Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la Comunita' e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di societa', fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995.
Art. 39
ARTICOLO 39
1. Per i settori elencati nell'allegato VI, ciascuna Parte puo' regolamentare le condizioni per la fornitura di servizi transfrontalieri sul suo territorio. Trattandosi di normative di applicazione generale, e' necessaria un'applicazione equa, obiettiva e imparziale.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni degli articoli 37 e 48.
3. Entro e non oltre la fine del terzo anno dalla firma dell'accordo, le Parti esaminano in sede di Consiglio di cooperazione:
- le misure introdotte da ciascuna di esse dopo la firma dell'accordo riguardanti la prestazione dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 37, nonche'
- se sia possibile per le Parti assumere:
= l'obbligo di non prendere misure o avviare azioni tali da rendere
le condizioni per la prestazione dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 37 rispetto alla situazione esistente al momento dell'esame o
= altri obblighi che ne limitino la liberta' di azione
nei settori concordati tra le Parti riguardo agli impegni assunti all'articolo 37.
Qualora, dopo questo esame, una delle Parti ritenga che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendono la situazione nettamente piu' restrittiva, per quanto riguarda la prestazione dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 37, rispetto alla situazione esistente al momento della firma dell'accordo, questa Parte puo' chiedere all'altra di avviare consultazioni. In tal caso, si applicano le disposizioni della Parte A dell'allegato VII.
4. Ai fini del presente articolo, si prendono le misure indicate nella Parte B dell'allegato VII.
5. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 45; le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 45.
1. Per i settori elencati nell'allegato VI, ciascuna Parte puo' regolamentare le condizioni per la fornitura di servizi transfrontalieri sul suo territorio. Trattandosi di normative di applicazione generale, e' necessaria un'applicazione equa, obiettiva e imparziale.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni degli articoli 37 e 48.
3. Entro e non oltre la fine del terzo anno dalla firma dell'accordo, le Parti esaminano in sede di Consiglio di cooperazione:
- le misure introdotte da ciascuna di esse dopo la firma dell'accordo riguardanti la prestazione dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 37, nonche'
- se sia possibile per le Parti assumere:
= l'obbligo di non prendere misure o avviare azioni tali da rendere
le condizioni per la prestazione dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 37 rispetto alla situazione esistente al momento dell'esame o
= altri obblighi che ne limitino la liberta' di azione
nei settori concordati tra le Parti riguardo agli impegni assunti all'articolo 37.
Qualora, dopo questo esame, una delle Parti ritenga che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendono la situazione nettamente piu' restrittiva, per quanto riguarda la prestazione dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 37, rispetto alla situazione esistente al momento della firma dell'accordo, questa Parte puo' chiedere all'altra di avviare consultazioni. In tal caso, si applicano le disposizioni della Parte A dell'allegato VII.
4. Ai fini del presente articolo, si prendono le misure indicate nella Parte B dell'allegato VII.
5. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 45; le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 45.