Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonche' il completamento dei progetti FIO.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Sanatoria degli effetti
1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 20 marzo 1996, n. 144, 17 maggio 1996, n. 277, 22 luglio 1996, n. 385, e 20 settembre 1996, n. 487, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' , decaduto per decorrenza dei termini, recava: "Disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse e per gli accertamenti da parte del CIPE".
- Il titolo del e del , decaduti per decorrenza dei termini, era il seguente: "Disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse".
- Il , non convertito in legge, recava: "Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonche' il completamento di progetti FIO".
- Si riporta il testo del (Differimento di termini previsti a disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonche' disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani), non convertito in legge:
"4. Per consentire la prosecuzione del programma operativo ''metanizzazione'' delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/1988, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell' , e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all' , l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro".
Art. 2.
Norme accelerative del programma di metanizzazione
1. I procedimenti relativi al programma di metanizzazione, gia' avviati sulla base delle disposizioni dei decretilegge 22 luglio 1996, n. 385, e 20 settembre 1996, n. 487, sono conclusi applicando le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' agli stati di avanzamento e finali presentati alla Cassa depositi e prestiti e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1996.
3. I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunga una entita' non inferiore al venti per cento del complesso dell'opera stessa.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con propria deliberazione destina parte del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, assegnato con deliberazione dello stesso CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 1996, a interventi di metanizzazione, per un importo massimo di lire 30 miliardi a favore dei soggetti che, pur avendo presentato gli stati di avanzamento o finali nei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non abbiano potuto provvedere ai pagamenti di propria competenza entro il 31 dicembre 1996. Tali somme sono destinate a copertura anche parziale della corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non piu' riconoscibile dall'Unione europea.
5. La documentazione di collaudo dovra', a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro il 31 dicembre 1997. ((1))
6. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996, i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro il 30 giugno 1999. (( Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' concedere, previa motivata e documentata richiesta, proroghe del termine previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini della emissione del decreto di accertamento finale dellla spesa, purche' tale proroga non ecceda il termine precedentemente fissato)).
Sono confermati i contributi nazionali previsti ove la corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non piu' riconoscibile dall'Unione europea sia surrogata da mezzi finanziari propri dei soggetti responsabili degli interventi o sia assicurata da fondi regionali, con priorita' per i comuni che abbiano espletato le gare e stipulato i relativi contratti, attraverso l'inserimento degli interventi in sede di riprogrammazione delle risorse, ai sensi dell'articolo 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il CIPE con propria deliberazione potra' coprire un terzo di tale quota residua, destinando parte del finanziamento di cui al comma 4.
I comuni che realizzano le opere in gestione diretta ed hanno stipulato mutui con la Cassa depositi e prestiti possono utilizzare le eventuali risorse derivanti dal ribasso d'asta al fine della copertura finanziaria necessaria al completamento dell'opera, comprensiva della quota residua del contributo comunitario non piu' fruibile. Per i progetti per i quali non sia stato presentato entro il 30 giugno 1999 lo stato finale di spesa e' dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1999. ((1))
Sono confermati i contributi nazionali previsti ove la corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non piu' riconoscibile dall'Unione europea sia surrogata da mezzi finanziari propri dei soggetti responsabili degli interventi o sia assicurata da fondi regionali, con priorita' per i comuni che abbiano espletato le gare e stipulato i relativi contratti, attraverso l'inserimento degli interventi in sede di riprogrammazione delle risorse, ai sensi dell'articolo 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il CIPE con propria deliberazione potra' coprire un terzo di tale quota residua, destinando parte del finanziamento di cui al comma 4.
I comuni che realizzano le opere in gestione diretta ed hanno stipulato mutui con la Cassa depositi e prestiti possono utilizzare le eventuali risorse derivanti dal ribasso d'asta al fine della copertura finanziaria necessaria al completamento dell'opera, comprensiva della quota residua del contributo comunitario non piu' fruibile. Per i progetti per i quali non sia stato presentato entro il 30 giugno 1999 lo stato finale di spesa e' dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1999. ((1))
7.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1998, N. 416 )).
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1998, N. 416 )).
8. I comuni che non hanno ancora iniziato i lavori possono mutare la gestione diretta in concessione e fare istanza al Ministero del tesoro per la variazione del decreto di finanziamento precedentemente ottenuto. Le istanze dovranno pervenire al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta confermata l'entita' dei contributi gia' decretati. ((1))
9. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di restituzione dei contributi gia' concessi maggiorati dagli interessi al tasso legale.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi relativi alla realizzazione degli adduttori di competenza ENI-SNAM.
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 novembre 1998, n. 416 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che la documentazione di collaudo di cui al comma 5 del presente articolo, deve, a pena di decadenza della agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta L. 30 novembre 1998, n. 416; - (con l'art. 1, comma 2) che per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996 di cui al comma 6 del presente articolo, i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della stessa L. n. 416/98; - (con l'art. 1, comma 4) che per i progetti per i quali non sia stato presentato lo stato finale di spesa di cui al comma 6 del presente articolo, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della stessa L. n. 416/98, e' dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore della stessa L. n. 416/98.
- (con l'art. 1, comma 6) che le istanze di cui al comma 8 del presente articolo devono pervenire al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa L. n. 416/98.
La L. 30 novembre 1998, n. 416 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che la documentazione di collaudo di cui al comma 5 del presente articolo, deve, a pena di decadenza della agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta L. 30 novembre 1998, n. 416; - (con l'art. 1, comma 2) che per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996 di cui al comma 6 del presente articolo, i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della stessa L. n. 416/98; - (con l'art. 1, comma 4) che per i progetti per i quali non sia stato presentato lo stato finale di spesa di cui al comma 6 del presente articolo, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della stessa L. n. 416/98, e' dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore della stessa L. n. 416/98.
- (con l'art. 1, comma 6) che le istanze di cui al comma 8 del presente articolo devono pervenire al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa L. n. 416/98.
Art. 3.
Interventi urgenti
tramite commissario ad acta
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario ad acta puo' provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei, salve restando l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento e le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza".
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente del (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1995), per effetto della modifica introdotta dal presente articolo, e' il seguente:
"2. Nel caso di mancata attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei termini previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita l'amministrazione interessata, nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'amministrazione procedente ovvero di altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario ad acta puo' provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei, salve restando l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento e le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza".
Art. 4.
Proroga di termine
1. Il termine del 28 febbraio 1997 previsto dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 24, e' prorogato al 31 agosto 1997.
Nota all'art. 4:
- Il testo del (Disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996), convertito, con modificazioni, dalla (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1997), e' il seguente:
"6. Per i programmi in scadenza al 31 dicembre 1996, la garanzia fidejussoria e' rilasciata entro la data del 28 febbraio 1997, pena la revoca del contributo".
Art. 5.
Procedure di spesa per i progetti FIO
1. In relazione alla deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 1995, concernente l'accelerazione del completamento dei progetti FIO, le autorizzazioni di spesa iscritte annualmente con legge finanziaria nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono destinate, nei limiti delle predette iscrizioni in bilancio, a rimborsare la Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni che la medesima e' autorizzata a porre a disposizione per l'attuazione dei progetti in conseguenza del mancato cofinanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti. Le suddette anticipazioni sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per la parte di rispettiva competenza, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni interessate ed al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per le regioni. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 5:
- Il testo del , recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)", e' il seguente:
"35. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalita' di cui all' , le somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca europea per gli investimenti sono annualmente iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo andamento dello stato di attuazione degli investimenti. Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1989 detta somma puo' essere rideterminata con le modalita' previste dall' ".
Art. 6.
Programma di metanizzazione della Sardegna
1. Entro il 31 ottobre 1997 il Governo approva il programma di metanizzazione della regione Sardegna sulla base delle relative vigenti disposizioni di legge.
2. A favore delle imprese che svolgono attivita' produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di cui al comma 1, e' concesso, tenendo conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, un credito d'imposta a valere nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e in quello successivo, nel limite dello stanziamento di cui al comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono fissati la misura, le modalita' e i termini per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2, da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
Comunicazione al Parlamento
1. Entro il 31 ottobre 1997 il Governo comunica al Parlamento il piano degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili, necessari al completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, e relativi alle reti di distribuzione nel territorio dell'obiettivo n. 1, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/1988, e successive modificazioni, non incluse nei programmi precedenti o i cui progetti non siano stati ancora approvati.
Nota all'art. 7:
- Il regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 15 luglio 1988, n. L 185/9. Il territorio dell'obiettivo n. 1, di cui all'art. 8 del predetto regolamento, e' costituito da:
"1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni NUTS (Nomenclatura delle unita' territoriali statistiche - n.d.r.) del livello II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.
Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i dipartimenti francesi d'Oltremare ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1".
Art. 8.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick