N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 2 maggio 1995.

Art. 13

ARTICOLO 13 - Emendamenti
Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo potranno essere concordati dalle due Parti Contraenti. Detti emendamenti diverranno effettivi dalla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali per la loro entrata in vigore.