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Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo; e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.

Art. 1.

1. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 50 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo.
2. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 160 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.
Avvertenza:
Il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1997.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.