Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo; e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 50 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo.
2. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 160 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.
Avvertenza:
Il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1997.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Avvertenza:
Il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1997.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 630 milioni per l'anno 1996 ed a lire 210 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1997
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick