Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995.
Art. 49
ARTICOLO 49
Prodotti minerari e materie prime
1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime.
2. La cooperazione riguardera' principalmente:
- gli scambi di informazioni sulle prospezioni del settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi;
- la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione: le questioni commerciali;
- l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale;
- la formazione;
- la sicurezza nell'industria mineraria.
Prodotti minerari e materie prime
1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime.
2. La cooperazione riguardera' principalmente:
- gli scambi di informazioni sulle prospezioni del settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi;
- la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione: le questioni commerciali;
- l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale;
- la formazione;
- la sicurezza nell'industria mineraria.