrata in vigore).
La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 maggio 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Flick