Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennita' di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e' incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla presente legge in favore dei lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro.
2. Presso l'INPS e' istituita, per l'intero periodo di validita' dell'accordo di cui al comma 1, la gestione con contabilita' separata per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico della gestione di cui al comma 2.
4. La corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione, a norma della presente legge, e' limitata all'esaurimento delle disponibilita' della gestione di cui al comma 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' , reca: "Esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennita' di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978".
Art. 2.
1. I lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione determinati ai sensi dell'articolo 3, qualora abbiano svolto in Svizzera un'attivita' soggetta a contribuzione secondo il regime ivi vigente di assicurazione contro la disoccupazione per almeno un anno nei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione. Sono altresi' ammessi ai predetti trattamenti speciali i lavoratori frontalieri per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determinato da motivi economici e comunque non imputabili ai lavoratori stessi.
Art. 3.
1. I lavoratori frontalieri italiani in Svizzera divenuti disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro hanno diritto ad un trattamento speciale di disoccupazione per una durata massima di trecentosessanta giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, il cui importo giornaliero e' stabilito, per ciascun anno, dal consiglio di amministrazione dell'INPS.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio di amministrazione dell'INPS determina l'importo provvisorio del trattamento speciale per i casi di disoccupazione che si verificheranno nell'anno successivo. Tale importo e' stabilito in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennita' per malattia e infortunio, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell'anno precedente lo stato di disoccupazione.
3. A decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, in sede di accertamento annuale effettuato dal consiglio di amministrazione dell'INPS, in presenza di eventuali squilibri fra le disponibilita' determinate dalle somme versate dalla Svizzera, nonche' dalle somme di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e le prestazioni erogate per l'anno di riferimento, valutata la consistenza di medio periodo della quota del fondo destinata a riserva, la misura percentuale del 25 per cento di cui al comma 2 viene modificata per gli anni successivi, sentite le organizzazioni sindacali e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 2, il consiglio di amministrazione dell'INPS tiene conto delle somme versate e di quelle che, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo amministrativo di cui al comma 1 dell'articolo 1, devono essere versate da parte della Svizzera per l'anno considerato nonche' delle somme di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e delle prestazioni erogate in tale anno, dedotte le spese di gestione.
5. Entro i novanta giorni successivi a quello in cui e' pervenuto da parte della Svizzera il saldo delle somme dovute, il consiglio di amministrazione dell'INPS stabilisce l'importo definitivo del trattamento speciale di disoccupazione. Ove l'importo definitivo risulti superiore a quello calcolato in via provvisoria si procede all'erogazione ai singoli lavoratori della relativa differenza, fermo restando che l'importo giornaliero complessivo non puo' comunque superare il limite massimo ragguagliato a giornate, determinato per l'anno in questione ai sensi del comma 2.
6. Qualora le prestazioni provvisorie risultino erogate in misura superiore a quella definitivamente dovuta, non si procede ad alcun recupero nei confronti dei beneficiari e la differenza e' posta in detrazione dalle disponibilita' finanziarie accantonate di cui all'articolo 8. In caso di insufficienza di tali disponibilita', l'ulteriore differenza e' coperta con le disponibilita' degli esercizi successivi.
7. L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui al presente articolo si calcola dividendo per trecentosessanta l'importo di cui al comma 2, moltiplicato per il cambio medio franco svizzerolira rilevato dalla Banca d'Italia nei dodici mesi precedenti lo stato di disoccupazione.
Art. 4.
1. Il trattamento speciale di disoccupazione decorre dal giorno di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento e ha termine dopo trecentosessanta giorni.
2. Le domande dirette all'INPS per ottenere le prestazioni di cui alla presente legge devono essere presentate alla sezione circoscrizionale per l'impiego del luogo di residenza entro sessanta giorni dalla data di iscrizione a detta sezione.
3. Le domande devono essere corredate dallo stato di famiglia del lavoratore, dal permesso di lavoro frontaliero nonche' dall'attestato del datore di lavoro appositamente predisposto.
4. Il lavoratore frontaliero cui e' stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla presente legge puo' richiedere l'inserimento nelle liste di mobilita' previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Il relativo onere e' a carico della gestione di cui all'articolo 1, comma 2.
Nota all' , reca: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro".
Art. 5.
1. Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla presente legge sono corrisposti gli assegni per il nucleo familiare nella misura e sulla base dei requisiti previsti dal testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni; il relativo onere grava sulle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 1, comma 2.
Nota all' , reca: "Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari".
Art. 6.
1. I periodi di disoccupazione per i quali sono corrisposti i trattamenti speciali di cui alla presente legge sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e della determinazione della misura della pensione stessa.
2. Il valore retributivo settimanale da accreditare per i periodi di cui al comma 1 e' determinato secondo i criteri stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
3. Qualora il beneficiario del trattamento speciale non possa far valere periodi di iscrizione nella assicurazione generale obbligatoria di cui al comma 1, e' attribuita, per ciascuna settimana, la retribuzione media della classe minima della tabella settimanale dei contributi base vigente nel periodo di percezione del predetto trattamento speciale.
4. Alla copertura della contribuzione figurativa si provvede mediante prelievi dalle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 1, comma 2, ed il relativo importo, calcolato forfettariamente secondo i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' versato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Note all'art. 6:
- Il testo del e del (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e' il seguente: "Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzini in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire e' determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione".
- Il testo del (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti), e' il seguente: "Per la copertura dell'onere relativo sara' annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo art. 14, una somma da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalita' degli assicurati".
Art. 7.
1. Le spese di amministrazione nonche' quelle bancarie e per commissioni valutarie relative al trasferimento di quanto dovuto da parte della Svizzera sono a carico delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 8.
1. Le somme rimborsate dalla Svizzera relative al periodo compreso fra il 1 aprile 1977 e il 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, previa detrazione delle spese di cui all'articolo 7, sono:
a) accantonate, nella misura del 50 per cento della loro consistenza, a riserva destinata a garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
b) destinate, per la parte eccedente, in quote annue non superiori al 10 per cento del fondo esistente al 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, alla erogazione delle prestazioni.
2. Le somme rimborsate dalla Svizzera relative ai periodi successivi al 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge che, per qualsiasi motivo, non abbiano dato luogo alla erogazione di prestazioni, sono accantonate, previa detrazione delle spese di cui all'articolo 7, allo scopo di garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione.
Art. 9.
1. Il trattamento speciale di disoccupazione e' cumulabile con la pensione anticipata erogata dalla Cassa di compensazione svizzera in relazione a periodi di lavoro svolto in territorio elvetico; in tali casi l'importo complessivo erogabile mensilmente al lavoratore frontaliero non puo' comunque superare l'ammontare del trattamento speciale di disoccupazione.
2. L'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione non e' cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti maturati in Italia; al lavoratore frontaliero e' data facolta' di optare per il trattamento piu' favorevole.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono applicabili le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
4. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale mantengono il diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, come modificata dalla presente legge, nei limiti previsti dell'articolo 7-bis del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
Note all' , reca: "Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro".
- Il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), e' il seguente:
"Art. 7-bis. - 1. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla , anche per i periodi di sosta stagionale, a decorrere da quelli iniziati nel secondo semestre dell'anno 1987. Detti trattamenti spettano per tutte le giornate di sosta fino ad un massimo di novanta, detratte quelle eventualmente retribuite dal datore di lavoro svizzero.
2. Per i periodi di sosta iniziati nel secondo semestre del 1987, la domanda di prestazione, redatta su apposito modulo, deve essere presentata alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredata dallo stato di famiglia del lavoratore, dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione da cui risultino la durata del rapporto di lavoro, i termini iniziale e finale della sosta stagionale, nonche' il numero delle giornate eventualmenteretribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero. Devono essere altresi' prodotti i permessi di lavoro frontaliero relativi agli anni 1987 e 1988. In caso di mancata iscrizione nelle liste di collocamento, i lavoratori interessati devono presentare una dichiarazione di responsabilita', resa ai sensi dell' , attestante la mancata occupazione durante il periodo di sosta stagionale.
3. Per le domande di prestazione relative ai periodi di sosta stagionale successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' . In ogni caso l'attestato rilasciato dal datore di lavoro, utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, dovra' contenere l'indicazione dei termini iniziale e finale del periodo di sosta, nonche' il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si fa fronte con le disponibilita' della separata contabilita' di cui all' , utilizzando anche le somme accantonate ai sensi dell'art. 9 della legge stessa".
Art. 10.
1. Al fine dell'applicazione della presente legge il termine "frontaliero" indica il lavoratore italiano titolare di un permesso frontaliero in Svizzera ed i termini "permesso di lavoro per confinanti" e "permesso di lavoro stagionale per confinanti" sono da intendersi equivalenti al termine "permesso di lavoro frontaliero".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1997
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick ____________