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Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992.

Art. 20

Articolo 20 - Riserve
1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dichiarare che l'articolo 2, paragrafo 4, non e' applicabile alle sue relazioni bilaterali di co-produzione con una o piu' Parti. Esso inoltre puo' riservarsi il diritto di stabilire una partecipazione massima diversa da quella stabilita all'articolo 9, paragrafo 1 a. Nessun altra riserva potra' essere formulata.
2. Ogni Parte che ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo precedente puo' ritirarla in tutto o in parte indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto alla data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica.