Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995.
Art. 9
ARTICOLO 9
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa:
a) pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali;
ovvero
c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa:
a) pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali;
ovvero
c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.