Ratifica ed esecuzione del trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993.