Ratifica ed esecuzione del trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993.
Art. 21
Articolo 21
Le Parti Contraenti si assisteranno reciprocamente per la tutela dei loro patrimoni culturale e artistico, a diffonderne la conoscenza e ad incoraggiare la collaborazione tra Istituzioni operanti nella conservazione e nel restauro di monumenti nonche' tra musei ed altre Istituzioni specializzate operanti nel settore.
Esse collaboreranno altresi' nella cura e nella manutenzione delle tombe e dei cimiteri militari dell'altra Parte situati nel loro territorio.
Le Parti Contraenti si assisteranno reciprocamente per la tutela dei loro patrimoni culturale e artistico, a diffonderne la conoscenza e ad incoraggiare la collaborazione tra Istituzioni operanti nella conservazione e nel restauro di monumenti nonche' tra musei ed altre Istituzioni specializzate operanti nel settore.
Esse collaboreranno altresi' nella cura e nella manutenzione delle tombe e dei cimiteri militari dell'altra Parte situati nel loro territorio.