Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la Comunita' e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di societa', fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995.
Art. 13
ARTICOLO 13
Le merci originarie della Repubblica di Bielorussia e della Comunita' vengono importate, rispettivamente, nella Comunita' e nella Repubblica di Bielorussia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21, le disposizioni dell'allegato II del presente accordo e le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 degli atti di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunita' europea.
Le merci originarie della Repubblica di Bielorussia e della Comunita' vengono importate, rispettivamente, nella Comunita' e nella Repubblica di Bielorussia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21, le disposizioni dell'allegato II del presente accordo e le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 degli atti di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunita' europea.