Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania nell'ambito dell'istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993.
Accordo- art. 4
Articolo 4
Il detentore di un titolo accademico ha il diritto di usarlo nella forma in cui tale titolo puo' essere usato, in base alle disposizioni di legge, nel Paese in cui e' stato conferito, con l'indicazione dell'Istituto Superiore che glielo ha conferito.
Il detentore di un titolo accademico ha il diritto di usarlo nella forma in cui tale titolo puo' essere usato, in base alle disposizioni di legge, nel Paese in cui e' stato conferito, con l'indicazione dell'Istituto Superiore che glielo ha conferito.