Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong, per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995.
Art. 13
ARTICOLO 13
Durata e Cessazione
(1) Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di quindici anni. Salvo che una delle due Parti non lo denunci per iscritto almeno dodici mesi prima della data di scadenza della sua validita', l'Accordo sara' tacitamente prorogato per periodi di dieci anni, ciascuna Parte Contraente riservandosi il diritto di porre fine all'Accordo con una notifica di almeno dodici mesi prima della data di scadenza del periodo di validita' corrente.
(2) Per gli investimenti effettuati prima della data di cessazione del presente Accordo, le disposizioni in esso contenute rimarranno in vigore per un periodo supplementare di quindici anni, a partire da detta data.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in duplice esemplare a Roma il 28 novembre 1995 in lingua cinese; inglese ed italiana, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana di Hong Kong
Parte di provvedimento in formato grafico
Durata e Cessazione
(1) Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di quindici anni. Salvo che una delle due Parti non lo denunci per iscritto almeno dodici mesi prima della data di scadenza della sua validita', l'Accordo sara' tacitamente prorogato per periodi di dieci anni, ciascuna Parte Contraente riservandosi il diritto di porre fine all'Accordo con una notifica di almeno dodici mesi prima della data di scadenza del periodo di validita' corrente.
(2) Per gli investimenti effettuati prima della data di cessazione del presente Accordo, le disposizioni in esso contenute rimarranno in vigore per un periodo supplementare di quindici anni, a partire da detta data.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in duplice esemplare a Roma il 28 novembre 1995 in lingua cinese; inglese ed italiana, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana di Hong Kong
Parte di provvedimento in formato grafico