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Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonche' il completamento dei progetti FIO.

Art. 1.

Sanatoria degli effetti
1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 20 marzo 1996, n. 144, 17 maggio 1996, n. 277, 22 luglio 1996, n. 385, e 20 settembre 1996, n. 487, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all' , decaduto per decorrenza dei termini, recava: "Disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse e per gli accertamenti da parte del CIPE". - Il titolo del e del , decaduti per decorrenza dei termini, era il seguente: "Disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse". - Il , non convertito in legge, recava: "Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonche' il completamento di progetti FIO". - Si riporta il testo del (Differimento di termini previsti a disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonche' disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani), non convertito in legge: "4. Per consentire la prosecuzione del programma operativo ''metanizzazione'' delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/1988, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell' , e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all' , l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro".