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Norme in materia di promozione dell'occupazione.

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 510 del 1996 e all'articolo 2 della legge n. 549 del 1995)
1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge lo ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al periodo precedente, assegnate al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili, non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo".
2. Dopo il comma 12 dell'articolo 1 del citato decreto- legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 e' inserito il seguente:
"12-bis. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione delle liste medesime da parte delle competenti Commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento e' disposto dal responsabile della Direzione regionale del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le quali inviano tempestivamente i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili".
3. Al comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti nominativi vengono altresi' comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Commissione regionale per l'impiego".
4. Al comma 24 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I predetti nominativi vengono altresi' comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego".
Nota all'art. 21, commi 1, 2 e 3: - Per il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla , come modificato dalla presente legge, si veda in nota all'art. 20. Nota all' : - Il (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) come modificato dal presente comma, e' il seguente: "24. A decorrere dal 1 gennaio 1996 le imprese comunicano ai sindaci dei comuni i nominativi dei lavoratori residenti, sospesi dal lavoro ed in favore dei quali sia riconosciuto il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, non impegnati in attivita' formative e di orientamento. I predetti nominativi vengono altresi' comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego. I comuni, gli enti locali ed i loro consorzi, ovvero i soggetti promotori di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , possono provvedere ad avviare direttamente i predetti lavoratori in attivita' socialmente utili e di tutela dell'ambiente, anche in deroga all' . I lavoratori che rifiutano di essere impegnati perdono il diritto al trattamento di integrazione salariale per un periodo di tempo pari a quello dell'attivita' ad essi offerta, ferme restando le eccezioni di cui all' , e all' , convertito, con modificazioni, dalla . Le imprese che fanno richiesta di concessione del trattamento di integrazione salariale sono tenute a darne contestuale informazione ai comuni di residenza".