Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno Promulga la seguente legge:
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134))
((2))
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".
Art. 2.
Disposizioni relative alle camere di commercio
1. All'articolo 13, comma 2, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno" e le parole: "non superiore" sono sostituite dalla seguente: "superiore"; alla lettera e) del medesimo comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "e non abbiano estinto il debito".
2. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nelle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'iscrizione del personale dipendente, compresi i segretari generali, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, gestione autonoma ex CPDEL, ha effetto dalla data di immissione nei rispettivi ruoli, ancorche' la procedura prevista dagli articoli 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, sia stata portata a compimento in epoca successiva. Per il personale a tempo determinato l'iscrizione al predetto istituto ha effetto dalla data di assunzione.
3. Per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non e' obbligatoria.
Note all' :
- L' , stabilisce che non possono far parte del Consiglio delle camere di commercio coloro che hanno riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica punibili con pena non inferiore nel minimo a due anni e non superiore nel massimo, a cinque anni.
- Alla lettera e) e successive sono interdetti dalla nomina coloro che per fatti compiuti in qualita' di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva.
- L' stabilisce che le procedure contenute all' , continuano a trovare applicazione nei confronti del personale dipendente da alcuni specificati enti, tra cui le camere di commercio, industria e agricoltura.
Art. 3.
Disposizioni in materia di pesi e misure
1. All'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Sono esclusi dall'obbligo di cui al primo comma coloro che fanno uso di pesi o misure lineari e di misure di capacita', quando siano di vetro, terracotta o simili".
2. Il terzo comma dell'articolo 64 del regolamento approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e' abrogato.
3. Gli uffici provinciali metrici formano l'elenco degli utenti degli strumenti sottoposti alla verificazione periodica, in base ai dati forniti dal comune.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina della verificazione periodica dei pesi e delle misure sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' ai seguenti criteri direttivi:
a) adeguamento delle categorie degli strumenti di misura da assoggettare alla verificazione periodica ai principi desumibili dalla normativa comunitaria;
b) determinazione della frequenza della verificazione periodica in relazione alla tipologia di impiego e alle caratteristiche di affidabilita' metrologica degli strumenti metrici;
c) semplificazione delle modalita' per la formazione dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione dei dati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da altre pubbliche amministrazioni avvalendosi, ove possibile, di apparecchiature informatiche;
d) modificazione delle procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati che offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.
Note all' :
- L' , cosi' recita:
"Art. 16. - Sono tenuti alla verificazione periodica coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita o compra, o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti; per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma e per determinare la quantita' di lavoro e la mercede degli operai.
La verificazione periodica non e' obbligatoria per coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni dei prodotti della terra e del bestiame di cui abbiano a qualunque titolo la proprieta', l'usufrutto o il godimento".
- Il , stabiliva: "Almeno una serie di queste misure dal doppio litro al decilitro, quando siano di vetro o di terracotta, deve essere presentata al verificatore in occasione della verificazione periodica dichiarando il numero delle altre misure legali ritenute nell'esercizio; le misure metalliche invece devono essere tutte sottoposte a verificazione periodica dichiarando il numero delle altre misure legali ritenute nell'esercizio; le misure metalliche invece devono essere tutte sottoposte a verificazione periodica ed essere munite dei bolli relativi".
Art. 4.
Servizi sostitutivi di mensa
1. Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nonche' le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell'allegato 5 al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, nonche' dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per la produzione, preparazione e vendita al pubblico di generi alimentari, anche su area pubblica, e operate dietro commesse di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale.
Note all' :
- L' cosi' recita:
"Art. 24. - L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi gia' esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando lo ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano.
L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso di vari edifici nelle zone urbane, e' negata soloquando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge".
- La tabella I allegata al , elenca i seguenti generi: prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande anche alcoliche (esclusi soltanto i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche delle specie ittiche e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria e le frattaglie).
- L' , cosi' recita:
"Art. 2. - L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonche' di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, e' subordinato ad autorizzazione sanitaria.
Il rilascio di tale autorizzazione e' condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.
I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonche' dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono nel termine di tre mesi, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri Dicasteri in base a leggi speciali. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000".
Art. 5.
Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche
1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Ai mercati e alle fiere locali che si svolgono a cadenza superiore al mese possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilita' delle aree destinate a tale scopo, da assegnare in primo luogo secondo il criterio del piu' alto numero di presenze fatte registrare sul mercato o sulla fiera";
"7. Ai mercati e alle fiere locali che si svolgono a cadenza superiore al mese possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilita' delle aree destinate a tale scopo, da assegnare in primo luogo secondo il criterio del piu' alto numero di presenze fatte registrare sul mercato o sulla fiera";
b) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le aree in cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre sono preferibilmente assegnate, sulla base del criterio del piu' alto numero di presenze, ai soggetti che dispongono del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 2, comma 4";
"6. Le aree in cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre sono preferibilmente assegnate, sulla base del criterio del piu' alto numero di presenze, ai soggetti che dispongono del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 2, comma 4";
c) all'articolo 6, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il sindaco del comune nel cui territorio ha avuto luogo la violazione".
"5. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il sindaco del comune nel cui territorio ha avuto luogo la violazione".
2. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle preesistenti autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante, gia' differita al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25, e' differita al 30 giugno 1997.
3. Il termine per l'esercizio della facolta' prevista dall'articolo 24, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, e successive modificazioni, e' differito al 30 giugno 1997.
Note all'art. 5:
- Il vecchio testo dell' , era il seguente: "Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di piu' ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilita' delle aree destinate a tale scopo dal comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge".
- Il vecchio testo dell' , era il seguente:
"Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4".
- Il vecchio testo dell'art. 6, comma 5, era il seguente: "Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all' , e' l'UPICA competente per territorio. Il medesimo ufficio comunica all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, casi di particolare gravita' e di recidiva ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti rispettivamente di sospensione dell'autorizzazione per un massimo di sessanta giorni, e di revoca della stessa".
- Il , cosi' si esprime: "Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'operatore non sia in possesso della ricevuta della lettera raccomandata con la quale ha provveduto all'invio della copia e delle notizie previste dai commi 7 e 8, viene meno la validita' dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della ".
- Il , cosi' recita: "La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all' , ai fini della conversione delle preesistenti autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante e' prorogata al 31 dicembre 1995".
- Il , cosi' si esprime: "La facolta' di cui al comma 6 dell'art. 2 e' riconosciuta anche ai titolari dell'autorizzazione ottenuta per conversione ai sensi dell'art. 19, purche' la eserciti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
Art. 6.
Uso illecito di mezzi pubblicitari
e illecita occupazione di suolo pubblico
1. In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 28 marzo 1991, n. 112, nonche' per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre giorni.
Art. 7.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 361 ))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1997
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick