N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992.

Art. 12

Articolo 12 - Menzione dei paesi coproduttori
1. Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono contenere, nella loro presentazione, la menzione dei paesi coproduttori.
2. Questa menzione deve essere chiaramente indicata nei titoli di testa, nella pubblicita' commerciale e nel materiale promozionale delle opere cinematografiche ed all'atto della presentazione.