N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 2 maggio 1995.

Art. 7

ARTICOLO 7 - Surroga
1. Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo ente abbia fornito una garanzia assicurativa rispetto a rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitori sulla base di detta garanzia assicurativa, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente o al suo ente.