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Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo
1. La durata in carica della comissione per il contenzioso, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, e' prorogata fino al 31 dicembre 1998. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 26 maggio 2000, n. 147 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che " E' prorogata fino al 31 dicembre 2000 la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89".

Art. 2.

Provvidenze per i profughi
1. Le disposizioni relative alle provvidenze in favore dei profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata ed integrata dagli articoli 2 e 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, e successivamente dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
Note all'art. 2: - Il testo dell' (Normativa organica per i profughi) e' il seguente: "Art. 5 (Indennita' di sistemazione e contributo alloggiativo). - Ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 1 spetta una indennita' di L. 500.000 pro capite. L'indennita' e' corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione e' avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire al residenza. L'indennita' non e' dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita oltre tre mesi dalla data di partenza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio ne' e' dovuta quando la indennita' venga richiesta dai profughi oltre tre mesi dall'inizio della residenza o dalla data di nascita dei figli nati in Italia. Ai profughi che ne facciano richiesta e' concesso, ai sensi del successivo art. 9, un contributo straordinario pro capite di L. 8.000 giornaliere per quarantacinque giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione. L'indennita' di cui al primo comma ed il contributo straordinario di cui al quarto comma sono annualmente aggiornati in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operatori ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni". - Il testo degli e (Provvedimenti a favore dei profughi italiani) e', rispettivamente, il seguente: "Art. 2 (Provvidenze economiche). - 1. L'indennita' di sistemazione e il contributo straordinario procapite, di cui all' , sono elevati rispettivamente a L. 4.000.000 una tantum e a L. 40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi. 2. La dichiarazione prevista dall' , deve essere resa ai sensi della , modificata ed integrata dalla ". "Art. 8 (Reinsediamento). - 1. Una indennita' una tantum di importo pari a quella prevista dall'art. 2 e' corrisposta dal Ministro degli affari esteri ai profughi ai fini del loro reinsediamento nel Paese di provenienza, ove questo avvenga entro sessanta giorni dalla cessazione dello stato di necessita' e previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno da parte del Ministero dell'interno. In tale caso il Ministero degli affari esteri ne cura il rientro a proprie spese dai luoghi di attuale dimora".

Art. 3.

Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia e della minoranza slovena in Italia
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000.
A tale scopo e' autorizzata, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, la spesa di lire 8.000 milioni per lo stanziamento a favore della minoranza slovena in Italia, di cui al comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 19 del 1991, e di lire 8.000 milioni per lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui al comma 2 del medesimo articolo 14.
2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, di cui al comma 2 dell'articolo 14 della citata legge n. 19 del 1991, sara' utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Universita' popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro 45 giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento e' finalizzato alla realizzazione di interventi ed attivita', indicati dall'Unione italiana in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuarsi nel campo scolastico, culturale, dell'informazione, nonche' socioeconomico, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto.
Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell' riguardante lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale delle regioni Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Bolzano e delle aree limitrofe: "Art. 14. - 1. In attesa dell'approvazione di una legge organica di tutela della minoranza slovena in Italia, alla regione Friuli-Venezia Giulia e' assegnato, per il periodo 1991-1993, un contributo speciale di lire 24 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia. A tal fine, la regione consulta le istituzioni, anche di natura associativa della minoranza slovena. 2. In attesa dell'approvazione di una legge per gli interventi a favore delle popolazioni italiane in Jugoslavia, e' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per ciascun anno da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per le attivita' in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti".

Art. 4.

Copertura finanziaria
1. Al complessivo onere di lire 16.950 milioni per l'anno 1998 e di lire 16.600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.950 milioni nel 1998, 8.600 milioni nel 1999 e 8.600 milioni nel 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 8.000 milioni per ciascun anno del triennio, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Conservazione di somme in bilancio
1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui, in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, e 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998.
2. Le somme iscritte in conto residui al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1997, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998.
Note all' reca: "Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale". - La , reca: "Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana nell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'avvocato di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990". - La reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1 dicembre 1993".

Art. 6.

Sanatoria
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380, recante proroga del termine per la presentazione da parte di operatori nel settore chimico dei dati e delle informazioni previsti dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1997, n. 93.
2. Non sono punibili i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 6 della citata legge n. 496 del 1995 che abbiano presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 dicembre 1997 i dati e le informazioni richiesti dall'articolo VI, e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche, della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993.
Note all' reca: "Proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte degli operatori nel settore delle armi chimiche". Poiche' tale decreto non e' stato convertito nei termini costituzionalmente previsti, la presente norma tende a salvaguardare gli effetti. - Si trascrive, il testo dell' , ruguardante la ratifica della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio, ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, Parigi 13 gennaio 1993: "Art. 6. - 1. Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industri, del commercio e dell'artigianato, i dati e le informazioni richiesti dall'art. VI e dall'annesso sulle verifiche della convenzione di cui all'art. 1 tutti i soggetti che: a) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione i composti chimici elencati nelle tabelle 1 e 2 dell'annesso sui composti della convenzione; b) producono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione; c) svolgono le attivita' elencate nella parte IX dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa. 2. Le informazioni e i dati utili ai fini delle dichiarazioni iniziali debbono essere forniti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dai soggetti di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita' e procedure prescritte dalla commissione preparatoria dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche: essi saranno aggiornati alle scadenze che saranno stabilite nel decreto interministeriale di cui all'art. 15".

Art. 7.

Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick