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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong, per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995.

Art. 7

ARTICOLO 7
Eccezioni
(1) Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione di un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investitori dell'una o dell'altra Parte Contraente o agli investitori di ogni altro Stato non saranno interpretate nel senso di obbligare una Parte Contraente a estendere agli investitori dell'altra il beneficio di qualunque trattamento, preferenza o privilegio derivanti da ogni accordo o intesa internazionale relativa in tutto o principalmente all'imposizione fiscale o a qualunque disposizione della legislazione interna relativa in tutto o principalmente all'imposizione fiscale.
(2) Le disposizioni dell'Articolo 3 non si applicano a qualunque vantaggio o privilegio che una Parte Contraente concede o potra' concedere in avvenire, in qualsiasi momento, a qualunque altro Stato in virtu' del suo essere membro di unioni doganali o economiche, di associazioni di mercato comune, di zone di libero scambio, accordi regionali o sub-regionali, accordi economici multilaterali internazionali o accordi stipulati al fine di prevenire la doppia imposizione o agevolare gli scambi commerciali transfrontalieri.