Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato, prevista dal regio decreto 11 giugno 1885, n. 3191, e successive modificazioni, e' soppressa.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)).
3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)).
5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente e' autorizzato ad emanare specifiche disposizioni e a stipulare apposite convenzioni sia con altri soggetti pubblici e privati, sia con operatori interessati per attivare le nuove modalita' di emissione, distribuzione, vendita e riscossione del corrispettivo dei biglietti d'ingresso. Le disposizioni e le convenzioni possono riguardare alcuni o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in singole citta' o in delimitate aree geografiche.
Art. 2.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 276.
Nota all'art. 2:
- Il testo del , non convertito in legge, recante: "Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali" era il seguente:
"Art. 1. - 1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato, prevista dal , e successive modificazioni, e' soppressa.
2. L'ingresso nei luoghi di cui al comma 1 e' consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. L'accesso ai luoghi e le modalita' di emissione, di distribuzione e di riscossione del biglietto d'ingresso, di determinazione del prezzo del biglietto, nonche' la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanarsi, ai sensi dell'art. 17 della legge 13 atosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste ai commi 4 e 5.
3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alle finalita' di cui all' , cosi' come sostituito dall' . Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del presente comma.
4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente, e' autorizzato a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nonche' con gli altri soggetti interessati alla organizzazione della distribuzione e della vendita dei biglietti d'ingresso. Questi possono essere biglietti unici, cumulativi, integrati, carte museo o con addebito su conti di credito, nonche' altre forme similari. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilita' di pre-vendita presso terzi convenzionati.
5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa, il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente, e' autorizzato a dettare specifiche disposizioni e a stipulare apposite convenzioni sia con altri soggetti pubblici e privati sia con operatori interessati per attivare le nuove modalita' di emissione, distribuzione, vendita e riscossione dei biglietti d'ingresso. Le disposizioni e le convenzioni possono riguardare alcuni o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in sigole citta' con delimitate aree geografiche.
Art. 2. - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1997
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: Flick