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Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi.

Art. 6

Articolo 6
1. Il Comitato delibera validamente quando tutti i rappresentanti delle Parti Contraenti aventi voto deliberativo salvo uno sono presenti.
2. Se questo quorum non e' raggiunto, la deliberazione e' rinviata ad una seduta successiva, che forma oggetto di una nuova convocazione e che dovra' tenersi non prima di dieci giorni dopo la precedente.
Per la seconda deliberazione, il quorum richiesto e' di almeno la meta' dei rappresentanti aventi voto deliberativo.