Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali
Art. 1.
1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato, prevista dal regio decreto 11 giugno 1885, n. 3191, e successive modificazioni, e' soppressa.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)).
3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)).
5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente e' autorizzato ad emanare specifiche disposizioni e a stipulare apposite convenzioni sia con altri soggetti pubblici e privati, sia con operatori interessati per attivare le nuove modalita' di emissione, distribuzione, vendita e riscossione del corrispettivo dei biglietti d'ingresso. Le disposizioni e le convenzioni possono riguardare alcuni o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in singole citta' o in delimitate aree geografiche.