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Ratifica ed esecuzione del trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993.