Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania nell'ambito dell'istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993.
Scambi di note
Parte di provvedimento in formato grafico
Traduzione il 20 settembre 1993
Il Ministro Federale degli 613-624.02 ITA
Affari Esteri
Nota di accompagnamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore.
Signor Ambasciatore,
ho l'onore, a nome del Governo della Repubblica Federale di Germania e in riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore, firmato in data odierna, di proporre la seguente intesa integrativa:
1. I riconoscimenti menzionati nell'Accordo vengono concessi al fine del proseguimento degli studi o, rispettivamente, dell'iscrizione ad un ulteriore corso di studi ivi compreso l'accesso alla "Pro- motion" o, rispettivamente, al "Dottorato di ricerca".
2. Oggetto dell'accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore e' l'individuazione, in base ai sistemi vigenti nei due Paesi, dei requisiti di studio necessari per l'accesso ad un corso di studi. L'accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore esenta, di conseguenza, dall'obbligo di dimostrare i gia' menzionati requisiti di studio solamente al fine del proseguimento degli studi o dell'iscrizione ad un ulteriore corso di studi. Il riconoscimento dell'equipollenza non comporta il conferimento del titolo accademico o dell'attestato dalla cui presentazione si e' esentati.
3. L'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore non investe le norme generali e speciali per la ammissione ai corsi o periodi di studi, come ad esempio le restrizioni di accesso e simili, vigenti per le due Parti contraenti.
4. L'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore non comprende l'effectus civilis.
5. A conclusione dell'Accordo le due Parti contraenti esamineranno in quale misura le questioni relative all'effectus civilis possano essere disciplinate mediante un Accordo separato.
6. Il riconoscimento di periodi di studi e di esami ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 dell'Accordo presuppone che il riconoscimento stesso sia stato espresso da un Istituto Superiore corrispondente all'Istituto Superiore in cui e' previsto il proseguimento degli studi.
7. Alla luce del carattere particolare degli studi conclusi con una "Staatsprufung", vengono riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 4, dell'Accordo i periodi di studio e gli esami solo in conformita' alle norme di legge vigenti nella Repubblica Federale di Germania.
8. Da parte tedesca il carattere vincolante dell'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore risulta dalla ripartizione delle competenze tra la Repubblica Federale di Germania, i Lander e gli Istituti Superiori come di seguito precisato:
a) nella misura in cui le decisioni derivanti dall'Accordo sono di
competenza delle Autorita' statali, l'Accordo stesso ha validita' immediata;
b) nella misura in cui le decisioni sono di competenza degli
Istituti Superiori, l'Accordo ha valore di raccomandazione.
Esso ha validita' immediata se nel regolamento degli esami dell'Istituto Superiore interessato e' stata inserita la disposizione di cui all'art. 7 paragrafo 2, quarto comma delle "Disposizioni Generali per i regolamenti degli Esami di di- ploma" ("Allgemeine Bestimmungen fur Diplomprufungsordnungen") che stabilisce: "Ai fini del riconoscimento di periodi di stu- dio, di studi e di esami che siano stati effettuati al di fuori dell'ambito di applicazione della "Legge quadro sugli Istituti Superiori" ("Hochschulrahmengesetz"), devono essere osservate le intese sulle equipollenze approvate dalla Conferenza Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione e dalla Conferenza dei Rettori della Repubblica Federale di Germania".
Qualora il Governo della Repubblica Italiana aderisca alle proposte indicate ai punti da 1 a 8, la presente Nota nonche' la Nota di risposta esprimente l'accordo del Suo Governo costituiranno un'intesa tra i nostri due Governi: essa entrera' in vigore contemporaneamente all'Accordo, da integrare con l'intesa stessa, e costituira' parte integrante di tale Accordo.
Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu' alta considerazione.
Sua Eccellenza
L'Ambasciatore Umberto Vattani
Ambasciata della Repubblica Italiana
Bonn
AMBASCIATA D'ITALIA
Bonn, 20 settembre 1993
Signor Direttore,
ho l'onore, in riferimento all'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore e alla relativa intesa integrativa firmati in data odierna, di comunicarLe che il Governo italiano ha preso atto della delibera della Conferenza dei Ministri dell'Istruzione dei Laender in data 9 novembre 1990 in base alla quale ogni detentore del Diploma italiano di "Laurea di Dottore" ha la facolta' individuale di usare il relativo titolo - oltre che nella forma originale in tutte lettere - nella forma abbreviata di "Dott." senza altra aggiunta, oppure di "Dr." - seguito dall'indicazione dell'Universita' che ha conferito il titolo.
Colgo l'occasione per esprimerLe, Signor Direttore, gli atti della mia piu' alta considerazione.
Ambasciatore Umberto Vattani
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Dr. Lothar Wittmann
Direttore del Dipartimento Culturale
del Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Federale di Germania
Bonn
Parte di provvedimento in formato grafico
AMBASCIATA D'ITALIA
NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SUL RICONOSCIMENTO DI EQUIPOLLENZE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE.
Bonn, li' 20 settembre 1993
Signor Direttore,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Nota in data odierna, il cui testo e' il seguente:
"Ho l'onore, a nome del Governo della Repubblica Federale di Germania e in riferimento all'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore firmato in data odierna, di proporre la seguente intesa integrativa:
1. I riconoscimenti menzionati nell'accordo vengono concessi al fine del proseguimento degli studi o, rispettivamente, dell'iscrizione ad un ulteriore corso di studi ivi compreso l'accesso alla "Pro- motion" o, rispettivamente, al "Dottorato di ricerca".
2. Oggetto dell'accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore e' l'individuazione, in base ai sistemi vigenti nei due Paesi, dei requisiti di studio necessari per l'accesso ad un corso di studi. L'accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore esenta, di conseguenza, dall'obbligo di dimostrare i gia' menzionati requisiti di studio solamente al fine del proseguimento degli studi o dell'iscrizione ad un ulteriore corso di studi. Il riconoscimento dell'equipollenza non comporta il conferimento del titolo accademico o dell'attestato dalla cui presentazione si e' esentati.
3. L'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore non investe le norme generali e speciali per la ammissione ai corsi o periodi di studi, come per esempio le restrizioni di accesso e simili, vigenti per le due Parti contraenti.
4. L'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore non comprende l'effectus civilis.
5. A conclusione dell'Accordo le due Parti contraenti esamineranno in quale misura le questioni relative all'effectus civilis possano essere disciplinate mediante un Accordo separato.
6. Il riconoscimento di periodi di studi e di esami ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 dell'Accordo presuppone che il riconoscimento stesso sia stato espresso da un Istituto Superiore corrispondente all'Istituto Superiore in cui e' previsto il proseguimento degli studi.
7. Alla luce del carattere particolare degli studi conclusi con una "Staatsprnefung", vengono riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 4, dell'Accordo i periodi di studio e gli esami solo in conformita' alle norme di legge vigenti nella Repubblica Federale di Germania.
8. Da parte tedesca il carattere vincolante dell'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore risulta dalla ripartizione delle competenze tra la Repubblica Federale di Germania, i Laender e gli Istituti Superiori come di seguito precisato:
a) nella misura in cui le decisioni derivanti dall'Accordo sono di
competenza delle Autorita' statali, l'Accordo stesso ha validita' immediata;
b) nella misura in cui le decisioni sono di competenza degli
Istituti Superiori, l'Accordo ha valore di raccomandazione.
Esso ha validita' immediata se nel regolamento degli esami dell'Istituto Superiore interessato e' stata inserita la disposizione di cui all'art. 7 paragrafo 2, quarto comma delle "Disposizioni Generali per i regolamenti degli Esami di di- ploma" ("Allgemeine Bestimmungen fuer Diplompruefungsordnungen") che stabilisce: "ai fini del riconoscimento di periodi di studio, di studi e di esami che siano stati effettuati al di fuori dell'ambito di applicazione della "Legge quadro sugli Istituti Superiori" ("Hochschulrahmengesetz"), devono essere osservate le intese sulle equipollenze approvate dalla Conferenza Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione e dalla Conferenza dei Rettori della Repubblica Federale di Germania".
Qualora il Governo della Repubblica Italiana aderisca alle proposte indicate ai punti da 1 a 8, la presente Nota nonche' la Nota di risposta esprimente l'accordo del Suo Governo costituiranno un'intesa tra i nostri due Governi: essa entrera' in vigore contemporaneamente all'Accordo, da integrare con l'intesa stessa, e costituira' parte integrante di tale Accordo.
Ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano e' d'accordo su quanto precede e considera pertanto la Sua Nota e la presente risposta un'intesa tra i nostri due Paesi.
Voglia gradire, Signor Direttore, i sensi della mia piu' alta considerazione.
Ambasciatore Umberto Vattani
Dr. Lothar Wittmann
Direttore del Dipartimento Culturale
del Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Federale di Germania
BONN
Parte di provvedimento in formato grafico