N NORME. red.it

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

Norma per l'informazione del consumatore
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, e' differito al 30 giugno 1996.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' (Norme per l'informazione del consumatore) e' il seguente: "1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'art. 1".

Art. 2.

Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della medesima legge e' rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge stessa, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere al consumatore ed il piu' equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.
2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneita' previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, e' sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalita' di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.
Note all'art. 2: - Il testo dell' e , dell' e dell' (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi) e', rispettivamente, il seguente: "Art. 3 (Rilascio delle autorizzazioni). - 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'art. 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'art. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformita' del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando cio' non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilita' dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento. 2-3 (Omissis). 4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai sensi dell' , le regioni - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico". "Art. 6 (Commissioni). - 1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e' istituita una commissione composta: a) dal sindaco, o a un suo delegato, che la presiede; b) da un funzionario delegato dal questore; c) dal direttore dell'ufficio provinciale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato; d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale; e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista; f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative; g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale; h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. La commissione di cui al comma 1 e' nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti e' istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta: a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede; b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato; c) da un funzionario delegato dal prefetto; d) da un funzionario delegato dal questore; e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato; f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale; g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative; h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia; i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sandacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale; l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale. 4. La commissione di cui al comma 3 e' nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza, il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni. 6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall'art. 3, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa in merito". "Art. 2, comma 2, lettera c): aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande". - Il testo degli articoli 14 e 12, comma 4, e dell'allegato 3 al (Norme di esecuzione della , sulla disciplina del commercio) e', rispettivamente, il seguente: "Art. 14 (Commissione d'esame). - 1. La commissione d'esame prevista dall'art. 5 della legge e' nominata dalla giunta camerale. La giunta camerale nomina il presidente scegliendolo fra i funzionari statali della carriera direttiva che prestano la loro attivita' come segretario generale della camera o come funzionario del corrispondente ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure, qualora essi manchino o siano impossibilitati a presiedere la commissione, fra i funzionari camerali appartenenti almeno all'ottava qualifica funzionale di cui al . Il funzionario dell'ufficio camerale e' designato dal segretario generale della camera, il funzionario dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato dal direttore dell'ufficio stesso. 2. La commissione d'esame e' composta altresi' dei seguenti membri: un insegnante di tecniche commerciali di scuole secondarie; un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia; un rappresentante tecnico, del settore medico, dell'unita' sanitaria locale nella cui circoscrizione e' ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune; un rappresentante dell'intendenza di finanza; un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro; un esperto del commercio per ciascuno dei primi sette gruppi merceologici indicati nel precedente art. 12, comma 2; tale esperto e' chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al gruppo merceologico di sua competenza; un esperto della somministrazione di alimenti o bevande per ciascuno dei due tipi previsti (somministrazione negli esercizi della ristorazione, somministrazione nei bar e negli esercizi similari). Lo stesso e' chiamato a far parte della commissione, anche da solo, esclusivamente per esaminare coloro che intendono esercitare l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. 3. La commissione e' integrata con un rappresentante tecnico, del settore veterinario, dell'unita' sanitaria locale nella cui circoscrizione e' ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune, qualora l'esame riguardi le materie relative alle tabelle del gruppo b) di cui al precedente art. 12, comma 2. 4. Per gli esami concernenti categorie di prodotti relative alla tabella XIV l'esperto del commercio e' lo stesso che e' stato nominato per gli esami relativi al gruppo c) di cui al precedente art. 12, comma 2. Tale esperto sostituisce quelli nominati per gli altri gruppi merceologici, qualora essi non siano presenti alle riunioni della commissione. 5. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti. 6. Il segretario della commissione e' un funzionario della camera di commercio appartenente alla settima o alla sesta qualifica funzionale di cui al , designato dal segretario generale. 7. La commissione si riunisce almeno ogni sei mesi, qualora vi siano domande d'esame, ed opera con la presenza dei membri prescritti per la materia dell'esame. 8. La commissione dura in carica due anni. I membri di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere confermati solo due volte. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dalla giunta camerale almeno tre mesi prima della data di scadenza. 9. I membri, effettivi o supplenti, non presenti alle riunioni della commissione possono da questa essere sostituiti immediatamente, per la seduta d'esame interessata, con esperti, su proposta del presidente. 10. La giunta camerale dispone la sostituzione dei membri della commissione che senza giustificato motivo manchino alle riunioni per almeno tre volte nel corso dell'anno. 11. Possono essere nominate piu' commissioni d'esame. 12. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i segretari generali di camere di commercio non appartenenti ai ruoli statali sono assimilati ai segretari generali di ruolo statale". "Art. 12 (Requisiti professionali per il commercio al minuto: esame), comma 4. - L'esame si svolge in forma scritta, su questionari predisposti dalla commissione d'esame, ed in forma orale mediante colloquio. Chi non supera la prova scritta non e' ammesso alla prova orale. La prova orale e' pubblica. La giunta camerale stabilisce le modalita' con le quali viene attestato l'esito dell'esame". "ALLEGATO 3 MATERIE D'ESAME PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. (Art. 17 del decreto) Nozioni di: Legislazione sulla somministrazione al pubblico di alimenti o bevande (accesso all'attivita'; pubblicita' dei prezzi; orari di attivita'; locazione e avviamento commerciale). Legislazione annonaria, igienico-sanitaria, sociale, penale e fiscale, relativamente all'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. Alimentazione (alimenti di origine vegetale e animale; bevande alcooliche e analcooliche; acque minerali e gassate; gelateria e pasticceria; conservazione degli alimenti e delle bevande). Igiene della vendita (igiene dei locali e del personale, igiene della conservazione degli alimenti e delle bevande; avvelenamenti e tossinfezioni). Amministrazione e contabilita' aziendale. Sistemi e tecniche di gestione. Organizzazione del punto di somministrazione e gestione delle scorte".

Art. 3.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114)).

Art. 4.

Disposizioni per l'applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di installazione di impianti
1. I titolari delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, gia' iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, hanno diritto di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali necessari ai fini dell'esercizio dell'attivita', previa domanda da presentare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, alla commissione provinciale per l'artigianato o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e' differito al 31 dicembre 1996. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalita' che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 4: - Il testo della (Norme per la sicurezza degli impianti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990, n. 59. - Il testo dell' (Legge quadro per l'artigianato) il seguente: "Art. 5 (Albo delle imprese artigiane). - E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il registro delle ditte dagli . La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del , e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione. In caso di invalidita', di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa puo' conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore eta' dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo. Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla , fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali. Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le societa' consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla ". - Il testo del (Approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1934, n. 299. - Il testo dell' (Norme per la sicurezza degli impianti), e' il seguente: "3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo".

Art. 5.

Imprese di autoriparazione
1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di cui all'articolo 2 della stessa legge, e' differito alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.
Il termine di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' prorogato al 30 giugno 1996.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' sostituita dalla seguente:
" b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali e' prevista una pena detentiva".
3. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' sostituito dal seguente:
" 2. Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, il responsabile tecnico di cui all'articolo 7, purche' in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 del medesimo articolo 7".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano avviato le procedure necessarie per conseguire le prescritte autorizzazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 hanno titolo a rimanere iscritte al registro fino all'avvenuto rilascio delle medesime".
Note all'art. 5: - Il testo degli articoli 13, comma 1, e 2 della (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e', rispettivamente, il seguente: "Art. 13 (Disposizioni transitorie). - 1. In sede di prima applicazione, sono iscritte nel registro di cui all'art. 2 le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attivita' di cui all'art. 1, e le attivita' specializzate ad esse assimilabili, essendo iscritte nel registro delle ditte di cui all'art. 50 del citato testo unico approvato con ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della citata ". "Art. 2 (Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione). - 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparizione. Il registro e' articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al comma 3 dell'art. 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'art. 4. 2. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni. 3. Ciascuna impresa puo' essere iscritta in una o piu' sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione all'attivita' effettivamente esercitata. Non e' consentito esercitare attivita' di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa e' iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attivita' principale". - Il testo del (Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141, suppl. ord. - Il testo degli articoli 7, comma 1, lettera b); 13, comma 2; 1, , , e', rispettivamente, il seguente: "Art. 7, comma 1, lettera b): non avere riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attivita' di autoriparazione". "Art. 13, comma 2. - Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'art. 2, il responsabile tecnico di cui all'art. 7". "Art. 1, comma 2. - Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonche' l'attivita' di commercio di veicoli". "Art. 13, comma 4. - Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 documentano, alla commissione di cui all'art. 9, pena la cancellazione dal registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3".

Art. 6.

Riconoscimento di requisiti tecnico-professionali
1. I soggetti che, ancorche' non piu' iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, ovvero come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, dimostrino di avere svolto professionalmente l'attivita' nel corso di periodi pregressi in qualita' di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Note all'art. 6: - Per il testo della , vedi nota all'art. 4. - Per il testo del , vedi nota all'art. 5. - Per il testo dell' , vedi nota all'art. 4. - Per il testo del , vedi nota all'art. 4.

Art. 7.

Ruolo nazionale dei periti assicurativi
1. E' differito al 31 dicembre 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge. Gli ammessi a partecipare alla prima prova di idoneita' per l'iscrizione nel ruolo nazionale di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 166 del 1992 possono continuare ad esercitare transitoriamente l'attivita' di perito assicurativo fino alla comunicazione dell'esito della prova.
2. In attesa del riordino della commissione nazionale per i periti assicurativi, prevista dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le materie e gli argomenti del programma di esame della prova di idoneita' per l'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea.
Note all'art. 7: - Il testo degli articoli 16, comma 4; 4; 1; 7 della (Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della , derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi), e' il seguente: "Art. 16, comma 4. - Le disposizioni di cui all'art. 4 hanno effetto a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge". "Art. 4 (Obbligatorieta' dell'iscrizione nel ruolo). - 1. L'attivita' professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della , non puo' essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo". "Art. 1 (Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo). - 1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della . 2. La tenuta del ruolo e' affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commmercio, industria, artigianato e agricoltura. 4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale territorialmente competente presso il quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti di ufficio". "Art. 7 (Commissione nazionale per i periti assicurativi). - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della . 2. La commissione e' composta: a) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede; b) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente; c) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente; d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente; e) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali; f) da un rappresentante delle imprese di assicurazione; g) da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). 3. Le funzioni di segretaria sono svolte da un funzionario con la qualifica non inferiore all'ottavo livello funzionale in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo. 4. Tutti i componenti della commissione, nonche' i supplenti per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), ad eccezione del presidente e del vice presidente, nonche' i segretari ed i relativi supplenti, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. I componenti di cui al comma 2, lettere e) ed f), nonche' i relativi supplenti sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla data della richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti ed ai segretari compete, in deroga al , ed al , un compenso per ogni seduta che viene stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6. I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d), sono rispettivamente nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione effettuata dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal Ministro del tesoro. 7. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 8. La commissione e' organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari, nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare".

Art. 8.

Disposizioni in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano esclusivamente agli impianti termici di potenza nominale superiore a 600 KW, a decorrere dal 1 ottobre 1995, ed a quelli superiori a 350 KW, a decorrere dal 1 giugno 1996.
Nota all'art. 8: - Il testo dell' (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' ), e' il seguente: "Art. 11, comma 3. - Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore a 350 kw ed in ogni caso qualora gli impianti termici siano destinati esclusivamente ad edifici di proprieta' pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" e' dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e di condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunita' europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000".

Art. 9.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato
1. Le disponibilita' dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:
a) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7559, 7561, 7602, 8043 e 8044 in conto residui;
b) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n.41.
3. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche negli anni 1996 e 1997.
Note all'art. 9: - Il testo dell' (Rifinanziamento di interventi in campo economico), e' il seguente: "3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle societa' consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla , e successive modificazioni, e non liquidate, sono riassegnate per le stesse finalita' allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Il testo della (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1986, n. 49. - Il testo dell' (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), e' il seguente: "Art. 14 (Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva. - 1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all' , per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto. 2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attivita' di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi. 3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il 'Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto'. 4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' e le priorita' di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento. 5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attivita' sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative. 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi. 7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 puo' essere elevato fino ai dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni. 8. E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993. 9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal l993)'. 10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' riconoscere carattere di priorita' ai programmi di cui ai commi 1 e 2".

Art. 11.

Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1996
SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: DINI