Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), con relativi allegati, firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, al protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 6 luglio 1970, modificato dal protocollo firmato a Bruxelles il 21 novembre 1978, cosi' come emandati dal protocollo, con tre annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, nonche' all'accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta, con due annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione, introdotto dall'articolo XXXIII del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981, nonche' in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 del protocollo del 6 luglio 1970, dall'articolo 3 del protocollo del 21 novembre 1978, dall'articolo XL del citato protocollo del 12 febbraio 1981 e dall'articolo 28 dell'accordo multilaterale di pari data.
Art. 3.
1. I costi sostenuti per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, e comunicati ad Eurocontrol ai fini della fissazione e riscossione delle tariffe obbligatorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della convenzione, nel testo introdotto dall'articolo III del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981.
Art. 4.
((
1. Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni obbligatorie stabilite dai competenti organi dell'Unione europea.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3 e' altresi' determinata l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi di cui al comma 1))
Art. 5.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della convenzione, nel testo introdotto dall'articolo III del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981, il Governo italiano puo' dare incarico ad Eurocontrol dello svolgimento delle mansioni di cui alle lettere a), b) e c) ivi indicate.
Art. 6.
1. Le disposizioni della legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dell'accordo multilaterale del 12 febbraio 1981.
Art. 7.
1. Sono a carico dello Stato gli oneri derivanti dall'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 4, ivi comprese le spese di contabilizzazione sostenute da Eurocontrol, valutate in lire 7 miliardi.
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico al capitolo 4640 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. E' a carico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) il contributo annuo di partecipazione ad Eurocontrol, valutato in lire 47 miliardi annui a decorrere dal 1995, ivi compreso quello di lire 7 miliardi di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, saranno stabilite le modalita' per la regolarizzazione dei flussi finanziari tra Eurocontrol e lo Stato italiano nonche' le occorrenti modifiche.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Convenzione
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA
DELLA NAVIGAZIONE AEREA "EUROCONTROL"
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD,
IL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
Considerando che l'immissione in servizio di aerei da trasporto a reazione e la generalizzazione del loro impiego sono suscettibili di comportare una profonda modificazione nell'Organizzazione, del controllo della circolazione aerea.
Considerando in effetti che, a livello operativo i nuovi tipi di aereonave sono caratterizzati:
- da elevate velocita',
- dalla necessita', per ragioni di economia di servizio, di poter effettuare una salita rapida ed ininterrotta fino alle quote di utilizzazione ottimale e di mantenersi a tali quote fino al punto piu' vicino possibile alla loro destinazione.
Considerando che queste caratteristiche implicano, oltre ad un adattamento o ad una riorganizzazione dei metodi e delle procedure di controllo esistenti, la creazione oltre un certo livello di nuove Regioni di informazioni di Volo organizzate, in tutto od in parte, in Regioni di Controllo.
Considerando che, tenendo conto della rapidita' della evoluzione dei materiali in causa, il controllo della circolazione aerea ad alta quota non puo' piu' essere concepito per la maggior parte dei paesi europei nell'ambito delle frontiere nazionali.
Considerando pertanto che conviene creare un organismo internazionale di controllo che eserciti la sua azione su spazi aerei che trasbordano i limiti del territorio di uno Stato.
Considerando che per quanto riguarda lo spazio aereo inferiore puo' essere utile, in determinati casi, affidare i servizi della circolazione aerea su una parte del territorio di una delle Parti Contraenti all'organismo internazionale di cui sopra oppure ad un'altra Parte Contraente.
Considerando d'altra parte che l'internazionalizzazione del controllo postula l'adozione di una politica comune e l'uniformazione delle regolamentazioni fondate sulle Norme e sulle Prassi Raccomandate dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.), tenendo conto delle necessita' della difesa nazionale.
Considerando peraltro che e' fortemente auspicabile di coordinare l'azione degli Stati nel settore della formazione del personale dei servizi della navigazione aerea, e quello degli studi e delle ricerche sui problemi della circolazione aerea.
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
1. Le Parti Contraenti convengono di rafforzare la loro cooperazione nel settore della navigazione aerea e soprattutto di organizzare in comune i servizi della circolazione aerea nello spazio aereo superiore.
2. A tal fine esse istituiscono una "Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL)", in appresso denominata "l'Organizzazione". Questa comprende due organi:
- una "Commissione permanente per la sicurezza della navigazione aerea" in appresso denominata "la Commissione";
- una "Agenzia dei servizi della circolazione aerea" in appresso denominata l'"Agenzia" i cui Statuti sono annessi alla presente Convenzione.
3. La sede dell'Organizzazione e' stabilita a Bruxelles.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA
DELLA NAVIGAZIONE AEREA "EUROCONTROL"
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD,
IL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
Considerando che l'immissione in servizio di aerei da trasporto a reazione e la generalizzazione del loro impiego sono suscettibili di comportare una profonda modificazione nell'Organizzazione, del controllo della circolazione aerea.
Considerando in effetti che, a livello operativo i nuovi tipi di aereonave sono caratterizzati:
- da elevate velocita',
- dalla necessita', per ragioni di economia di servizio, di poter effettuare una salita rapida ed ininterrotta fino alle quote di utilizzazione ottimale e di mantenersi a tali quote fino al punto piu' vicino possibile alla loro destinazione.
Considerando che queste caratteristiche implicano, oltre ad un adattamento o ad una riorganizzazione dei metodi e delle procedure di controllo esistenti, la creazione oltre un certo livello di nuove Regioni di informazioni di Volo organizzate, in tutto od in parte, in Regioni di Controllo.
Considerando che, tenendo conto della rapidita' della evoluzione dei materiali in causa, il controllo della circolazione aerea ad alta quota non puo' piu' essere concepito per la maggior parte dei paesi europei nell'ambito delle frontiere nazionali.
Considerando pertanto che conviene creare un organismo internazionale di controllo che eserciti la sua azione su spazi aerei che trasbordano i limiti del territorio di uno Stato.
Considerando che per quanto riguarda lo spazio aereo inferiore puo' essere utile, in determinati casi, affidare i servizi della circolazione aerea su una parte del territorio di una delle Parti Contraenti all'organismo internazionale di cui sopra oppure ad un'altra Parte Contraente.
Considerando d'altra parte che l'internazionalizzazione del controllo postula l'adozione di una politica comune e l'uniformazione delle regolamentazioni fondate sulle Norme e sulle Prassi Raccomandate dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.), tenendo conto delle necessita' della difesa nazionale.
Considerando peraltro che e' fortemente auspicabile di coordinare l'azione degli Stati nel settore della formazione del personale dei servizi della navigazione aerea, e quello degli studi e delle ricerche sui problemi della circolazione aerea.
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
1. Le Parti Contraenti convengono di rafforzare la loro cooperazione nel settore della navigazione aerea e soprattutto di organizzare in comune i servizi della circolazione aerea nello spazio aereo superiore.
2. A tal fine esse istituiscono una "Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL)", in appresso denominata "l'Organizzazione". Questa comprende due organi:
- una "Commissione permanente per la sicurezza della navigazione aerea" in appresso denominata "la Commissione";
- una "Agenzia dei servizi della circolazione aerea" in appresso denominata l'"Agenzia" i cui Statuti sono annessi alla presente Convenzione.
3. La sede dell'Organizzazione e' stabilita a Bruxelles.
Art. 2
Articolo 2
1. Per quanto concerne lo spazio aereo inferiore ed in base alle necessita' pratiche di esercizio, una qualsiasi delle Parti Contraenti puo' chiedere alla Commissione di decidere che i servizi di circolazione aerea per tutto, o parte del suo spazio aereo inferiore siano affidati all'Organizzazione oppure ad un'altra parte Contraente.
2. Per quanto concerne quest'ultimo caso, ed in deroga al paragrafo 2 dell'articolo 8 della presente Convenzione, l'astensione di una terza Parte Contraente non rappresenta un ostacolo alla validita' della decisione della Commissione.
3. Le disposizioni del presente articolo relative alla facolta' di una delle Parti Contraenti di affidare ad un'altra Parte Contraente i servizi di circolazione aerea per tutto o parte del suo spazio aereo inferiore non devono essere interpretate nel senso di limitare il diritto delle Parti Contraenti di stipulare tra di loro accordi bilaterali relativi allo stesso oggetto.
1. Per quanto concerne lo spazio aereo inferiore ed in base alle necessita' pratiche di esercizio, una qualsiasi delle Parti Contraenti puo' chiedere alla Commissione di decidere che i servizi di circolazione aerea per tutto, o parte del suo spazio aereo inferiore siano affidati all'Organizzazione oppure ad un'altra parte Contraente.
2. Per quanto concerne quest'ultimo caso, ed in deroga al paragrafo 2 dell'articolo 8 della presente Convenzione, l'astensione di una terza Parte Contraente non rappresenta un ostacolo alla validita' della decisione della Commissione.
3. Le disposizioni del presente articolo relative alla facolta' di una delle Parti Contraenti di affidare ad un'altra Parte Contraente i servizi di circolazione aerea per tutto o parte del suo spazio aereo inferiore non devono essere interpretate nel senso di limitare il diritto delle Parti Contraenti di stipulare tra di loro accordi bilaterali relativi allo stesso oggetto.
Art. 3
Articolo 3
Ai sensi della presente Convenzione l'espressione "circolazione aerea" si applica alle aeronavi civili, nonche' alle aeronavi militari, doganali e di polizia che si conformano alle procedure dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).
Ai sensi della presente Convenzione l'espressione "circolazione aerea" si applica alle aeronavi civili, nonche' alle aeronavi militari, doganali e di polizia che si conformano alle procedure dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).
Art. 4
Articolo 4
L'Organizzazione ha personalita' giuridica. Sul territorio delle Parti contraenti, essa possiede la capacita' giuridica piu' ampia riconosciuta dalle legislazioni nazionali agli enti morali; essa puo', in particolare, acquisire o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione o dello Statuto ivi allegato, essa e' rappresentata dall'Agenzia che agisce a nome dell'Organizzazione. L'Agenzia amministra il patrimonio dell'Organizzazione.
L'Organizzazione ha personalita' giuridica. Sul territorio delle Parti contraenti, essa possiede la capacita' giuridica piu' ampia riconosciuta dalle legislazioni nazionali agli enti morali; essa puo', in particolare, acquisire o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione o dello Statuto ivi allegato, essa e' rappresentata dall'Agenzia che agisce a nome dell'Organizzazione. L'Agenzia amministra il patrimonio dell'Organizzazione.
Art. 5
Articolo 5
1. La Commissione e' composta da rappresentanti delle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente puo' farsi rappresentare da due delegati, tuttavia essa dispone di un solo voto.
1. La Commissione e' composta da rappresentanti delle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente puo' farsi rappresentare da due delegati, tuttavia essa dispone di un solo voto.
Art. 6
Articolo 6
1. La Commissione ha come oggetto di promuovere, in cooperazione con le Autorita' Militari nazionali, l'adozione di misure nonche' l'installazione e l'attuazione di mezzi atti:
- ad assicurare la sicurezza della navigazione aerea,
- a garantire uno svolgimento rapido e disciplinato della circolazione aerea,
in determinati spazi che dipendono dalla sovranita' delle Parti Contraenti, o per i quali i servizi della circolazione aerea sono stati loro affidati in virtu' di accordi internazionali.
2. A tal fine la Commissione e' incaricata:
a) di esaminare, sulla base delle Norme e Prassi Raccomandate dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e tenuto conto delle necessita' della difesa nazionale, l'uniformazione delle regolamentazioni nazionali che governano la circolazione aerea e dell'azione dei servizi incaricati di assicurarne la sicurezza e di predisporla;
b) di promuovere la politica comune da seguire in materia di aiuti radio-elettrici, di telecomunicazioni e di equipaggiamenti di bordo relativi, destinati ad assicurare la sicurezza delle aeronavi;
c) di promuovere e di coordinare gli studi per quanto concerne i servizi e le installazioni di navigazione aerea al fine di tenere conto del progresso tecnico e se del caso, esaminare gli emendamenti ai Piani Regionali di navigazione aerea da sottoporre all'Organizzazione dell'Aviazione Civile internazionale;
d) di determinare in conformita' con le disposizioni dell'articolo 38 della presente Convenzione la configurazione dello spazio aereo per il quale i servizi di circolazione aerea sono affidati all'Agenzia; di esercitare i poteri che le sono devoluti in virtu' dell'articolo 2 della presente Convenzione,
e) di determinare la politica da seguire da parte dell'Agenzia per quanto riguarda la remunerazione dei servizi resi agli utenti e, se del caso, approvare le tariffe e le condizioni di applicazione dei canoni stabiliti dall'Agenzia;
f) di esaminare le misure atte ad agevolare il finanziamento degli investimenti necessari al funzionamento dell'Agenzia o piu' in generale dei servizi delle Parti Contraenti che danno il loro sostegno alla sicurezza della navigazione aerea;
g) di esercitare un potere di tutela sulle attivita' dell'Agenzia in applicazione dell'articolo 20 della presente Convenzione, e degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 paragrafo 3 a), 14 paragrafo 2, 17 paragrafo 2, 23 paragrafi 2 e 4, 28 paragrafo 3, 29 paragrafi 1 e 3, 30 paragrafo 1, 34 paragrafo 1, e 37 degli Statuti in annesso.
1. La Commissione ha come oggetto di promuovere, in cooperazione con le Autorita' Militari nazionali, l'adozione di misure nonche' l'installazione e l'attuazione di mezzi atti:
- ad assicurare la sicurezza della navigazione aerea,
- a garantire uno svolgimento rapido e disciplinato della circolazione aerea,
in determinati spazi che dipendono dalla sovranita' delle Parti Contraenti, o per i quali i servizi della circolazione aerea sono stati loro affidati in virtu' di accordi internazionali.
2. A tal fine la Commissione e' incaricata:
a) di esaminare, sulla base delle Norme e Prassi Raccomandate dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e tenuto conto delle necessita' della difesa nazionale, l'uniformazione delle regolamentazioni nazionali che governano la circolazione aerea e dell'azione dei servizi incaricati di assicurarne la sicurezza e di predisporla;
b) di promuovere la politica comune da seguire in materia di aiuti radio-elettrici, di telecomunicazioni e di equipaggiamenti di bordo relativi, destinati ad assicurare la sicurezza delle aeronavi;
c) di promuovere e di coordinare gli studi per quanto concerne i servizi e le installazioni di navigazione aerea al fine di tenere conto del progresso tecnico e se del caso, esaminare gli emendamenti ai Piani Regionali di navigazione aerea da sottoporre all'Organizzazione dell'Aviazione Civile internazionale;
d) di determinare in conformita' con le disposizioni dell'articolo 38 della presente Convenzione la configurazione dello spazio aereo per il quale i servizi di circolazione aerea sono affidati all'Agenzia; di esercitare i poteri che le sono devoluti in virtu' dell'articolo 2 della presente Convenzione,
e) di determinare la politica da seguire da parte dell'Agenzia per quanto riguarda la remunerazione dei servizi resi agli utenti e, se del caso, approvare le tariffe e le condizioni di applicazione dei canoni stabiliti dall'Agenzia;
f) di esaminare le misure atte ad agevolare il finanziamento degli investimenti necessari al funzionamento dell'Agenzia o piu' in generale dei servizi delle Parti Contraenti che danno il loro sostegno alla sicurezza della navigazione aerea;
g) di esercitare un potere di tutela sulle attivita' dell'Agenzia in applicazione dell'articolo 20 della presente Convenzione, e degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 paragrafo 3 a), 14 paragrafo 2, 17 paragrafo 2, 23 paragrafi 2 e 4, 28 paragrafo 3, 29 paragrafi 1 e 3, 30 paragrafo 1, 34 paragrafo 1, e 37 degli Statuti in annesso.
Art. 7
Articolo 7
Ai fini dell'adempimento del suo mandato, la Commissione:
a) formula raccomandazioni nei casi di cui al paragrafo 2.a), b), c) dell'articolo 6 della presente Convenzione;
b) prende decisioni nei casi di cui ai paragrafi 1 dell'articolo 2, 2d) dell'articolo 6, 2 dell'articolo 9, 2 dell'articolo 12 ed all'articolo 13 della presente Convenzione;
c) impartisce direttive all'Agenzia nei casi di cui ai paragrafi 2 e) ed f) dell'articolo 6, nonche' agli articolo 20 e 31 della presente Convenzione;
d) adotta ogni provvedimento utile all'esercizio delle funzioni che le sono devolute in virtu' del paragrafo 2 g) dell'articolo 6 della presente Convenzione;
e) fa ricorso, se del caso, dinanzi al Tribunale Arbitrale previsto al paragrafo 1 dell'articolo 33 della presente Convenzione.
Ai fini dell'adempimento del suo mandato, la Commissione:
a) formula raccomandazioni nei casi di cui al paragrafo 2.a), b), c) dell'articolo 6 della presente Convenzione;
b) prende decisioni nei casi di cui ai paragrafi 1 dell'articolo 2, 2d) dell'articolo 6, 2 dell'articolo 9, 2 dell'articolo 12 ed all'articolo 13 della presente Convenzione;
c) impartisce direttive all'Agenzia nei casi di cui ai paragrafi 2 e) ed f) dell'articolo 6, nonche' agli articolo 20 e 31 della presente Convenzione;
d) adotta ogni provvedimento utile all'esercizio delle funzioni che le sono devolute in virtu' del paragrafo 2 g) dell'articolo 6 della presente Convenzione;
e) fa ricorso, se del caso, dinanzi al Tribunale Arbitrale previsto al paragrafo 1 dell'articolo 33 della presente Convenzione.
Art. 8
Articolo 8
1. Le raccomandazioni sono formulate dalla maggioranza dei membri della Commissione. I rappresentanti delle Parti Contraenti interessate propongono alle Autorita' competenti dei loro rispettivi paesi ogni provvedimento adeguato al fine di attuare le raccomandazioni alle quali hanno aderito in seno alla Commissione.
2. Le decisioni sono prese dalla Commissione deliberante all'unanimita'. Esse sono obbligatorie per ciascuna delle Parti Contraenti.
3. Le direttive sono formulate dalla Commissione a maggioranza dei voti delle Parti Contraenti, rimanendo inteso:
- che questi voti sono attribuiti in base alla ponderazione prevista alla tabella contenuta nell'articolo 9 in appresso, con riferimento ai Prodotti Nazionali Lordi delle Parti Contraenti,
- che questi voti debbono rappresentare la maggioranza delle Parti contraenti.
4. Le conclusioni delle deliberazioni raggiunte in applicazione dei paragrafi d) ed e) dell'articolo 7 sono adottate in base alle regole definite al paragrafo 3 del presente articolo salvo nei casi in cui una regola diversa e' applicabile in virtu' di disposizioni espresse della Convenzione o degli Statuti ivi annessi.
1. Le raccomandazioni sono formulate dalla maggioranza dei membri della Commissione. I rappresentanti delle Parti Contraenti interessate propongono alle Autorita' competenti dei loro rispettivi paesi ogni provvedimento adeguato al fine di attuare le raccomandazioni alle quali hanno aderito in seno alla Commissione.
2. Le decisioni sono prese dalla Commissione deliberante all'unanimita'. Esse sono obbligatorie per ciascuna delle Parti Contraenti.
3. Le direttive sono formulate dalla Commissione a maggioranza dei voti delle Parti Contraenti, rimanendo inteso:
- che questi voti sono attribuiti in base alla ponderazione prevista alla tabella contenuta nell'articolo 9 in appresso, con riferimento ai Prodotti Nazionali Lordi delle Parti Contraenti,
- che questi voti debbono rappresentare la maggioranza delle Parti contraenti.
4. Le conclusioni delle deliberazioni raggiunte in applicazione dei paragrafi d) ed e) dell'articolo 7 sono adottate in base alle regole definite al paragrafo 3 del presente articolo salvo nei casi in cui una regola diversa e' applicabile in virtu' di disposizioni espresse della Convenzione o degli Statuti ivi annessi.
Art. 9
Articolo 9
1. La tabella di ponderazione di cui all'articolo precedente e' la seguente:
TABELLA DI PONDERAZIONE
PRODOTTO NAZIONALE LORDO (PNL)
Valutato al costo dei fattori ed ai Numero dei voti
prezzi correnti in miliardi di nuovi
franchi francesi
Inferiore a 10 1
Da 10 incluso a 20 escluso 2
Da 20 incluso a 30 escluso 3
Da 30 incluso a 46 2/3 escluso 4
Da 46 2/3 incluso a 63 1/3 escluso 5
Da 63 1/3 incluso a 80 escluso 6
Da 80 incluso a 110 escluso 7
Da 110 incluso a 140 escluso 8
Da 140 incluso a 200 escluso 9
Da 200 incluso a 260 escluso 10
Da 260 incluso a 320 escluso 11
Da 320 incluso a 380 escluso 12
e cosi' di seguito in ragione di un voto supplementare per lotto o parte di lotto supplementare di sessanta miliardi di nuovi franchi francesi del PNL definito qui sopra.
2. Il Prodotto Nazionale Lordo (P.N.L.) di cui si tiene conto e' quello risultante dalle statistiche stabilite dall'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica (OECE) oppure, in mancanza, da ogni altro organismo che offra garanzie equivalenti e sia designato in virtu' di una decisione della Commissione - calcolando la media aritmetica degli ultimi tre anni per i quali queste statistiche sono disponibili. Si tratta del Prodotto Nazionale Lordo (PNL) al costo dei fattori ed ai prezzi correnti.
3. La determinazione iniziale del numero dei voti e' effettuata con decorrenza dall'entrata in vigore della presente Convenzione, con riferimento alla tabella di ponderazione di cui sopra ed in conformita' con la regola di determinazione del P.N.L. che figura al paragrafo 2 del presente articolo.
4. In caso di adesione di un nuovo Stato si procede nello stesso modo ad una nuova determinazione del numero di voti delle Parti Contraenti.
5. Si procede in tutti i casi ad una nuova determinazione del numero di voti, alle stesse condizioni, qualora siano trascorsi tre anni dalla effettuazione dell'ultima determinazione.
1. La tabella di ponderazione di cui all'articolo precedente e' la seguente:
TABELLA DI PONDERAZIONE
PRODOTTO NAZIONALE LORDO (PNL)
Valutato al costo dei fattori ed ai Numero dei voti
prezzi correnti in miliardi di nuovi
franchi francesi
Inferiore a 10 1
Da 10 incluso a 20 escluso 2
Da 20 incluso a 30 escluso 3
Da 30 incluso a 46 2/3 escluso 4
Da 46 2/3 incluso a 63 1/3 escluso 5
Da 63 1/3 incluso a 80 escluso 6
Da 80 incluso a 110 escluso 7
Da 110 incluso a 140 escluso 8
Da 140 incluso a 200 escluso 9
Da 200 incluso a 260 escluso 10
Da 260 incluso a 320 escluso 11
Da 320 incluso a 380 escluso 12
e cosi' di seguito in ragione di un voto supplementare per lotto o parte di lotto supplementare di sessanta miliardi di nuovi franchi francesi del PNL definito qui sopra.
2. Il Prodotto Nazionale Lordo (P.N.L.) di cui si tiene conto e' quello risultante dalle statistiche stabilite dall'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica (OECE) oppure, in mancanza, da ogni altro organismo che offra garanzie equivalenti e sia designato in virtu' di una decisione della Commissione - calcolando la media aritmetica degli ultimi tre anni per i quali queste statistiche sono disponibili. Si tratta del Prodotto Nazionale Lordo (PNL) al costo dei fattori ed ai prezzi correnti.
3. La determinazione iniziale del numero dei voti e' effettuata con decorrenza dall'entrata in vigore della presente Convenzione, con riferimento alla tabella di ponderazione di cui sopra ed in conformita' con la regola di determinazione del P.N.L. che figura al paragrafo 2 del presente articolo.
4. In caso di adesione di un nuovo Stato si procede nello stesso modo ad una nuova determinazione del numero di voti delle Parti Contraenti.
5. Si procede in tutti i casi ad una nuova determinazione del numero di voti, alle stesse condizioni, qualora siano trascorsi tre anni dalla effettuazione dell'ultima determinazione.
Art. 10
Articolo 10
1. La Commissione stabilisce il suo regolamento interno che deve essere adottato all'unanimita'.
2. Questo regolamento deve prevedere, in particolare, le norme relative alla Presidenza, alla creazione di gruppi di lavoro ed alle lingue di lavoro della Commissione.
1. La Commissione stabilisce il suo regolamento interno che deve essere adottato all'unanimita'.
2. Questo regolamento deve prevedere, in particolare, le norme relative alla Presidenza, alla creazione di gruppi di lavoro ed alle lingue di lavoro della Commissione.
Art. 11
Articolo 11
L'Agenzia mette a disposizione della Commissione il personale ed i mezzi materiali necessari al suo funzionamento.
L'Agenzia mette a disposizione della Commissione il personale ed i mezzi materiali necessari al suo funzionamento.
Art. 12
Articolo 12
1. La Commissione assicura con gli Stati e le Organizzazioni internazionali interessate, le relazioni utili alla realizzazione dell'oggetto dell'Organizzazione.
2. La Commissione e' soprattutto, sotto riserva dei diritti riconosciuti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 31 della presente Convenzione, la sola competente a concludere a nome dell'Organizzazione, con le Organizzazioni internazionali, gli Stati membri dell'Organizzazione oppure con Stati terzi, gli accordi necessari alla esecuzione dei compiti che le sono affidati dalla presente Convenzione ed al funzionamento degli organi istituiti da quest'ultima o creati ai fini della sua applicazione.
1. La Commissione assicura con gli Stati e le Organizzazioni internazionali interessate, le relazioni utili alla realizzazione dell'oggetto dell'Organizzazione.
2. La Commissione e' soprattutto, sotto riserva dei diritti riconosciuti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 31 della presente Convenzione, la sola competente a concludere a nome dell'Organizzazione, con le Organizzazioni internazionali, gli Stati membri dell'Organizzazione oppure con Stati terzi, gli accordi necessari alla esecuzione dei compiti che le sono affidati dalla presente Convenzione ed al funzionamento degli organi istituiti da quest'ultima o creati ai fini della sua applicazione.
Art. 13
Articolo 13
Possono essere conclusi accordi tra l'Organizzazione ed ogni Stato che non e' Parte alla presente Convenzione ma che desiderasse avvalersi dei servizi dell'Agenzia. In questo caso la Commissione agisce sulla base di un rapporto dell'Agenzia.
Possono essere conclusi accordi tra l'Organizzazione ed ogni Stato che non e' Parte alla presente Convenzione ma che desiderasse avvalersi dei servizi dell'Agenzia. In questo caso la Commissione agisce sulla base di un rapporto dell'Agenzia.
Art. 14
Articolo 14
Le Parti Contraenti affidano all'Agenzia i servizi di circolazione aerea nello spazio aereo definito in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2 d) dell'articolo 6 e dell'articolo 38 della presente Convenzione.
Le Parti Contraenti affidano all'Agenzia i servizi di circolazione aerea nello spazio aereo definito in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2 d) dell'articolo 6 e dell'articolo 38 della presente Convenzione.
Art. 15
Articolo 15
1. Il carattere di pubblica utilita' e' riconosciuto all'occorrenza in conformita' alle legislazioni nazionali, con gli effetti derivanti dalle disposizioni di queste ultime relative all'espropriazione per causa di pubblica utilita', alle acquisizioni di immobili necessari alla sistemazione delle installazioni dell'Organizzazione, con riserva dell'accordo dei Governi interessati. La procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' potra' essere esperita dalle autorita' competenti dello Stato in questione, in conformita' con la sua legislazione nazionale, allo scopo dell'acquisto di tali beni in difetto di accordo amichevole.
2. Sul territorio delle Parti contraenti dove la procedura prevista al paragrafo precedente non esiste, l'Organizzazione puo' beneficiare delle procedure di acquisizione forzata utilizzabili a vantaggio dell'aviazione civile e delle telecomunicazioni.
3. Le Parti contraenti riconoscono all'Organizzazione, per le opere e servizi istituiti per suo conto sui loro rispettivi territori, il beneficio dell'applicazione delle regolamentazioni nazionali relative alle limitazioni del diritto di proprieta' immobiliare eventualmente esistenti nell'interesse pubblico, a favore dei servizi nazionali per lo stesso oggetto ed in particolare di quelle concernenti le servitu' di pubblica utilita'.
4. L'Organizzazione sosterra' le spese derivanti dalla applicazione delle disposizioni del presente articolo, compreso l'ammontare delle indennita' dovute conformemente alla legislazione dello Stato sul territorio del quale i beni sono situati.
1. Il carattere di pubblica utilita' e' riconosciuto all'occorrenza in conformita' alle legislazioni nazionali, con gli effetti derivanti dalle disposizioni di queste ultime relative all'espropriazione per causa di pubblica utilita', alle acquisizioni di immobili necessari alla sistemazione delle installazioni dell'Organizzazione, con riserva dell'accordo dei Governi interessati. La procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' potra' essere esperita dalle autorita' competenti dello Stato in questione, in conformita' con la sua legislazione nazionale, allo scopo dell'acquisto di tali beni in difetto di accordo amichevole.
2. Sul territorio delle Parti contraenti dove la procedura prevista al paragrafo precedente non esiste, l'Organizzazione puo' beneficiare delle procedure di acquisizione forzata utilizzabili a vantaggio dell'aviazione civile e delle telecomunicazioni.
3. Le Parti contraenti riconoscono all'Organizzazione, per le opere e servizi istituiti per suo conto sui loro rispettivi territori, il beneficio dell'applicazione delle regolamentazioni nazionali relative alle limitazioni del diritto di proprieta' immobiliare eventualmente esistenti nell'interesse pubblico, a favore dei servizi nazionali per lo stesso oggetto ed in particolare di quelle concernenti le servitu' di pubblica utilita'.
4. L'Organizzazione sosterra' le spese derivanti dalla applicazione delle disposizioni del presente articolo, compreso l'ammontare delle indennita' dovute conformemente alla legislazione dello Stato sul territorio del quale i beni sono situati.
Art. 16
Articolo 16
Nell'ambito delle loro competenze le Parti Contraenti adottano, in particolare per quanto riguarda l'attribuizione delle frequenze radio-elettriche, i provvedimenti necessari affinche' l'Organizzazione possa effettuare tutte le operazioni che corrispondono alle sue finalita'.
Nell'ambito delle loro competenze le Parti Contraenti adottano, in particolare per quanto riguarda l'attribuizione delle frequenze radio-elettriche, i provvedimenti necessari affinche' l'Organizzazione possa effettuare tutte le operazioni che corrispondono alle sue finalita'.
Art. 17
Articolo 17
1. Ai fini dell'esercizio del suo mandato, l'Agenzia applica al controllo della circolazione aerea i regolamenti in vigore sui territori delle Parti Contraenti e negli spazi aerei per i quali i servizi della circolazione aerea sono loro affidati in virtu' degli accordi internazionali di cui sono parti.
2. In caso di difficolta' nell'applicazione delle disposizioni che figurano al paragrafo precedente, l'Agenzia adisce la Commissione la quale raccomanda alle Parti Contraenti ogni provvedimento utile alle condizioni previste al paragrafo 2 a), dell'articolo 6 della presente Convenzione.
1. Ai fini dell'esercizio del suo mandato, l'Agenzia applica al controllo della circolazione aerea i regolamenti in vigore sui territori delle Parti Contraenti e negli spazi aerei per i quali i servizi della circolazione aerea sono loro affidati in virtu' degli accordi internazionali di cui sono parti.
2. In caso di difficolta' nell'applicazione delle disposizioni che figurano al paragrafo precedente, l'Agenzia adisce la Commissione la quale raccomanda alle Parti Contraenti ogni provvedimento utile alle condizioni previste al paragrafo 2 a), dell'articolo 6 della presente Convenzione.
Art. 18
Articolo 18
Ai fini dell'esercizio del suo mandato ed entro i limiti dei diritti conferiti ai servizi della circolazione aerea, l'Agenzia impartisce ai comandanti delle aeronavi tutte le istruzioni necessarie. Essi sono tenuti ad attenervisi, tranne nei casi di forza maggiore previsti nei regolamenti di cui all'articolo precedente.
Ai fini dell'esercizio del suo mandato ed entro i limiti dei diritti conferiti ai servizi della circolazione aerea, l'Agenzia impartisce ai comandanti delle aeronavi tutte le istruzioni necessarie. Essi sono tenuti ad attenervisi, tranne nei casi di forza maggiore previsti nei regolamenti di cui all'articolo precedente.
Art. 19
Articolo 19
Le infrazioni alla regolamentazione della navigazione aerea commesse nello spazio in cui i servizi di circolazione aerea sono stati affidati all'Agenzia sono constatate in processi-verbali da agenti specificamente incaricati dall'Agenzia a questo scopo, senza pregiudizio del diritto riconosciuto dalle legislazioni nazionali agli agenti delle Parti contraenti, di constatare infrazioni della stessa natura. I processi-verbali suddetti hanno dinanzi ai tribunali nazionali lo stesso valore di quelli redatti dagli agenti nazionali qualificati per constatare infrazioni aventi la stessa natura.
Le infrazioni alla regolamentazione della navigazione aerea commesse nello spazio in cui i servizi di circolazione aerea sono stati affidati all'Agenzia sono constatate in processi-verbali da agenti specificamente incaricati dall'Agenzia a questo scopo, senza pregiudizio del diritto riconosciuto dalle legislazioni nazionali agli agenti delle Parti contraenti, di constatare infrazioni della stessa natura. I processi-verbali suddetti hanno dinanzi ai tribunali nazionali lo stesso valore di quelli redatti dagli agenti nazionali qualificati per constatare infrazioni aventi la stessa natura.
Art. 20
Articolo 20
L'Agenzia stabilisce, se del caso, in applicazione delle direttive della Commissione formulate in virtu' delle disposizioni del paragrafo 2 e) dell'articolo 6 della presente Convenzione le tariffe e le condizioni di applicazione dei canoni che l'Organizzazione ha diritto a percepire dagli utenti. Essa li sottopone all'approvazione della Commissione.
L'Agenzia stabilisce, se del caso, in applicazione delle direttive della Commissione formulate in virtu' delle disposizioni del paragrafo 2 e) dell'articolo 6 della presente Convenzione le tariffe e le condizioni di applicazione dei canoni che l'Organizzazione ha diritto a percepire dagli utenti. Essa li sottopone all'approvazione della Commissione.
Art. 21
Articolo 21
1. L'Organizzazione e' esonerata, nello Stato in cui ha sede e sul territorio delle Parti contraenti, da ogni onere e tassa in occasione della sua costituzione, del suo scioglimento e della sua liquidazione.
2. Essa e' esonerata dagli oneri e tasse dovuti per le acquisizioni di beni immobili necessari all'adempimento del suo mandato.
3. Essa e' esonerata da tutte le imposte dirette suscettibili di essere applicate ad essa stessa, ai suoi beni, averi e redditi.
4. Essa e' esonerata dalle esazioni fiscali indirette che potrebbero comportare le emissioni di prestiti e di cui essa fosse personalmente debitrice.
5. Essa e' esonerata da ogni imposta di natura eccezionale o discriminatoria.
6. Gli esoneri previsti nel presente articolo non si estendono alle imposte ed alle tasse percepite in remunerazione di servizi di utilita' generale.
1. L'Organizzazione e' esonerata, nello Stato in cui ha sede e sul territorio delle Parti contraenti, da ogni onere e tassa in occasione della sua costituzione, del suo scioglimento e della sua liquidazione.
2. Essa e' esonerata dagli oneri e tasse dovuti per le acquisizioni di beni immobili necessari all'adempimento del suo mandato.
3. Essa e' esonerata da tutte le imposte dirette suscettibili di essere applicate ad essa stessa, ai suoi beni, averi e redditi.
4. Essa e' esonerata dalle esazioni fiscali indirette che potrebbero comportare le emissioni di prestiti e di cui essa fosse personalmente debitrice.
5. Essa e' esonerata da ogni imposta di natura eccezionale o discriminatoria.
6. Gli esoneri previsti nel presente articolo non si estendono alle imposte ed alle tasse percepite in remunerazione di servizi di utilita' generale.
Art. 22
Articolo 22
1. L'Organizzazione e' esonerata da tutti i diritti doganali e tasse equivalenti diversi dai canoni o imposizioni derivanti da servizi resi, ed esentata da ogni proibizione o restrizione d'importazione o esportazione per quanto riguarda i materiali, le attrezzature, le forniture ed altri oggetti importati per uso ufficiale dell'Organizzazione e destinati agli immobili ed alle installazioni dell'Organizzazione o al suo funzionamento.
2. Le merci in tal guisa importate non possono essere ne' vendute ne' prestate o cedute, ne' a titolo gratuito ne' a titolo oneroso sul territorio della Parte nella quale sono state introdotte, a meno che cio' non sia contemplato nelle condizioni fissate dal Governo della Parte Contraente interessata.
3. Potranno essere prese tutte le misure di controllo giudicate utili per assicurare che i materiali, le attrezzature, le forniture ed altri oggetti indicati al primo paragrafo ed importati a destinazione dell'Organizzazione siano stati effettivamente consegnati alla suddetta Organizzazione ed assegnati agli immobili ed alle installazioni ufficiali, o al suo funzionamento.
4. L'Organizzazione e' inoltre esonerata da ogni diritto doganale ed esentata da ogni proibizione o restrizione di importazione o di esportazione per quanto riguarda le pubblicazioni previste nell'articolo 36 dello Statuto annesso..
1. L'Organizzazione e' esonerata da tutti i diritti doganali e tasse equivalenti diversi dai canoni o imposizioni derivanti da servizi resi, ed esentata da ogni proibizione o restrizione d'importazione o esportazione per quanto riguarda i materiali, le attrezzature, le forniture ed altri oggetti importati per uso ufficiale dell'Organizzazione e destinati agli immobili ed alle installazioni dell'Organizzazione o al suo funzionamento.
2. Le merci in tal guisa importate non possono essere ne' vendute ne' prestate o cedute, ne' a titolo gratuito ne' a titolo oneroso sul territorio della Parte nella quale sono state introdotte, a meno che cio' non sia contemplato nelle condizioni fissate dal Governo della Parte Contraente interessata.
3. Potranno essere prese tutte le misure di controllo giudicate utili per assicurare che i materiali, le attrezzature, le forniture ed altri oggetti indicati al primo paragrafo ed importati a destinazione dell'Organizzazione siano stati effettivamente consegnati alla suddetta Organizzazione ed assegnati agli immobili ed alle installazioni ufficiali, o al suo funzionamento.
4. L'Organizzazione e' inoltre esonerata da ogni diritto doganale ed esentata da ogni proibizione o restrizione di importazione o di esportazione per quanto riguarda le pubblicazioni previste nell'articolo 36 dello Statuto annesso..
Art. 23
Articolo 23
1. L'Organizzazione puo' avere tutte le divise ed avere conti in tutte le valute nella misura necessaria alla esecuzione delle operazioni rispondenti al suo oggetto.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad accordare all'Organizzazione le autorizzazioni necessarie per effettuare, secondo le modalita' previste nei regolamenti nazionali e negli accordi internazionali applicabili, ogni movimento di fondi derivante dalla costituzione e dall'attivita' dell'Organizzazione ivi compresi l'emissione ed il servizio dei prestiti, allorche' l'emissione di questi ultimi sia stata autorizzata dal Governo della Parte Contraente interessata.
1. L'Organizzazione puo' avere tutte le divise ed avere conti in tutte le valute nella misura necessaria alla esecuzione delle operazioni rispondenti al suo oggetto.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad accordare all'Organizzazione le autorizzazioni necessarie per effettuare, secondo le modalita' previste nei regolamenti nazionali e negli accordi internazionali applicabili, ogni movimento di fondi derivante dalla costituzione e dall'attivita' dell'Organizzazione ivi compresi l'emissione ed il servizio dei prestiti, allorche' l'emissione di questi ultimi sia stata autorizzata dal Governo della Parte Contraente interessata.
Art. 24
Articolo 24
1. L'Agenzia puo' ricorrere alla collaborazione di persone qualificate cittadine delle Parti Contraenti.
2. Le Parti Contraenti applicano alle persone di cui al paragrafo precedente le disposizioni relative all'immigrazione o altre formalita' di registrazione degli stranieri in modo tale che esse non possano intralciare ne' l'entrata nel Paese, ne' l'esercizio di una funzione presso l'Agenzia, ne' il rimpatrio.
3. Puo' essere fatta eccezione alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo solamente per motivi di ordine pubblico, di sicurezza o di sanita' pubblica.
4. Le persone impiegate dall'Organizzazione:
a) godono della franchigia dai diritti e tasse doganali, diversi dai canoni o oneri a titolo di servizi resi, per l'importazione dei loro effetti personali, mobilio ed altre suppellettili usate che esse portino dall'estero in occasione della prima sistemazione e per la riesportazione degli stessi effetti, mobilio, e suppellettili al momento della cessazione delle loro funzioni;
b) possono, in occasione dell'assunzione delle loro funzioni nel territorio di una delle Parti contraenti, importare temporaneamente in franchigia la loro automobile personale e in seguito, non oltre il termine del loro periodo di servizio, riesportare in franchigia tale autoveicolo, sotto riserva, in entrambe le ipotesi, delle condizioni giudicate necessarie, in tutti i casi particolari, dal Governo della Parte Contraente interessata.
5. Non e' fatto obbligo alle Parti contraenti di accordare ai loro propri connazionali le agevolazioni previste qui sopra.
6. I Governi interessati prendono ogni provvedimento utile per assicurare la liberta' di trasferimento dei salari netti.
1. L'Agenzia puo' ricorrere alla collaborazione di persone qualificate cittadine delle Parti Contraenti.
2. Le Parti Contraenti applicano alle persone di cui al paragrafo precedente le disposizioni relative all'immigrazione o altre formalita' di registrazione degli stranieri in modo tale che esse non possano intralciare ne' l'entrata nel Paese, ne' l'esercizio di una funzione presso l'Agenzia, ne' il rimpatrio.
3. Puo' essere fatta eccezione alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo solamente per motivi di ordine pubblico, di sicurezza o di sanita' pubblica.
4. Le persone impiegate dall'Organizzazione:
a) godono della franchigia dai diritti e tasse doganali, diversi dai canoni o oneri a titolo di servizi resi, per l'importazione dei loro effetti personali, mobilio ed altre suppellettili usate che esse portino dall'estero in occasione della prima sistemazione e per la riesportazione degli stessi effetti, mobilio, e suppellettili al momento della cessazione delle loro funzioni;
b) possono, in occasione dell'assunzione delle loro funzioni nel territorio di una delle Parti contraenti, importare temporaneamente in franchigia la loro automobile personale e in seguito, non oltre il termine del loro periodo di servizio, riesportare in franchigia tale autoveicolo, sotto riserva, in entrambe le ipotesi, delle condizioni giudicate necessarie, in tutti i casi particolari, dal Governo della Parte Contraente interessata.
5. Non e' fatto obbligo alle Parti contraenti di accordare ai loro propri connazionali le agevolazioni previste qui sopra.
6. I Governi interessati prendono ogni provvedimento utile per assicurare la liberta' di trasferimento dei salari netti.
Art. 25
Articolo 25
1. La responsabilita' contrattuale dell'Organizzazione e' regolamentata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. Per quanto concerne la responsabilita' non contrattuale l'Organizzazione deve risarcire i danni causati per colpa dei suoi organi o dei suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni nella misura in cui tali danni sono loro imputabili. La disposizione precedente non esclude il diritto ad altre riparazioni fondato sulla legislazione nazionale delle Parti Contraenti.
1. La responsabilita' contrattuale dell'Organizzazione e' regolamentata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. Per quanto concerne la responsabilita' non contrattuale l'Organizzazione deve risarcire i danni causati per colpa dei suoi organi o dei suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni nella misura in cui tali danni sono loro imputabili. La disposizione precedente non esclude il diritto ad altre riparazioni fondato sulla legislazione nazionale delle Parti Contraenti.
Art. 26
Articolo 26
1. Le installazioni e gli archivi dell'Organizzazione sono inviolabili. I beni e gli averi dell'Organizzazione sono esonerati da qualsiasi sequestro, esproprio e confisca amministrativa.
2. I beni ed averi dell'Organizzazione non possono essere confiscati ne' essere oggetto di misure di esecuzione coatta, se non per decisione giudiziaria. Tuttavia, le installazioni dell'Organizzazione non possono essere sequestrate ne' essere oggetto di misure di esecuzione coatta.
3. Le disposizioni del presente articolo non intralciano l'accesso alle installazioni ed agli archivi dell'Organizzazione, delle Autorita' competenti dello Stato di sede e degli altri paesi dove queste installazioni ed archivi saranno situati, per consentire di effettuare inchieste giudiziarie ed assicurare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei loro rispettivi territori.
1. Le installazioni e gli archivi dell'Organizzazione sono inviolabili. I beni e gli averi dell'Organizzazione sono esonerati da qualsiasi sequestro, esproprio e confisca amministrativa.
2. I beni ed averi dell'Organizzazione non possono essere confiscati ne' essere oggetto di misure di esecuzione coatta, se non per decisione giudiziaria. Tuttavia, le installazioni dell'Organizzazione non possono essere sequestrate ne' essere oggetto di misure di esecuzione coatta.
3. Le disposizioni del presente articolo non intralciano l'accesso alle installazioni ed agli archivi dell'Organizzazione, delle Autorita' competenti dello Stato di sede e degli altri paesi dove queste installazioni ed archivi saranno situati, per consentire di effettuare inchieste giudiziarie ed assicurare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei loro rispettivi territori.
Art. 27
Articolo 27
1. L'Organizzazione collabora in ogni momento con le Autorita' competenti delle Parti Contraenti allo scopo di facilitare la buona amministrazione della giustizia, di assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e di evitare ogni abuso al quale potrebbero dar luogo i privilegi, le immunita', le esenzioni o le agevolazioni enumerate nella presente Convenzione.
2. L'Organizzazione facilita, nella misura del possibile, l'esecuzione di lavori di pubblico interesse da eseguire sul territorio delle Parti contraenti all'interno o nelle vicinanze degli immobili ad essa pertinenti.
1. L'Organizzazione collabora in ogni momento con le Autorita' competenti delle Parti Contraenti allo scopo di facilitare la buona amministrazione della giustizia, di assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e di evitare ogni abuso al quale potrebbero dar luogo i privilegi, le immunita', le esenzioni o le agevolazioni enumerate nella presente Convenzione.
2. L'Organizzazione facilita, nella misura del possibile, l'esecuzione di lavori di pubblico interesse da eseguire sul territorio delle Parti contraenti all'interno o nelle vicinanze degli immobili ad essa pertinenti.
Art. 28
Articolo 28
1. Ai fini dell'esercizio del suo mandato, l'Agenzia e' abilitata a costruire gli edifici e le installazioni di cui necessita ed a gestire direttamente i servizi di circolazione aerea che le sono affidati.
2. Tuttavia, allo scopo di ridurre sia le spese di investimento che le spese di gestione, l'Agenzia ricorre ai servizi tecnici nazionali ed utilizza le installazioni nazionali esistenti ogni qualvolta cio' sia possibile al fine di evitare ogni duplicazione.
1. Ai fini dell'esercizio del suo mandato, l'Agenzia e' abilitata a costruire gli edifici e le installazioni di cui necessita ed a gestire direttamente i servizi di circolazione aerea che le sono affidati.
2. Tuttavia, allo scopo di ridurre sia le spese di investimento che le spese di gestione, l'Agenzia ricorre ai servizi tecnici nazionali ed utilizza le installazioni nazionali esistenti ogni qualvolta cio' sia possibile al fine di evitare ogni duplicazione.
Art. 29
Articolo 29
Gli accordi internazionali e le regolamentazioni nazionali relative all'accesso, al sorvolo ed alla sicurezza del territorio delle Parti contraenti sono obbligatorie per l'Agenzia, che prende tutte le misure necessarie alla loro applicazione.
Gli accordi internazionali e le regolamentazioni nazionali relative all'accesso, al sorvolo ed alla sicurezza del territorio delle Parti contraenti sono obbligatorie per l'Agenzia, che prende tutte le misure necessarie alla loro applicazione.
Art. 30
Articolo 30
Onde permettere alle Parti contraenti di controllare l'applicazione dei regolamenti nazionali e degli accordi internazionali, l'Agenzia e' tenuta a dare alle Parti contraenti che ne formulano la richiesta tutte le informazioni relative alle aeronavi di cui essa ha conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.
Onde permettere alle Parti contraenti di controllare l'applicazione dei regolamenti nazionali e degli accordi internazionali, l'Agenzia e' tenuta a dare alle Parti contraenti che ne formulano la richiesta tutte le informazioni relative alle aeronavi di cui essa ha conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 31
Articolo 31
Nell'ambito delle direttive fornite dalla Commissione, l'Agenzia puo' stabilire con i servizi tecnici interessati, pubblici o privati, dipendenti dalle Parti Contraenti, da Stati non contraenti o da organismi internazionali, le relazioni indispensabili al coordinamento della circolazione aerea ed al funzionamento dei suoi servizi. A tal fine essa puo' concludere a nome dell'Organizzazione, sotto riserva di informarne la Commissione, contratti di natura unicamente amministrativa, tecnica o commerciale nella misura in cui sono necessari al suo funzionamento.
Nell'ambito delle direttive fornite dalla Commissione, l'Agenzia puo' stabilire con i servizi tecnici interessati, pubblici o privati, dipendenti dalle Parti Contraenti, da Stati non contraenti o da organismi internazionali, le relazioni indispensabili al coordinamento della circolazione aerea ed al funzionamento dei suoi servizi. A tal fine essa puo' concludere a nome dell'Organizzazione, sotto riserva di informarne la Commissione, contratti di natura unicamente amministrativa, tecnica o commerciale nella misura in cui sono necessari al suo funzionamento.
Art. 32
Articolo 32
Le Parti contraenti riconoscono le necessita' per l'Agenzia di avere un proprio equilibrio finanziario, e s'impegano a porre a sua disposizione, tenuto conto delle sue entrate, i mezzi finanziari appropriati nei limiti e alle condizioni definite nello Statuto annesso.
Le Parti contraenti riconoscono le necessita' per l'Agenzia di avere un proprio equilibrio finanziario, e s'impegano a porre a sua disposizione, tenuto conto delle sue entrate, i mezzi finanziari appropriati nei limiti e alle condizioni definite nello Statuto annesso.
Art. 33
Articolo 33
1. Ogni controversia che potra' nascere sia tra le Parti contraenti, sia tra le Parti contraenti e l'Organizzazione rappresentata dalla Commissione, relativa alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione o dei suoi Annessi, e che non ha potuto essere regolata per mezzo di trattative dirette o in qualsiasi altra forma, sara' sottoposta ad arbitrato su richiesta di una qualsiasi delle Parti.
2. A questo scopo ciascuna delle Parti designera' in ciascun caso un arbitro e gli arbitri si metteranno d'accordo sulla designazione di un terzo arbitro. Nel caso in cui una parte non avesse designato il suo arbitro entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta dall'altra parte, o nel caso che gli arbitri designati non avessero potuto, entro questi due mesi, mettersi d'accordo sulla designazione del terzo arbitro, ogni parte potra' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere a tali designazioni.
3. Il tribunale arbitrale fissera' la propria procedura.
4. Ciascuna parte prendera' a suo carico le spese concernenti il suo arbitro e la sua rappresentanza legale nella procedura davanti al tribunale; le spese riguardanti il terzo arbitro come pure le altre spese saranno sostenute dalle parti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale puo' nondimeno fissare una ripartizione diversa di spese se lo ritiene conveniente.
5. Le decisioni del tribunale arbitrale saranno obbligatorie per le parti in controversia.
1. Ogni controversia che potra' nascere sia tra le Parti contraenti, sia tra le Parti contraenti e l'Organizzazione rappresentata dalla Commissione, relativa alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione o dei suoi Annessi, e che non ha potuto essere regolata per mezzo di trattative dirette o in qualsiasi altra forma, sara' sottoposta ad arbitrato su richiesta di una qualsiasi delle Parti.
2. A questo scopo ciascuna delle Parti designera' in ciascun caso un arbitro e gli arbitri si metteranno d'accordo sulla designazione di un terzo arbitro. Nel caso in cui una parte non avesse designato il suo arbitro entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta dall'altra parte, o nel caso che gli arbitri designati non avessero potuto, entro questi due mesi, mettersi d'accordo sulla designazione del terzo arbitro, ogni parte potra' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere a tali designazioni.
3. Il tribunale arbitrale fissera' la propria procedura.
4. Ciascuna parte prendera' a suo carico le spese concernenti il suo arbitro e la sua rappresentanza legale nella procedura davanti al tribunale; le spese riguardanti il terzo arbitro come pure le altre spese saranno sostenute dalle parti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale puo' nondimeno fissare una ripartizione diversa di spese se lo ritiene conveniente.
5. Le decisioni del tribunale arbitrale saranno obbligatorie per le parti in controversia.
Art. 34
Articolo 34
1. Gli Statuti dell'Agenzia, nonche' ogni modifica che vi fosse apportata nelle condizioni previste dalla presente Convenzione e dagli Statuti ivi annessi, sono validi ed hanno effetto sul territorio delle Parti contraenti.
2. Ogni modifica alle disposizioni degli Statuti e' subordinata all'approvazione della Commissione, deliberante all'unanimita' dei suoi membri.
3. Tuttavia, le disposizioni previste negli articoli 1, 22 a 26 e 30 compreso degli Statuti ivi annessi non sono suscettibili di modifica.
1. Gli Statuti dell'Agenzia, nonche' ogni modifica che vi fosse apportata nelle condizioni previste dalla presente Convenzione e dagli Statuti ivi annessi, sono validi ed hanno effetto sul territorio delle Parti contraenti.
2. Ogni modifica alle disposizioni degli Statuti e' subordinata all'approvazione della Commissione, deliberante all'unanimita' dei suoi membri.
3. Tuttavia, le disposizioni previste negli articoli 1, 22 a 26 e 30 compreso degli Statuti ivi annessi non sono suscettibili di modifica.
Art. 35
Articolo 35
I Governi delle Parti Contraenti interessate si consulteranno sui provvedimenti da adottare per i casi di crisi o di guerra in considerazione delle difficolta' di applicazione di tutto o di parte delle disposizioni della presente Convenzione.
I Governi delle Parti Contraenti interessate si consulteranno sui provvedimenti da adottare per i casi di crisi o di guerra in considerazione delle difficolta' di applicazione di tutto o di parte delle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 36
Articolo 36
Le Parti contraenti si impegnano a far beneficiare l'Agenzia delle disposizioni di legge in vigore destinate ad assicurare la continuita' dei servizi pubblici.
Le Parti contraenti si impegnano a far beneficiare l'Agenzia delle disposizioni di legge in vigore destinate ad assicurare la continuita' dei servizi pubblici.
Art. 37
Articolo 37
1. La presente Convenzione, si applica:
a) (i) per quanto riguarda le Parti Contraenti enumerate all'Annesso II, ai loro territori cosi' come sono definiti in detto Annesso;
(ii) per quanto riguarda le altre Parti Contraenti, ai loro territori cosi' come saranno definiti da esse, in accordo con la Commissione deliberante all'unanimita', al momento della loro adesione;
b) ogni territorio per il quale una parte Contraente si e' assunta la responsabilita' in materia di relazioni internazionali, ed al quale la Convenzione sia stata estesa in virtu' del paragrafo 2 del presente Articolo.
2. a) Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord puo', alla data della firma o della ratifica della presente Convenzione oppure in qualsiasi data ulteriore, dichiarare per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Governo del Regno del Belgio che la Convenzione si estendera' a tutte o a parte delle isole anglo-normanne e dell'Isola di Man; la Convenzione si estendera' in tal caso ai territori di cui nella notifica, a decorrere dalla data di ricezione di quest'ultima o da ogni altra data che possa esservi specificata.
b) Con l'accordo unanime della Commissione, e sotto riserva della conclusione di un accordo finanziario preliminare con l'Organizzazione, una Parte Contraente puo', in ogni momento posteriore all'entrata in vigore della presente Convenzione, estendere l'applicazione della Convenzione ad ogni territorio per il quale essa si e' assunta la responsabilita' delle relazioni internazionali. Essa notifichera' tale estensione al Governo del Regno del Belgio: la Convenzione si estendera' in tal caso ai territori di cui nella notifica a decorrere dalla data di ricezione di quest'ultima o da ogni altra data che possa essere convenuta con la Commissione.
3. Il Governo del Regno del Belgio informera' tutte le Parti Contraenti di ogni estensione della Convenzione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, indicando in ciascun caso la data a decorrere dalla quale la Convenzione sara' stata cosi' estesa.
1. La presente Convenzione, si applica:
a) (i) per quanto riguarda le Parti Contraenti enumerate all'Annesso II, ai loro territori cosi' come sono definiti in detto Annesso;
(ii) per quanto riguarda le altre Parti Contraenti, ai loro territori cosi' come saranno definiti da esse, in accordo con la Commissione deliberante all'unanimita', al momento della loro adesione;
b) ogni territorio per il quale una parte Contraente si e' assunta la responsabilita' in materia di relazioni internazionali, ed al quale la Convenzione sia stata estesa in virtu' del paragrafo 2 del presente Articolo.
2. a) Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord puo', alla data della firma o della ratifica della presente Convenzione oppure in qualsiasi data ulteriore, dichiarare per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Governo del Regno del Belgio che la Convenzione si estendera' a tutte o a parte delle isole anglo-normanne e dell'Isola di Man; la Convenzione si estendera' in tal caso ai territori di cui nella notifica, a decorrere dalla data di ricezione di quest'ultima o da ogni altra data che possa esservi specificata.
b) Con l'accordo unanime della Commissione, e sotto riserva della conclusione di un accordo finanziario preliminare con l'Organizzazione, una Parte Contraente puo', in ogni momento posteriore all'entrata in vigore della presente Convenzione, estendere l'applicazione della Convenzione ad ogni territorio per il quale essa si e' assunta la responsabilita' delle relazioni internazionali. Essa notifichera' tale estensione al Governo del Regno del Belgio: la Convenzione si estendera' in tal caso ai territori di cui nella notifica a decorrere dalla data di ricezione di quest'ultima o da ogni altra data che possa essere convenuta con la Commissione.
3. Il Governo del Regno del Belgio informera' tutte le Parti Contraenti di ogni estensione della Convenzione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, indicando in ciascun caso la data a decorrere dalla quale la Convenzione sara' stata cosi' estesa.
Art. 38
Articolo 38
L'Agenzia provvede ai servizi di circolazione aerea:
a) negli spazi aerei superiori sovrastanti i territori di cui all'articolo precedente, nonche' negli spazi aerei superiori contigui ai precedenti per i quali i servizi della circolazione aerea sono stati affidati alle Parti Contraenti per mezzo di accordo internazionale sotto riserva dei diritti riconosciuti alla Commissione in virtu' dell'articolo 6 della presente Convenzione;
b) negli spazi aerei inferiori definiti in applicazione dell'articolo 2 della presente Convenzione;
c) negli spazi aerei che sono oggetto di accordi con Stati terzi, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 della presente Convenzione.
L'Agenzia provvede ai servizi di circolazione aerea:
a) negli spazi aerei superiori sovrastanti i territori di cui all'articolo precedente, nonche' negli spazi aerei superiori contigui ai precedenti per i quali i servizi della circolazione aerea sono stati affidati alle Parti Contraenti per mezzo di accordo internazionale sotto riserva dei diritti riconosciuti alla Commissione in virtu' dell'articolo 6 della presente Convenzione;
b) negli spazi aerei inferiori definiti in applicazione dell'articolo 2 della presente Convenzione;
c) negli spazi aerei che sono oggetto di accordi con Stati terzi, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 della presente Convenzione.
Art. 39
Articolo 39
1. La presente Convenzione e' stipulata per una durata di vent'anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.
2. Tale durata sara' automaticamente prolungata per periodi di cinque anni, a meno che una Parte contraente non abbia manifestato, per mezzo di una notifica scritta al Governo del Regno del Belgio, il suo intento di porre fine alla Convenzione, almeno due anni prima della scadenza del periodo in corso.
3. Se, in applicazione di quanto sopra, l'Organizzazione e' disciolta, essa sara' considerata esistente per le esigenze della liquidazione.
1. La presente Convenzione e' stipulata per una durata di vent'anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.
2. Tale durata sara' automaticamente prolungata per periodi di cinque anni, a meno che una Parte contraente non abbia manifestato, per mezzo di una notifica scritta al Governo del Regno del Belgio, il suo intento di porre fine alla Convenzione, almeno due anni prima della scadenza del periodo in corso.
3. Se, in applicazione di quanto sopra, l'Organizzazione e' disciolta, essa sara' considerata esistente per le esigenze della liquidazione.
Art. 40
Articolo 40
1. La presente Convenzione sara' ratificata.
2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo del Regno del Belgio.
3. Essa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che procedera' per ultimo a questa formalita'.
4. Tuttavia, non appena quattro Stati firmatari i cui territori costituiscono un insieme compatibile dal punto di vista dell'Organizzazione dei servizi della circolazione aerea, tra cui dovra' figurare lo Stato di sede, avranno ratificato la Convenzione, il Governo del Regno del Belgio si mettera' in rapporto con i Governi interessati, affinche' decidano, se del caso, di far entrare immediatamente la Convenzione in vigore tra di loro. Per ogni Stato firmatario il cui strumento di ratifica fosse depositato solo dopo l'entrata in vigore della Convenzione, questa avra' effetto per quanto riguarda tale Stato, solo a far data dalla firma di un accordo finanziario tra questo Stato firmatario e l'Organizzazione.
5. Il Governo del Regno del Belgio avvisera' i Governi degli altri Stati firmatari di ogni deposito di strumento di ratifica nonche' della data di entrata in vigore.
1. La presente Convenzione sara' ratificata.
2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo del Regno del Belgio.
3. Essa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che procedera' per ultimo a questa formalita'.
4. Tuttavia, non appena quattro Stati firmatari i cui territori costituiscono un insieme compatibile dal punto di vista dell'Organizzazione dei servizi della circolazione aerea, tra cui dovra' figurare lo Stato di sede, avranno ratificato la Convenzione, il Governo del Regno del Belgio si mettera' in rapporto con i Governi interessati, affinche' decidano, se del caso, di far entrare immediatamente la Convenzione in vigore tra di loro. Per ogni Stato firmatario il cui strumento di ratifica fosse depositato solo dopo l'entrata in vigore della Convenzione, questa avra' effetto per quanto riguarda tale Stato, solo a far data dalla firma di un accordo finanziario tra questo Stato firmatario e l'Organizzazione.
5. Il Governo del Regno del Belgio avvisera' i Governi degli altri Stati firmatari di ogni deposito di strumento di ratifica nonche' della data di entrata in vigore.
Art. 41
Articolo 41
1. L'adesione alla presente Convenzione di ogni Stato non firmatario e' subordinata all'accordo della Commissione deliberante all'unanimita'. Questa adesione e' oggetto di un accordo finanziario preliminare tra lo Stato non firmatario e l'Organizzazione in conformita' con l'articolo 24 dello Statuto ivi annesso.
2. La decisione di accettare l'adesione e' notificata allo Stato non firmatario dal Presidente della Commissione.
3. Lo strumento di adesione e' depositato presso il Governo del Regno del Belgio il quale ne informera' i Governi degli altri Stati firmatari ed aderenti.
4. L'adesione avra' effetto il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
1. L'adesione alla presente Convenzione di ogni Stato non firmatario e' subordinata all'accordo della Commissione deliberante all'unanimita'. Questa adesione e' oggetto di un accordo finanziario preliminare tra lo Stato non firmatario e l'Organizzazione in conformita' con l'articolo 24 dello Statuto ivi annesso.
2. La decisione di accettare l'adesione e' notificata allo Stato non firmatario dal Presidente della Commissione.
3. Lo strumento di adesione e' depositato presso il Governo del Regno del Belgio il quale ne informera' i Governi degli altri Stati firmatari ed aderenti.
4. L'adesione avra' effetto il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
Art. 42
Articolo 42
Il Governo del Regno del Belgio fara' registrare la presente Convenzione presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO a Bruxelles il 13 dicembre 1960, in lingua francese, inglese, olandese e tedesca, in un solo esemplare che rimarra' depositato presso gli Archivi del Governo del Regno del Belgio il quale ne fara' pervenire la copia conforme a tutti gli Stati firmatari. Il testo in lingua francese fara' fede in caso di divergenza tra i testi.
Il Governo del Regno del Belgio fara' registrare la presente Convenzione presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO a Bruxelles il 13 dicembre 1960, in lingua francese, inglese, olandese e tedesca, in un solo esemplare che rimarra' depositato presso gli Archivi del Governo del Regno del Belgio il quale ne fara' pervenire la copia conforme a tutti gli Stati firmatari. Il testo in lingua francese fara' fede in caso di divergenza tra i testi.
Annesso 1
Art. 1
ANNESSO 1
STATUTO DELL'AGENZIA
Articolo 1
L'"AGENZIA DEI SERVIZI DELLA CIRCOLAZIONE AEREA", istituita dall'articolo 1 della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea in data 13 dicembre 1960, in appresso denominata "la Convenzione" e' regolamentata dal presente Statuto.
STATUTO DELL'AGENZIA
Articolo 1
L'"AGENZIA DEI SERVIZI DELLA CIRCOLAZIONE AEREA", istituita dall'articolo 1 della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea in data 13 dicembre 1960, in appresso denominata "la Convenzione" e' regolamentata dal presente Statuto.
Art. 2
Articolo 2
1. L'Agenzia ha come oggetto di assicurare in tutti gli spazi definiti in conformita' con il paragrafo 2 d) dell'articolo 6 della Convenzione e con l'articolo 38 della Convenzione, i servizi della circolazione aerea, vale a dire:
a) di impedire le collisioni tra aeronavi;
b) di assicurare lo svolgimento ordinato e rapido della circolazione aerea;
c) di fornire gli avvisi e le informazioni utili all'esecuzione sicura ed efficace dei voli;
d) di dare l'allarme agli organi appropriati se le aeronavi hanno bisogno dell'aiuto dei servizi di ricerca e di salvataggio, e di fornire a questi organi la partecipazione necessaria.
2. L'Agenzia pone in essere i mezzi necessari per l'esecuzione dei sopraelencati servizi e ne assicura il buon funzionamento.
3. A tal fine l'Agenzia lavora in stretta collaborazione con le Autorita' militari al fine di soddisfare il piu' efficacemente ed il piu' economicamente possibile ai bisogni della circolazione aerea ed ai bisogni particolari dell'aviazione militare.
4. In particolare, essa puo' creare centri di ricerche e di sperimentazione della circolazione aerea e scuole destinate al perfezionamento ed alla specializzazione del personale dei servizi della navigazione marittima.
1. L'Agenzia ha come oggetto di assicurare in tutti gli spazi definiti in conformita' con il paragrafo 2 d) dell'articolo 6 della Convenzione e con l'articolo 38 della Convenzione, i servizi della circolazione aerea, vale a dire:
a) di impedire le collisioni tra aeronavi;
b) di assicurare lo svolgimento ordinato e rapido della circolazione aerea;
c) di fornire gli avvisi e le informazioni utili all'esecuzione sicura ed efficace dei voli;
d) di dare l'allarme agli organi appropriati se le aeronavi hanno bisogno dell'aiuto dei servizi di ricerca e di salvataggio, e di fornire a questi organi la partecipazione necessaria.
2. L'Agenzia pone in essere i mezzi necessari per l'esecuzione dei sopraelencati servizi e ne assicura il buon funzionamento.
3. A tal fine l'Agenzia lavora in stretta collaborazione con le Autorita' militari al fine di soddisfare il piu' efficacemente ed il piu' economicamente possibile ai bisogni della circolazione aerea ed ai bisogni particolari dell'aviazione militare.
4. In particolare, essa puo' creare centri di ricerche e di sperimentazione della circolazione aerea e scuole destinate al perfezionamento ed alla specializzazione del personale dei servizi della navigazione marittima.
Art. 3
Articolo 3
Fatti salvi i poteri riconosciuti alla Commissione permanente per la sicurezza della navigazione aerea istituita dalla Convenzione, in appresso denominata la "Commissione", l'Agenzia e' amministrata da un comitato di gestione, in appresso denominato "il Comitato" e da un Direttore. I poteri propri di quest'ultimo sono definiti all'Articolo 13 in appresso.
Fatti salvi i poteri riconosciuti alla Commissione permanente per la sicurezza della navigazione aerea istituita dalla Convenzione, in appresso denominata la "Commissione", l'Agenzia e' amministrata da un comitato di gestione, in appresso denominato "il Comitato" e da un Direttore. I poteri propri di quest'ultimo sono definiti all'Articolo 13 in appresso.
Art. 4
Articolo 4
1. Il Comitato e' composto da due rappresentanti di ciascuna delle Parti Contraenti, uno dei quali solamente ha voto deliberativo.
Quest'ultimo e' un alto funzionario avente nel suo paese responsabilita' nel settore della navigazione aerea. Ogni rappresentante deve avere un supplente che lo rappresenti validamente in caso di impedimento.
1. Il Comitato e' composto da due rappresentanti di ciascuna delle Parti Contraenti, uno dei quali solamente ha voto deliberativo.
Quest'ultimo e' un alto funzionario avente nel suo paese responsabilita' nel settore della navigazione aerea. Ogni rappresentante deve avere un supplente che lo rappresenti validamente in caso di impedimento.
Art. 5
Articolo 5
Un Presidente ed un Vice-Presidente sono eletti in seno al Comitato per una durata di due anni. Essi sono rieleggibili. Il Comitato designa un Segretario che puo' essere selezionato al di fuori dei membri del Comitato. In caso di impedimento del Presidente, la presidenza del Comitato e' assicurata dal Vice-Presidente oppure, in mancanza, dal piu' anziano dei membri presenti alla riunione.
Un Presidente ed un Vice-Presidente sono eletti in seno al Comitato per una durata di due anni. Essi sono rieleggibili. Il Comitato designa un Segretario che puo' essere selezionato al di fuori dei membri del Comitato. In caso di impedimento del Presidente, la presidenza del Comitato e' assicurata dal Vice-Presidente oppure, in mancanza, dal piu' anziano dei membri presenti alla riunione.
Art. 6
Articolo 6
1. Il Comitato delibera validamente quando tutti i rappresentanti delle Parti Contraenti aventi voto deliberativo salvo uno sono presenti.
2. Se questo quorum non e' raggiunto, la deliberazione e' rinviata ad una seduta successiva, che forma oggetto di una nuova convocazione e che dovra' tenersi non prima di dieci giorni dopo la precedente.
Per la seconda deliberazione, il quorum richiesto e' di almeno la meta' dei rappresentanti aventi voto deliberativo.
1. Il Comitato delibera validamente quando tutti i rappresentanti delle Parti Contraenti aventi voto deliberativo salvo uno sono presenti.
2. Se questo quorum non e' raggiunto, la deliberazione e' rinviata ad una seduta successiva, che forma oggetto di una nuova convocazione e che dovra' tenersi non prima di dieci giorni dopo la precedente.
Per la seconda deliberazione, il quorum richiesto e' di almeno la meta' dei rappresentanti aventi voto deliberativo.
Art. 7
Articolo 7
1. Le votazioni hanno luogo in base alla maggioranza dei voti attribuiti alle Parti Contraenti, rimanendo inteso che questi voti sono attribuiti tenendo conto della stessa ponderazione di quella di cui le Parti Contraenti dispongono in senso alla Commissione in applicazione dell'articolo 9 della Convenzione.
2. Tuttavia, un voto sara' acquisito solo se la maggioranza di cui al capoverso precedente rappresenta almeno la meta' delle Parti Contraenti.
3. In caso di parita' dei voti, il Presidente decide sia di procedere ad un secondo scrutinio durante la stessa seduta, con o senza un'interruzione di breve durata, sia di iscrivere la proposta da deliberare all'ordine del giorno di una nuova seduta di cui stabilisce la data. Qualora la parita' dei voti si riproponga durante la nuova seduta, il voto del Presidente e' predominante.
1. Le votazioni hanno luogo in base alla maggioranza dei voti attribuiti alle Parti Contraenti, rimanendo inteso che questi voti sono attribuiti tenendo conto della stessa ponderazione di quella di cui le Parti Contraenti dispongono in senso alla Commissione in applicazione dell'articolo 9 della Convenzione.
2. Tuttavia, un voto sara' acquisito solo se la maggioranza di cui al capoverso precedente rappresenta almeno la meta' delle Parti Contraenti.
3. In caso di parita' dei voti, il Presidente decide sia di procedere ad un secondo scrutinio durante la stessa seduta, con o senza un'interruzione di breve durata, sia di iscrivere la proposta da deliberare all'ordine del giorno di una nuova seduta di cui stabilisce la data. Qualora la parita' dei voti si riproponga durante la nuova seduta, il voto del Presidente e' predominante.
Art. 8
Articolo 8
1. Il Comitato elabora il suo regolamento interno.
2. Quest'ultimo deve comportare, in particolare, disposizioni relative alle incompatibilita'. Esso deve prevedere inoltre che le convocazioni alle sedute siano inviate per lettera missiva, o, in caso di urgenza, per telegramma, ed includere l'ordine del giorno.
3. Il regolamento e' sottoposto all'approvazione della Commissione.
1. Il Comitato elabora il suo regolamento interno.
2. Quest'ultimo deve comportare, in particolare, disposizioni relative alle incompatibilita'. Esso deve prevedere inoltre che le convocazioni alle sedute siano inviate per lettera missiva, o, in caso di urgenza, per telegramma, ed includere l'ordine del giorno.
3. Il regolamento e' sottoposto all'approvazione della Commissione.
Art. 9
Articolo 9
1. Il Comitato delibera sull'organizzazione tecnica dell'Agenzia che viene proposta a detto Comitato dal Direttore.
2. Esso tuttavia deve sottoporre all'approvazione della Commissione deliberante all'unanimita' dei suoi membri:
a) i progetti relativi al numero ed alla ubicazione dei centri di controllo o di informazione di volo ed al loro campo di azione;
b) le misure per la creazione di centri di ricerca e di sperimentazione e di scuole di perfezionamento e di specializzazione o di altri organismi stabiliti in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 2 dei presenti Statuti.
1. Il Comitato delibera sull'organizzazione tecnica dell'Agenzia che viene proposta a detto Comitato dal Direttore.
2. Esso tuttavia deve sottoporre all'approvazione della Commissione deliberante all'unanimita' dei suoi membri:
a) i progetti relativi al numero ed alla ubicazione dei centri di controllo o di informazione di volo ed al loro campo di azione;
b) le misure per la creazione di centri di ricerca e di sperimentazione e di scuole di perfezionamento e di specializzazione o di altri organismi stabiliti in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 2 dei presenti Statuti.
Art. 10
Articolo 10
Il Comitato indirizza ogni anno alla Commissione un resoconto delle attivita' e della situazione finanziaria dell'Organizzazione.
Il Comitato indirizza ogni anno alla Commissione un resoconto delle attivita' e della situazione finanziaria dell'Organizzazione.
Art. 11
Articolo 11
1. Il Comitato elabora programmi di investimento e di lavori vertenti su piu' anni a domanda della Commissione. Essi sono sottoposti all'approvazione di quest'ultima.
1. Il Comitato elabora programmi di investimento e di lavori vertenti su piu' anni a domanda della Commissione. Essi sono sottoposti all'approvazione di quest'ultima.
Art. 12
Articolo 12
Il Comitato elabora un regolamento relativo alla stipula dei contratti ed in particolare alle condizioni di appalto per la concorrenza, il quale sara' sottoposto all'approvazione della Commissione.
Il Comitato elabora un regolamento relativo alla stipula dei contratti ed in particolare alle condizioni di appalto per la concorrenza, il quale sara' sottoposto all'approvazione della Commissione.
Art. 13
Articolo 13
1. Il Direttore e' nominato per una durata di cinque anni dal Comitato deliberante alle condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 dei presenti Statuti, sotto riserva che la maggioranza calcolata in conformita' con il primo paragrafo di detto articolo ottenga il 70% dei voti ponderati espressi. Il suo mandato e' rinnovabile nelle stesse condizioni.
2. Egli rappresenta l'Organizzazione in giudizio ed in tutti gli atti della vita civile.
3. Inoltre, a nome dell'Organizzazione ed in conformita' con le direttive generali del Comitato, ma senza doverne a questo riferire per i casi specifici:
a) egli nomina gli agenti il cui trattamento lordo annuale e'
inferiore ad un importo determinato dal Comitato, approvato dalla
Commissione e pone fine ai loro servizi alle condizioni previste dallo Statuto del personale;
b) egli contrae prestiti la cui durata non sia superiore ad un anno sotto riserva che l'importo complessivo di detti
prestiti, tenuto conto dei rimborsi gia' effettuati, non superi 200.000 nuovi franchi (1);
c) stipula contratti il cui importo non superi 350.000 nuovi franchi (1). Tuttavia quando si tratta di cessione a titolo
oneroso di beni mobili appartenenti all'Agenzia, questo ammontare e' limitato a 50.000 nuovi franchi (1);
d) acquista o vende immobili quando il loro prezzo non e'
superiore a 200.000 nuovi franchi (1).
Egli tiene il Comitato informato di tutti i provvedimenti presi in virtu' dei suddetti poteri.
Il Comitato determina le condizioni alle quali il Direttore e' sostituito in caso di impedimento.
----------------
(1) Le somme di cui si tratta sono relative al nuovo franco
francese costituito da duecento milligrammi d'oro al titolo di novecento millesimi di fr. La conversione in ciascuna moneta nazionale dovra' essere effettuata in cifre tonde.
1. Il Direttore e' nominato per una durata di cinque anni dal Comitato deliberante alle condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 dei presenti Statuti, sotto riserva che la maggioranza calcolata in conformita' con il primo paragrafo di detto articolo ottenga il 70% dei voti ponderati espressi. Il suo mandato e' rinnovabile nelle stesse condizioni.
2. Egli rappresenta l'Organizzazione in giudizio ed in tutti gli atti della vita civile.
3. Inoltre, a nome dell'Organizzazione ed in conformita' con le direttive generali del Comitato, ma senza doverne a questo riferire per i casi specifici:
a) egli nomina gli agenti il cui trattamento lordo annuale e'
inferiore ad un importo determinato dal Comitato, approvato dalla
Commissione e pone fine ai loro servizi alle condizioni previste dallo Statuto del personale;
b) egli contrae prestiti la cui durata non sia superiore ad un anno sotto riserva che l'importo complessivo di detti
prestiti, tenuto conto dei rimborsi gia' effettuati, non superi 200.000 nuovi franchi (1);
c) stipula contratti il cui importo non superi 350.000 nuovi franchi (1). Tuttavia quando si tratta di cessione a titolo
oneroso di beni mobili appartenenti all'Agenzia, questo ammontare e' limitato a 50.000 nuovi franchi (1);
d) acquista o vende immobili quando il loro prezzo non e'
superiore a 200.000 nuovi franchi (1).
Egli tiene il Comitato informato di tutti i provvedimenti presi in virtu' dei suddetti poteri.
Il Comitato determina le condizioni alle quali il Direttore e' sostituito in caso di impedimento.
----------------
(1) Le somme di cui si tratta sono relative al nuovo franco
francese costituito da duecento milligrammi d'oro al titolo di novecento millesimi di fr. La conversione in ciascuna moneta nazionale dovra' essere effettuata in cifre tonde.
Art. 14
Articolo 14
1. Il Comitato elabora la statuto amministrativo del personale dell'Agenzia; quest'ultimo deve includere in particolare le disposizioni relative alla nazionalita' del personale, le tabelle dei salari, le incompatibilita', il segreto professionale, la continuita' del servizio, l'assegnazione di incarichi e definire gli impieghi che non possono essere cumulabili con nessun altro senza autorizzazione speciale del Direttore.
2. Questo statuto e' sottoposto all'approvazione della Commissione deliberante all'unanimita'.
1. Il Comitato elabora la statuto amministrativo del personale dell'Agenzia; quest'ultimo deve includere in particolare le disposizioni relative alla nazionalita' del personale, le tabelle dei salari, le incompatibilita', il segreto professionale, la continuita' del servizio, l'assegnazione di incarichi e definire gli impieghi che non possono essere cumulabili con nessun altro senza autorizzazione speciale del Direttore.
2. Questo statuto e' sottoposto all'approvazione della Commissione deliberante all'unanimita'.
Art. 15
Articolo 15
1. L'Agenzia non e' abilitata a reclutare direttamente il personale se le Parti contraenti non sono in grado di mettere a sua disposizione personale qualificato.
2. Durante tutto il tempo del suo impiego da parte dell'Agenzia, il personale fornito dalle amministrazioni nazionali e' soggetto allo statuto che governa il personale dell'Agenzia, senza pregiudizio del mantenimento dei vantaggi di carriera garantiti dai regolamenti nazionali al personale del corpo amministrativo di cui esso fa parte allorche' viene messo a disposizione di un organismo pubblico nazionale.
3. Il personale fornito da una amministrazione nazionale puo' sempre essere rimesso a disposizione della stessa, senza che questa misura rivesta carattere disciplinare.
1. L'Agenzia non e' abilitata a reclutare direttamente il personale se le Parti contraenti non sono in grado di mettere a sua disposizione personale qualificato.
2. Durante tutto il tempo del suo impiego da parte dell'Agenzia, il personale fornito dalle amministrazioni nazionali e' soggetto allo statuto che governa il personale dell'Agenzia, senza pregiudizio del mantenimento dei vantaggi di carriera garantiti dai regolamenti nazionali al personale del corpo amministrativo di cui esso fa parte allorche' viene messo a disposizione di un organismo pubblico nazionale.
3. Il personale fornito da una amministrazione nazionale puo' sempre essere rimesso a disposizione della stessa, senza che questa misura rivesta carattere disciplinare.
Art. 16
Articolo 16
1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia debbono essere oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere stanziate sia nel bilancio di esercizio, sia nel bilancio di investimento.
2. Ogni bilancio deve essere in pareggio nelle entrate e nelle spese. Le entrate e le spese dell'Agenzia relative ai centri di ricerche e di sperimentazione, alle scuole ed in generale a tutti gli organismi istituiti in applicazione dell'articolo 2 del presente Statuto sono dettagliate in un rendiconto speciale.
3. Le condizioni di previsione, di esecuzione e di controllo delle entrate e delle spese che non sono stabilite in appresso saranno determinate da un regolamento finanziario redatto in base all'articolo 30 del presente Statuto.
1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia debbono essere oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere stanziate sia nel bilancio di esercizio, sia nel bilancio di investimento.
2. Ogni bilancio deve essere in pareggio nelle entrate e nelle spese. Le entrate e le spese dell'Agenzia relative ai centri di ricerche e di sperimentazione, alle scuole ed in generale a tutti gli organismi istituiti in applicazione dell'articolo 2 del presente Statuto sono dettagliate in un rendiconto speciale.
3. Le condizioni di previsione, di esecuzione e di controllo delle entrate e delle spese che non sono stabilite in appresso saranno determinate da un regolamento finanziario redatto in base all'articolo 30 del presente Statuto.
Art. 17
Articolo 17
1. L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Le previsioni per ciascun esercizio finanziario sono sottoposte dal Comitato all'approvazione della Commissione non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
1. L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Le previsioni per ciascun esercizio finanziario sono sottoposte dal Comitato all'approvazione della Commissione non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
Art. 18
Articolo 18
1. Le spese figuranti nel bilancio di esercizio includono in particolare:
a) le spese relative al personale, alla manutenzione ed alla utilizzazione delle installazioni dell'Organizzazione;
b) i compensi per le prestazioni di servizi alla Organizzazione, comprese le spese corrispondenti alla utilizzazione a titolo oneroso del materiale o delle installazioni, oppure se del caso, ad affitti-vendite oppure a vendite rateali;
c) le spese corrispondenti al servizio dei prestiti che l'Organizzazione sarebbe autorizzata a contrarre;
d) le spese relative al funzionamento della Commissione.
2. Le condizioni alle quali si potrebbe eventualmente procedere ad un ammortamento industriale, in considerazione dell'ammortamento finanziario, saranno definite se del caso per la valutazione delle spese di bilancio nonche' per la valutazione dei servizi resi ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 30 dei presenti Statuti, dal Regolamento finanziario previsto in detto articolo.
1. Le spese figuranti nel bilancio di esercizio includono in particolare:
a) le spese relative al personale, alla manutenzione ed alla utilizzazione delle installazioni dell'Organizzazione;
b) i compensi per le prestazioni di servizi alla Organizzazione, comprese le spese corrispondenti alla utilizzazione a titolo oneroso del materiale o delle installazioni, oppure se del caso, ad affitti-vendite oppure a vendite rateali;
c) le spese corrispondenti al servizio dei prestiti che l'Organizzazione sarebbe autorizzata a contrarre;
d) le spese relative al funzionamento della Commissione.
2. Le condizioni alle quali si potrebbe eventualmente procedere ad un ammortamento industriale, in considerazione dell'ammortamento finanziario, saranno definite se del caso per la valutazione delle spese di bilancio nonche' per la valutazione dei servizi resi ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 30 dei presenti Statuti, dal Regolamento finanziario previsto in detto articolo.
Art. 19
Articolo 19
Le spese figuranti nel bilancio di investimento includono le spese relative alla realizzazione del programma di equipaggiamento.
Le spese figuranti nel bilancio di investimento includono le spese relative alla realizzazione del programma di equipaggiamento.
Art. 20
Articolo 20
1. Le spese iscritte nel bilancio di esercizio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario. I crediti corrispondenti sono ripartiti in capitoli che raggruppano le spese in base alla loro natura o alla loro destinazione, e suddivisi, a seconda delle esigenze, in conformita' con il regolamento finanziario.
2. Entro le condizioni ed i limiti determinati nel regolamento finanziario, i crediti di questo bilancio diversi da quelli relativi alle spese di personale, e che sono inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario, possono essere oggetto di un riporto limitato al solo esercizio successivo. Il regolamento finanziario determina in particolare la percentuale ed il carattere delle spese che possono costituire l'oggetto di riporti.
1. Le spese iscritte nel bilancio di esercizio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario. I crediti corrispondenti sono ripartiti in capitoli che raggruppano le spese in base alla loro natura o alla loro destinazione, e suddivisi, a seconda delle esigenze, in conformita' con il regolamento finanziario.
2. Entro le condizioni ed i limiti determinati nel regolamento finanziario, i crediti di questo bilancio diversi da quelli relativi alle spese di personale, e che sono inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario, possono essere oggetto di un riporto limitato al solo esercizio successivo. Il regolamento finanziario determina in particolare la percentuale ed il carattere delle spese che possono costituire l'oggetto di riporti.
Art. 21
Articolo 21
1. Le dotazioni applicabili alle spese di investimento includono:
a) crediti di impegno che coprono un'aliquota costituente una unita' individuata e che formano un insieme coerente;
b) crediti di pagamento, che costituiscono il tetto massimo delle spese suscettibili di essere pagate ogni anno per la copertura degli impegni contratti a titolo del paragrafo a) qui sopra.
2. Lo scadenziario degli impegni e dei pagamenti e' in annesso al progetto di bilancio corrispondente proposto dal Comitato.
3. I crediti aperti a titolo di spese di investimento sono ripartiti in capitoli che raggruppano le spese in base alla loro natura o alla loro destinazione, e suddivisi, a seconda delle esigenze, in conformita' con il regolamento finanziario.
4. I crediti di pagamento disponibili alla fine dell'esercizio sono riportati all'esercizio seguente a condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
1. Le dotazioni applicabili alle spese di investimento includono:
a) crediti di impegno che coprono un'aliquota costituente una unita' individuata e che formano un insieme coerente;
b) crediti di pagamento, che costituiscono il tetto massimo delle spese suscettibili di essere pagate ogni anno per la copertura degli impegni contratti a titolo del paragrafo a) qui sopra.
2. Lo scadenziario degli impegni e dei pagamenti e' in annesso al progetto di bilancio corrispondente proposto dal Comitato.
3. I crediti aperti a titolo di spese di investimento sono ripartiti in capitoli che raggruppano le spese in base alla loro natura o alla loro destinazione, e suddivisi, a seconda delle esigenze, in conformita' con il regolamento finanziario.
4. I crediti di pagamento disponibili alla fine dell'esercizio sono riportati all'esercizio seguente a condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
Art. 22
Articolo 22
Le entrate del bilancio operativo comprendono:
a) i contributi delle Parti Contraenti determinati in conformita' con l'articolo 23 dei presenti Statuti;
b) le entrate provenienti dalle Parti Contraenti che, in applicazione dell'articolo 2 della Convenzione, hanno affidato all'Organizzazione i servizi di circolazione aerea per tutto o parte del loro spazio aereo inferiore;
c) le entrate provenienti da Stati non partecipantii alla Convenzione che utilizzano i suoi servizi in conformita' con l'articolo 13 della Convenzione;
d) le remunerazioni di prestazioni di servizi da parte dell'Organizzazione agli Stati, a favore dei loro servizi di circolazione aerea nello spazio inferiore;
e) le entrate provenienti dalla rimunerazione dei servizi resi dai centri di ricerche e di sperimentazione, scuole o altri organismi istituiti in applicazione dell'articolo 2 dei presenti Statuti;
f) entrate varie;
g) gli eventuali canoni a carico degli utenti eventualmente stabiliti in applicazione dell'articolo 20 della Convenzione.
Le entrate del bilancio operativo comprendono:
a) i contributi delle Parti Contraenti determinati in conformita' con l'articolo 23 dei presenti Statuti;
b) le entrate provenienti dalle Parti Contraenti che, in applicazione dell'articolo 2 della Convenzione, hanno affidato all'Organizzazione i servizi di circolazione aerea per tutto o parte del loro spazio aereo inferiore;
c) le entrate provenienti da Stati non partecipantii alla Convenzione che utilizzano i suoi servizi in conformita' con l'articolo 13 della Convenzione;
d) le remunerazioni di prestazioni di servizi da parte dell'Organizzazione agli Stati, a favore dei loro servizi di circolazione aerea nello spazio inferiore;
e) le entrate provenienti dalla rimunerazione dei servizi resi dai centri di ricerche e di sperimentazione, scuole o altri organismi istituiti in applicazione dell'articolo 2 dei presenti Statuti;
f) entrate varie;
g) gli eventuali canoni a carico degli utenti eventualmente stabiliti in applicazione dell'articolo 20 della Convenzione.
Art. 23
Articolo 23
1. Ai fini del calcolo dei contributi annuali delle Parti Contraenti al bilancio di esercizio, il costo globale dei servizi dell'Organizzazione inerenti al controllo dello spazio aereo superiore e' considerato pari alla differenza tra le spese di bilancio di un esercizio e le entrate relative allo stesso esercizio di cui ai paragrafi da b) a f) compreso dell'articolo 22 del presente Statuto.
Questo costo globale e' ripartito in due frazioni, in proporzione ai servizi resi alle seguenti categorie di utenti:
a) aeronavi civili di Stati non contraenti, ed aeronavi militari, di dogana e di polizia;
b) aeronavi civili delle Parti Contraenti.
2. Tale ripartizione e' stabilita per ciascun esercizio, dalla Commissione, in base alla rilevanza dei servizi resi nello spazio superiore alle categorie degli utenti definite qui sopra (con riferimento al penultimo ed al terzultimo anno).
Il contributo annuale dell'insieme delle Parti contraenti per quanto riguarda la prima frazione viene determinato detraendo da questa l'ammontare globale dei canoni eventualmente pagati all'Organizzazione dalla categoria corrispondente di utenti.
3. La quota di ciascuna delle Parti Contraenti e' calcolata in proporzione all'importanza dei Prodotti Nazionali Lordi (PNL) delle Parti Contraenti cosi' come sono definiti all'articolo 9 della Convenzione.
4. La formula di ripartizione della seconda frazione tra le Parti Contraenti si basa sul valore dei servizi resi dall'Organizzazione alle aeronavi civili immatricolate nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti. Questa formula e' stabilita dalla Commissione e riveduta ogni cinque anni.
5. Il contributo annuo di ciascuna delle Parti Contraenti e' stabilito deducendo dalla sua quota, calcolata mediante applicazione di detta formula, l'ammontare dei canoni eventualmente addebitati a carico degli esercenti per le aeronavi civili immatricolate nel suo territorio.
1. Ai fini del calcolo dei contributi annuali delle Parti Contraenti al bilancio di esercizio, il costo globale dei servizi dell'Organizzazione inerenti al controllo dello spazio aereo superiore e' considerato pari alla differenza tra le spese di bilancio di un esercizio e le entrate relative allo stesso esercizio di cui ai paragrafi da b) a f) compreso dell'articolo 22 del presente Statuto.
Questo costo globale e' ripartito in due frazioni, in proporzione ai servizi resi alle seguenti categorie di utenti:
a) aeronavi civili di Stati non contraenti, ed aeronavi militari, di dogana e di polizia;
b) aeronavi civili delle Parti Contraenti.
2. Tale ripartizione e' stabilita per ciascun esercizio, dalla Commissione, in base alla rilevanza dei servizi resi nello spazio superiore alle categorie degli utenti definite qui sopra (con riferimento al penultimo ed al terzultimo anno).
Il contributo annuale dell'insieme delle Parti contraenti per quanto riguarda la prima frazione viene determinato detraendo da questa l'ammontare globale dei canoni eventualmente pagati all'Organizzazione dalla categoria corrispondente di utenti.
3. La quota di ciascuna delle Parti Contraenti e' calcolata in proporzione all'importanza dei Prodotti Nazionali Lordi (PNL) delle Parti Contraenti cosi' come sono definiti all'articolo 9 della Convenzione.
4. La formula di ripartizione della seconda frazione tra le Parti Contraenti si basa sul valore dei servizi resi dall'Organizzazione alle aeronavi civili immatricolate nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti. Questa formula e' stabilita dalla Commissione e riveduta ogni cinque anni.
5. Il contributo annuo di ciascuna delle Parti Contraenti e' stabilito deducendo dalla sua quota, calcolata mediante applicazione di detta formula, l'ammontare dei canoni eventualmente addebitati a carico degli esercenti per le aeronavi civili immatricolate nel suo territorio.
Art. 24
Articolo 24
Le entrate del bilancio di investimento includono:
a) i prestiti contratti dall'Organizzazione;
b) altre fonti eventuali, in particolare quelle risultanti, in caso di adesione di un nuovo Stato o della ratifica da parte di uno Stato firmatario posteriormente all'entrata in vigore della Convenzione, dall'applicazione degli articoli 40 e 41 della Convenzione;
c) i contributi finanziari delle Parti Contraenti stanziati in questo bilancio.
Le entrate del bilancio di investimento includono:
a) i prestiti contratti dall'Organizzazione;
b) altre fonti eventuali, in particolare quelle risultanti, in caso di adesione di un nuovo Stato o della ratifica da parte di uno Stato firmatario posteriormente all'entrata in vigore della Convenzione, dall'applicazione degli articoli 40 e 41 della Convenzione;
c) i contributi finanziari delle Parti Contraenti stanziati in questo bilancio.
Art. 25
Articolo 25
1. Il regolamento finanziario stabilisce le procedure in base alle quali l'Organizzazione puo' contrarre e rimborsare prestiti.
2. Ciascun bilancio fissa l'importo massimo che l'Organizzazione puo' prendere a prestito durante l'anno coperto dal bilancio.
3. L'Organizzazione puo' prendere a prestito sui mercati finanziari internazionali le risorse necessarie all'adempimento dei suoi compiti.
4. L'Organizzazione puo' contrarre prestiti sui mercati finanziari di una parte Contraente nell'ambito delle disposizioni legali che si applicano ai prestiti interni, o in mancanza di tali disposizioni quando questa Parte Contraente e l'Organizzazione si sono consultate e messe d'accordo riguardo al prestito da quest'ultima considerato.
5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'Organizzazione agisce in accordo con le autorita' competenti delle Parti contraenti o con la loro banca di emissione.
1. Il regolamento finanziario stabilisce le procedure in base alle quali l'Organizzazione puo' contrarre e rimborsare prestiti.
2. Ciascun bilancio fissa l'importo massimo che l'Organizzazione puo' prendere a prestito durante l'anno coperto dal bilancio.
3. L'Organizzazione puo' prendere a prestito sui mercati finanziari internazionali le risorse necessarie all'adempimento dei suoi compiti.
4. L'Organizzazione puo' contrarre prestiti sui mercati finanziari di una parte Contraente nell'ambito delle disposizioni legali che si applicano ai prestiti interni, o in mancanza di tali disposizioni quando questa Parte Contraente e l'Organizzazione si sono consultate e messe d'accordo riguardo al prestito da quest'ultima considerato.
5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'Organizzazione agisce in accordo con le autorita' competenti delle Parti contraenti o con la loro banca di emissione.
Art. 26
Articolo 26
1. I contributi delle Parti Contraenti al bilancio di investimento sono determinati in applicazione dell'Articolo 32 della Convenzione, in modo da coprire la differenza tra le spese di bilancio e le entrate di cui ai paragrafi a) e b) dell'articolo 24 dei presenti Statuti.
2. La ripartizione di questi contributi tra le Parti Contraenti avviene proporzionalmente alla rispettiva importanza dei loro Prodotti Nazionali Lordi (PNL) valutati come si e' detto all'articolo 9 della Convenzione.
1. I contributi delle Parti Contraenti al bilancio di investimento sono determinati in applicazione dell'Articolo 32 della Convenzione, in modo da coprire la differenza tra le spese di bilancio e le entrate di cui ai paragrafi a) e b) dell'articolo 24 dei presenti Statuti.
2. La ripartizione di questi contributi tra le Parti Contraenti avviene proporzionalmente alla rispettiva importanza dei loro Prodotti Nazionali Lordi (PNL) valutati come si e' detto all'articolo 9 della Convenzione.
Art. 27
Articolo 27
I bilanci di esercizio e di investimento possono essere riveduti in corso di esercizio, qualora le circostanze lo esigano, in base alle modalita' previste per la loro predisposizione e la loro approvazione.
I bilanci di esercizio e di investimento possono essere riveduti in corso di esercizio, qualora le circostanze lo esigano, in base alle modalita' previste per la loro predisposizione e la loro approvazione.
Art. 28
Articolo 28
1. Le spese relative ai bilanci di esercizio e d'investimento sono contabilizzate nel bilancio dell'anno durante il quale i titoli di pagamento sono vistati dal contabile dell'Agenzia.
2. Le entrate sono contabilizzate nel bilancio dell'anno durante il quale esse sono incassate dall'Agenzia.
3. I conti di ciascun esercizio sono fissati dal Comitato non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio e sottoposti all'approvazione della Commissione che decide definitivamente nei loro confronti.
1. Le spese relative ai bilanci di esercizio e d'investimento sono contabilizzate nel bilancio dell'anno durante il quale i titoli di pagamento sono vistati dal contabile dell'Agenzia.
2. Le entrate sono contabilizzate nel bilancio dell'anno durante il quale esse sono incassate dall'Agenzia.
3. I conti di ciascun esercizio sono fissati dal Comitato non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio e sottoposti all'approvazione della Commissione che decide definitivamente nei loro confronti.
Art. 29
Articolo 29
1. I conti della totalita' delle entrate e delle spese di ciascun bilancio sono esaminati da una commissione di controllo composta da due funzionari specializzati appartenenti alle amministrazioni delle Parti contraenti. Questi funzionari che debbono essere di nazionalita' diversa, sono nominati dalla Commissione deliberante alle condizioni di votazione definite al paragrafo 1 dell'articolo 13 dei presenti Statuti per un periodo di cinque anni. Le spese relative alla commissione di controllo sono a carico dell'Organizzazione.
2. La verifica, che ha luogo in base ai documenti giustificativi e se necessario in loco, ha per oggetto di constatare la regolarita' delle entrate e delle spese e di accertare la buona gestione finanziaria. La Commissione di controllo invia un rapporto alla Commissione dopo la chiusura di ciascun esercizio.
3. La Commissione da' scarico della loro gestione al Direttore ed al Comitato per la loro gestione relativamente a ciascun bilancio.
1. I conti della totalita' delle entrate e delle spese di ciascun bilancio sono esaminati da una commissione di controllo composta da due funzionari specializzati appartenenti alle amministrazioni delle Parti contraenti. Questi funzionari che debbono essere di nazionalita' diversa, sono nominati dalla Commissione deliberante alle condizioni di votazione definite al paragrafo 1 dell'articolo 13 dei presenti Statuti per un periodo di cinque anni. Le spese relative alla commissione di controllo sono a carico dell'Organizzazione.
2. La verifica, che ha luogo in base ai documenti giustificativi e se necessario in loco, ha per oggetto di constatare la regolarita' delle entrate e delle spese e di accertare la buona gestione finanziaria. La Commissione di controllo invia un rapporto alla Commissione dopo la chiusura di ciascun esercizio.
3. La Commissione da' scarico della loro gestione al Direttore ed al Comitato per la loro gestione relativamente a ciascun bilancio.
Art. 30
Articolo 30
1. La Commissione deliberante all'unanimita' dei suoi membri, su proposta dell'Agenzia, stabilisce il regolamento finanziario di quest'ultima.
2. Oltre ai punti specificati negli articoli 16, 18, 20, 21, 25 e 31 del presente Statuto, il regolamento finanziario stabilisce in particolare:
a) le modalita' per la predisposizione e l'esecuzione dei bilanci nonche' quelle inerenti al rendiconto ed alla verifica dei conti;
b) le procedure in base alle quali gli anticipi ed i contributi devono essere messi a disposizione dell'Organizzazione;
c) le condizioni alle quali potranno essere effettuati storni di crediti sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione. Tuttavia nessuna spesa di personale puo' essere coperta
da storno di crediti attribuiti ad altre spese
d) le condizioni alle quali possono essere aperti crediti a favore dell'Organizzazione qualora il bilancio di esercizio ed il bilancio di investimento non siano stati votati all'inizio dell'esercizio nonche' i fondi da mettere a disposizione dell'Organizzazione da parte delle Parti Contraenti a valere sui contributi.
3. Il regolamento finanziario determina le regole che devono essere osservate dagli ordinatori e dai contabili, l'ampiezza delle loro responsabilita' ed i controlli ai quali essi sono soggetti.
4. Esso determina le modalita' nelle quali l'Agenzia deve tenere una contabilita' analitica facendo apparire il valore dei servizi resi, ed istituire un controllo di bilancio che permetta di seguire regolarmente l'utilizzazione dei crediti in corso di esercizio.
1. La Commissione deliberante all'unanimita' dei suoi membri, su proposta dell'Agenzia, stabilisce il regolamento finanziario di quest'ultima.
2. Oltre ai punti specificati negli articoli 16, 18, 20, 21, 25 e 31 del presente Statuto, il regolamento finanziario stabilisce in particolare:
a) le modalita' per la predisposizione e l'esecuzione dei bilanci nonche' quelle inerenti al rendiconto ed alla verifica dei conti;
b) le procedure in base alle quali gli anticipi ed i contributi devono essere messi a disposizione dell'Organizzazione;
c) le condizioni alle quali potranno essere effettuati storni di crediti sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione. Tuttavia nessuna spesa di personale puo' essere coperta
da storno di crediti attribuiti ad altre spese
d) le condizioni alle quali possono essere aperti crediti a favore dell'Organizzazione qualora il bilancio di esercizio ed il bilancio di investimento non siano stati votati all'inizio dell'esercizio nonche' i fondi da mettere a disposizione dell'Organizzazione da parte delle Parti Contraenti a valere sui contributi.
3. Il regolamento finanziario determina le regole che devono essere osservate dagli ordinatori e dai contabili, l'ampiezza delle loro responsabilita' ed i controlli ai quali essi sono soggetti.
4. Esso determina le modalita' nelle quali l'Agenzia deve tenere una contabilita' analitica facendo apparire il valore dei servizi resi, ed istituire un controllo di bilancio che permetta di seguire regolarmente l'utilizzazione dei crediti in corso di esercizio.
Art. 31
Articolo 31
1. Il bilancio di funzionamento ed il bilancio di investimento sono stabiliti nella valuta del Paese dove l'Organizzazione ha la sede.
2. I contributi finanziari previsti ai paragrafi a) dell'Articolo 22 e c) dell'Articolo 24 dei presenti Statuti possono essere pagati in questa valuta. Tuttavia il regolamento finanziario determina in quali condizioni le Parti Contraenti potranno pagare parte del loro contributo in qualsiasi moneta di cui l'Organizzazione possa avere bisogno per adempiere ai suoi compiti.
3. Il regolamento finanziario precisa le basi di riferimento che servono alla determinazione dei tassi di conversione ed alle misure di adeguamento giudicate necessarie a seguito di fluttuazioni di ordine monetario.
1. Il bilancio di funzionamento ed il bilancio di investimento sono stabiliti nella valuta del Paese dove l'Organizzazione ha la sede.
2. I contributi finanziari previsti ai paragrafi a) dell'Articolo 22 e c) dell'Articolo 24 dei presenti Statuti possono essere pagati in questa valuta. Tuttavia il regolamento finanziario determina in quali condizioni le Parti Contraenti potranno pagare parte del loro contributo in qualsiasi moneta di cui l'Organizzazione possa avere bisogno per adempiere ai suoi compiti.
3. Il regolamento finanziario precisa le basi di riferimento che servono alla determinazione dei tassi di conversione ed alle misure di adeguamento giudicate necessarie a seguito di fluttuazioni di ordine monetario.
Art. 32
Articolo 32
A titolo transitorio, ed in deroga all'Articolo 23 del presente Statuto la ripartizione dei contributi delle Parti Contraenti al bilancio di esercizio per i primi tre esercizi avviene applicando alla totalita' della differenza definita al paragrafo 1 dell'Articolo 23 di cui sopra, il criterio del Prodotto Nazionale Lordo cosi' come e' definito all'articolo 9 della Convenzione
A titolo transitorio, ed in deroga all'Articolo 23 del presente Statuto la ripartizione dei contributi delle Parti Contraenti al bilancio di esercizio per i primi tre esercizi avviene applicando alla totalita' della differenza definita al paragrafo 1 dell'Articolo 23 di cui sopra, il criterio del Prodotto Nazionale Lordo cosi' come e' definito all'articolo 9 della Convenzione
Art. 33
Articolo 33
A titolo eccezionale, sara' istituito, non oltre due mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione, ed a titolo di primo esercizio, un bilancio iniziale che copre il periodo che dalla data di tale entrata in vigore fino alla fine dell'anno civile. Le Parti Contraenti saranno invitate ad effettuare adeguati anticipi nel fondo di rotazione.
A titolo eccezionale, sara' istituito, non oltre due mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione, ed a titolo di primo esercizio, un bilancio iniziale che copre il periodo che dalla data di tale entrata in vigore fino alla fine dell'anno civile. Le Parti Contraenti saranno invitate ad effettuare adeguati anticipi nel fondo di rotazione.
Art. 34
Articolo 34
1. I servizi dell'Agenzia possono, dietro richiesta della Commissione agente di propria iniziativa o dietro richiesta del Comitato o del Direttore, essere oggetto di ispezioni amministrative e tecniche.
2. Queste ispezioni sono effettuate da agenti appartenenti alle amministrazioni delle Parti contraenti. Ciascuna commissione di ispezione e' composta da almeno due delegati di nazionalita' diversa.
Ogni commissione di ispezione deve includere, per quanto possibile, un delegato che abbia partecipato ad una predetta ispezione.
1. I servizi dell'Agenzia possono, dietro richiesta della Commissione agente di propria iniziativa o dietro richiesta del Comitato o del Direttore, essere oggetto di ispezioni amministrative e tecniche.
2. Queste ispezioni sono effettuate da agenti appartenenti alle amministrazioni delle Parti contraenti. Ciascuna commissione di ispezione e' composta da almeno due delegati di nazionalita' diversa.
Ogni commissione di ispezione deve includere, per quanto possibile, un delegato che abbia partecipato ad una predetta ispezione.
Art. 35
Articolo 35
1. La lingua utilizzata per le operazioni di controllo della circolazione aerea effettuate dall'Agenzia e' l'inglese, sotto riserva dell'ulteriore adozione da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale di una lingua aeronautica internazionale. Tuttavia saranno adottati provvedimenti affinche' i piloti possano utilizzare la loro lingua durante il sorvolo del loro territorio nazionale. Dovranno essere attuate da parte dell'Agenzia misure appropriate dietro richiesta delle Parti Contraenti interessate.
2. Il Comitato determina le lingue di lavoro dell'Agenzia.
1. La lingua utilizzata per le operazioni di controllo della circolazione aerea effettuate dall'Agenzia e' l'inglese, sotto riserva dell'ulteriore adozione da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale di una lingua aeronautica internazionale. Tuttavia saranno adottati provvedimenti affinche' i piloti possano utilizzare la loro lingua durante il sorvolo del loro territorio nazionale. Dovranno essere attuate da parte dell'Agenzia misure appropriate dietro richiesta delle Parti Contraenti interessate.
2. Il Comitato determina le lingue di lavoro dell'Agenzia.
Art. 36
Articolo 36
L'Agenzia procede alle pubblicazioni necessarie al suo funzionamento.
L'Agenzia procede alle pubblicazioni necessarie al suo funzionamento.
Art. 37
Articolo 37
Il Comitato sottopone all'approvazione della Commissione tutte le modifiche allo Statuto che gli sembreranno necessarie, alle condizioni previste dall'articolo 34 della Convenzione.
Il Comitato sottopone all'approvazione della Commissione tutte le modifiche allo Statuto che gli sembreranno necessarie, alle condizioni previste dall'articolo 34 della Convenzione.
Art. 38
Articolo 38
Il presente Statuto entra in vigore contestualmente alla Convenzione ed alle stesse condizioni della medesima.
Il presente Statuto entra in vigore contestualmente alla Convenzione ed alle stesse condizioni della medesima.
Protocollo transitorio
Art. 1
PROTOCOLLO
RELATIVO AL PERIODO TRANSITORIO PRECEDENTE L'ENTRATA IN
VIGORE DELLA CONVENZIONE "EUROCONTROL"
I GOVERNI
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
DEL REGNO DEL BELGIO
DELLA REPUBBLICA FRANCESE
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD
DEL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO
DEL REGNO DEI PAESI BASSI
Considerando che in data odierna e' stata firmata una Convenzione Internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea che istituisce una "Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea" (EUROCONTROL), in appresso denominata "l'Organizzazione",
Considerando che l'attuazione di tale Organizzazione non potra' aver luogo prima di un certo periodo di tempo,
Considerando tuttavia che il numero degli aerei a reazione utilizzati dalle societa' aeree aumenta con una cadenza rapidissima e che occorre studiare con urgenza i provvedimenti atti ad assicurare la sicurezza dei loro spostamenti nello spazio aereo superiore,
Prendendo atto della costituzione di un'Associazione per il perfezionamento dei metodi e dell'equipaggiamento di controllo della circolazione aerea per la quale un'autorizzazione ministeriale e' stata pubblicata nella "Journal Officiel" della Repubblica Francese del 10 dicembre 1960, avente come oggetto di intraprendere immediatamente lo studio di soluzioni che possano essere applicate ai problemi del controllo della circolazione aerea nello spazio aereo superiore quando l'Organizzazione sara' stata creata, di stabilire i piani relativi e di sperimentarne il valore pratico,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Articolo 1
1. I Governi firmatari convengono di creare una Commissione provvisoria per la sicurezza della navigazione aerea in appresso denominata "la Commissione".
2. La Commissione e' composta da due rappresentanti di ciascuno dei Governi uno solo dei quali avente voto deliberativo.
RELATIVO AL PERIODO TRANSITORIO PRECEDENTE L'ENTRATA IN
VIGORE DELLA CONVENZIONE "EUROCONTROL"
I GOVERNI
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
DEL REGNO DEL BELGIO
DELLA REPUBBLICA FRANCESE
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD
DEL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO
DEL REGNO DEI PAESI BASSI
Considerando che in data odierna e' stata firmata una Convenzione Internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea che istituisce una "Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea" (EUROCONTROL), in appresso denominata "l'Organizzazione",
Considerando che l'attuazione di tale Organizzazione non potra' aver luogo prima di un certo periodo di tempo,
Considerando tuttavia che il numero degli aerei a reazione utilizzati dalle societa' aeree aumenta con una cadenza rapidissima e che occorre studiare con urgenza i provvedimenti atti ad assicurare la sicurezza dei loro spostamenti nello spazio aereo superiore,
Prendendo atto della costituzione di un'Associazione per il perfezionamento dei metodi e dell'equipaggiamento di controllo della circolazione aerea per la quale un'autorizzazione ministeriale e' stata pubblicata nella "Journal Officiel" della Repubblica Francese del 10 dicembre 1960, avente come oggetto di intraprendere immediatamente lo studio di soluzioni che possano essere applicate ai problemi del controllo della circolazione aerea nello spazio aereo superiore quando l'Organizzazione sara' stata creata, di stabilire i piani relativi e di sperimentarne il valore pratico,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Articolo 1
1. I Governi firmatari convengono di creare una Commissione provvisoria per la sicurezza della navigazione aerea in appresso denominata "la Commissione".
2. La Commissione e' composta da due rappresentanti di ciascuno dei Governi uno solo dei quali avente voto deliberativo.
Art. 2
Articolo 2
La Commissione ha per oggetto:
a) studiare, sulla base delle Norme e Prassi Raccomandate dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, e tenuto conto delle necessita' della difesa nazionale, l'uniformazione dei regolamenti nazionali che regolamentano la circolazione aerea e l'azione dei servizi incaricati di assicurarne la sicurezza e di predisporla;
b) promuovere l'azione comune da seguire in materia di aiuti radioelettrici, di telecomunicazioni e delle corrispondenti installazioni di bordo destinate ad assicurare la sicurezza delle aeronavi;
c) promuovere e coordinare gli studi relativi ai servizi ed alle installazioni di navigazione aerea al fine di tener conto del progresso tecnico, e, se del caso, esaminare gli emendamenti ai Piani Regionali di navigazione aerea da sottoporre all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
La Commissione ha per oggetto:
a) studiare, sulla base delle Norme e Prassi Raccomandate dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, e tenuto conto delle necessita' della difesa nazionale, l'uniformazione dei regolamenti nazionali che regolamentano la circolazione aerea e l'azione dei servizi incaricati di assicurarne la sicurezza e di predisporla;
b) promuovere l'azione comune da seguire in materia di aiuti radioelettrici, di telecomunicazioni e delle corrispondenti installazioni di bordo destinate ad assicurare la sicurezza delle aeronavi;
c) promuovere e coordinare gli studi relativi ai servizi ed alle installazioni di navigazione aerea al fine di tener conto del progresso tecnico, e, se del caso, esaminare gli emendamenti ai Piani Regionali di navigazione aerea da sottoporre all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
Art. 3
Articolo 3
1. Ai fini dell'adempimento del suo mandato la Commissione formula raccomandazioni.
2. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza dei membri della Commissione che hanno voto deliberativo. Tuttavia le raccomandazioni formulate in applicazione del paragrafo c) dell'articolo precedente devono riunire la maggioranza di tre quarti dei membri della Commissione aventi voto deliberativo.
1. Ai fini dell'adempimento del suo mandato la Commissione formula raccomandazioni.
2. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza dei membri della Commissione che hanno voto deliberativo. Tuttavia le raccomandazioni formulate in applicazione del paragrafo c) dell'articolo precedente devono riunire la maggioranza di tre quarti dei membri della Commissione aventi voto deliberativo.
Art. 4
Articolo 4
1. La Commissione stabilisce il suo regolamento interno che deve essere adottato all'unanimita'.
2. Queste Regole includeranno tra l'altro disposizioni relative all'Ufficio di Presidenza, alla istituzione di gruppi di lavoro ed alle lingue di lavoro della Commissione.
1. La Commissione stabilisce il suo regolamento interno che deve essere adottato all'unanimita'.
2. Queste Regole includeranno tra l'altro disposizioni relative all'Ufficio di Presidenza, alla istituzione di gruppi di lavoro ed alle lingue di lavoro della Commissione.
Art. 5
Articolo 5
Ai fini dell'esecuzione degli studi di cui al paragrafo c) dell'Articolo 2 del presente Protocollo, si fara' ricorso in base alle necessita', all'Associazione denominata "Association pour le perfectionnement des methodes et de l'equipement de controle de la circulation aerienne" per la quale un'autorizzazione ministeriale e' stata pubblicata nel "Journal Officiel" della Repubblica Francese il 10 dicembre 1960, nonche' ad ogni altra associazione dello stesso genere che fosse creata in condizioni analoghe e che offrisse le stesse garanzie, in particolare per quanto concerne la gestione dei fondi messi a disposizione delle associazioni dai Governi firmatari.
Ai fini dell'esecuzione degli studi di cui al paragrafo c) dell'Articolo 2 del presente Protocollo, si fara' ricorso in base alle necessita', all'Associazione denominata "Association pour le perfectionnement des methodes et de l'equipement de controle de la circulation aerienne" per la quale un'autorizzazione ministeriale e' stata pubblicata nel "Journal Officiel" della Repubblica Francese il 10 dicembre 1960, nonche' ad ogni altra associazione dello stesso genere che fosse creata in condizioni analoghe e che offrisse le stesse garanzie, in particolare per quanto concerne la gestione dei fondi messi a disposizione delle associazioni dai Governi firmatari.
Art. 6
Articolo 6
1. I Governi firmatari si impegnano a mettere a disposizione dell'Associazione o delle Associazioni di cui all'Articolo 5 precedente, da una parte, per quanto possibile, i mezzi in personale, materiali ed installazioni necessarie per l'adempimento degli studi di cui nell'Articolo predetto, e, d'altra parte, entro i limiti dei crediti aperti nei bilanci nazionali, i contributi monetari necessari.
2. La quota di ciascuna delle parti Contraenti sara' calcolata in proporzione al valore del Prodotto Nazionale Lordo.
3. Il Prodotto Nazionale Lordo (PNL) da utilizzare ai fini dei conteggi, sara' ricavato dalle statistiche compilate dalla Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea (OECE) -oppure, in mancanza, da qualsiasi altro ente che prevede analoghe garanzie e sia designato in base ad una decisione della Commissione- calcolando la media aritmetica per gli ultimi tre anni per i quali tali statistiche sono disponibili. Il valore del Prodotto Nazionale Lordo (PNL), sara' quello calcolato in base al fattore costo ed ai prezzi correnti.
4. Ai fini di calcolare i contributi finanziari propriamente detti di ciascuno dei Governi firmatari, si terra' conto dei contributi in natura forniti da ciascun Governo in base al primo paragrafo di questo Articolo.
1. I Governi firmatari si impegnano a mettere a disposizione dell'Associazione o delle Associazioni di cui all'Articolo 5 precedente, da una parte, per quanto possibile, i mezzi in personale, materiali ed installazioni necessarie per l'adempimento degli studi di cui nell'Articolo predetto, e, d'altra parte, entro i limiti dei crediti aperti nei bilanci nazionali, i contributi monetari necessari.
2. La quota di ciascuna delle parti Contraenti sara' calcolata in proporzione al valore del Prodotto Nazionale Lordo.
3. Il Prodotto Nazionale Lordo (PNL) da utilizzare ai fini dei conteggi, sara' ricavato dalle statistiche compilate dalla Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea (OECE) -oppure, in mancanza, da qualsiasi altro ente che prevede analoghe garanzie e sia designato in base ad una decisione della Commissione- calcolando la media aritmetica per gli ultimi tre anni per i quali tali statistiche sono disponibili. Il valore del Prodotto Nazionale Lordo (PNL), sara' quello calcolato in base al fattore costo ed ai prezzi correnti.
4. Ai fini di calcolare i contributi finanziari propriamente detti di ciascuno dei Governi firmatari, si terra' conto dei contributi in natura forniti da ciascun Governo in base al primo paragrafo di questo Articolo.
Art. 7
Articolo 7
1. Ciascuno dei Governi firmatari puo' divenire Parte Contraente al presente Protocollo:
a) per mezzo di firma senza riserva di ratifica,
b) per mezzo di firma sotto riserva di ratifica, seguita da ratifica.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1.b) del presente Articolo, gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga e la ratifica avra' effetto alla data del deposito degli strumenti. Il Governo belga ne fara' pervenire notifica ai Governi firmatari.
3. Il presente Protocollo entrera' in vigore non appena i Governi firmatari lo avranno approvato a titolo definitivo sia per mezzo di firma senza riserva di ratifica, sia per mezzo di firma seguita da ratifica.
4. Il presente Protocollo avra' effetto fino all'entrata in vigore della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, dopo aver comunicato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Bruxelles il 13 dicembre 1960 in lingua francese, inglese, olandese e tedesca, in un solo esemplare, che rimarra' depositato presso gli Archivi del Governo del Regno del Belgio, il quale ne fara' pervenire copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari. Il testo in lingua francese fara' fede in caso di divergenza tra i testi.
(Seguono le firme)
1. Ciascuno dei Governi firmatari puo' divenire Parte Contraente al presente Protocollo:
a) per mezzo di firma senza riserva di ratifica,
b) per mezzo di firma sotto riserva di ratifica, seguita da ratifica.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1.b) del presente Articolo, gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga e la ratifica avra' effetto alla data del deposito degli strumenti. Il Governo belga ne fara' pervenire notifica ai Governi firmatari.
3. Il presente Protocollo entrera' in vigore non appena i Governi firmatari lo avranno approvato a titolo definitivo sia per mezzo di firma senza riserva di ratifica, sia per mezzo di firma seguita da ratifica.
4. Il presente Protocollo avra' effetto fino all'entrata in vigore della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, dopo aver comunicato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Bruxelles il 13 dicembre 1960 in lingua francese, inglese, olandese e tedesca, in un solo esemplare, che rimarra' depositato presso gli Archivi del Governo del Regno del Belgio, il quale ne fara' pervenire copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari. Il testo in lingua francese fara' fede in caso di divergenza tra i testi.
(Seguono le firme)
Protocollo addizionale
Art. 1
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE
DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
AEREA "EUROCONTROL"
GLI STATI PARTI alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, in appresso denominata "la Convenzione" che istituisce l'Organizzazione Europea per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" in appresso denominata
"l'Organizzazione"
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:
Articolo 1
1.Senza pregiudizio delle esenzioni previste agli articolo 21 e 22, la Convenzione, qualora l'Organizzazione, nell'esercizio delle sua missione ufficiale proceda ad acquisti importanti di beni o impieghi servizi di valore importante che comportano l'incidenza di imposte, diritti o tasse percepiti all'importazione diverse da quelle menzionate all'articolo 22, paragrafo 1 della Convenzione), i Governi degli Stati membri adottano in tutta la misura del possibile adeguate disposizioni al fine di annullare tale incidenza, sia per mezzo di una perequazione dei contributi finanziari versati all'Organizzazione sia per mezzo di un rimborso all'Organizzazione dell'importo di queste imposte, diritti o tasse; queste possono anche essere oggetto di una esenzione.
2. Per quanto riguarda i pagamenti che l'Organizzazione deve effettuare agli Stati membri a titolo di investimenti realizzati da questi Stati, e nella misura in cui le spese corrispondenti debbano essere rimborsate dall'Organizzazione, tali Stati vigileranno affinche' l'estratto conto che essi presenteranno alla Organizzazione non menzioni le imposte, diritti o tasse per le quali l'Organizzazione avrebbe avuto una esenzione, che le verrebbero rimborsate o che sarebbero oggetto di una perequazione dei contributi finanziari all'Organizzazione se l'Organizzazione avesse essa stessa proceduto a tali investimenti.
3. Le disposizioni del presente articolo non si estendono alle imposte, diritti o tasse percepite in remunerazione di servizi di utilita' generale.
DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
AEREA "EUROCONTROL"
GLI STATI PARTI alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, in appresso denominata "la Convenzione" che istituisce l'Organizzazione Europea per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" in appresso denominata
"l'Organizzazione"
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:
Articolo 1
1.Senza pregiudizio delle esenzioni previste agli articolo 21 e 22, la Convenzione, qualora l'Organizzazione, nell'esercizio delle sua missione ufficiale proceda ad acquisti importanti di beni o impieghi servizi di valore importante che comportano l'incidenza di imposte, diritti o tasse percepiti all'importazione diverse da quelle menzionate all'articolo 22, paragrafo 1 della Convenzione), i Governi degli Stati membri adottano in tutta la misura del possibile adeguate disposizioni al fine di annullare tale incidenza, sia per mezzo di una perequazione dei contributi finanziari versati all'Organizzazione sia per mezzo di un rimborso all'Organizzazione dell'importo di queste imposte, diritti o tasse; queste possono anche essere oggetto di una esenzione.
2. Per quanto riguarda i pagamenti che l'Organizzazione deve effettuare agli Stati membri a titolo di investimenti realizzati da questi Stati, e nella misura in cui le spese corrispondenti debbano essere rimborsate dall'Organizzazione, tali Stati vigileranno affinche' l'estratto conto che essi presenteranno alla Organizzazione non menzioni le imposte, diritti o tasse per le quali l'Organizzazione avrebbe avuto una esenzione, che le verrebbero rimborsate o che sarebbero oggetto di una perequazione dei contributi finanziari all'Organizzazione se l'Organizzazione avesse essa stessa proceduto a tali investimenti.
3. Le disposizioni del presente articolo non si estendono alle imposte, diritti o tasse percepite in remunerazione di servizi di utilita' generale.
Art. 2
Articolo 2
I beni acquisiti dalla Organizzazione cui si applica l'articolo 1, par. 1 possono essere venduti o ceduti in conformita' con le condizioni stabilite dai Governi degli Stati interessati.
I beni acquisiti dalla Organizzazione cui si applica l'articolo 1, par. 1 possono essere venduti o ceduti in conformita' con le condizioni stabilite dai Governi degli Stati interessati.
Art. 3
Articolo 3
1. Se il Direttore Generale dell'Agenzia od ogni funzionario o agente soggetto allo Statuto amministrativo di cui all'articolo 14 dello Statuto dell'Agenzia oppure alle Condizioni generali per l'impiego del personale del Centro Eurocontrol a Maastricht e' sottoposto ad imposizione da parte uno Stato membro sui redditi che gli sono versati dall'Organizzazione, detto Stato adottera' i provvedimenti necessari per procedere ad una perequazione finanziaria la piu' esatta possibile a favore del bilancio corrispondente dell'Organizzazione, in funzione dell'importo di tale imposta.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicheranno alle pensioni e rendite corrisposte dall'Organizzazione.
1. Se il Direttore Generale dell'Agenzia od ogni funzionario o agente soggetto allo Statuto amministrativo di cui all'articolo 14 dello Statuto dell'Agenzia oppure alle Condizioni generali per l'impiego del personale del Centro Eurocontrol a Maastricht e' sottoposto ad imposizione da parte uno Stato membro sui redditi che gli sono versati dall'Organizzazione, detto Stato adottera' i provvedimenti necessari per procedere ad una perequazione finanziaria la piu' esatta possibile a favore del bilancio corrispondente dell'Organizzazione, in funzione dell'importo di tale imposta.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicheranno alle pensioni e rendite corrisposte dall'Organizzazione.
Art. 4
Articolo 4
Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, l'Organizzazione agisce di concerto con le autorita' responsabili degli Stati membri interessati.
Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, l'Organizzazione agisce di concerto con le autorita' responsabili degli Stati membri interessati.
Art. 5
Articolo 5
Ogni controversia che possa sorgere sia tra le Parti Contraenti, sia tra le Parti Contraenti e l'Organizzazione rappresentata dalla Commissione, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, sara' regolata secondo la procedura prevista all'articolo 33 della Convenzione.
Ogni controversia che possa sorgere sia tra le Parti Contraenti, sia tra le Parti Contraenti e l'Organizzazione rappresentata dalla Commissione, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, sara' regolata secondo la procedura prevista all'articolo 33 della Convenzione.
Art. 6
Articolo 6
Il presente Protocollo rimarra' in vigore fino allo scadere della Convenzione.
Il presente Protocollo rimarra' in vigore fino allo scadere della Convenzione.
Art. 7
Articolo 7
1. Il presente Protocollo sara' ratificato.
2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo del Regno del Belgio.
3. Esso entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato Parte alla Convenzione che procedera' per ultimo a tale formalita'.
4. Il Governo del Regno del Belgio avvisera' i Governi degli altri Stati Parti alla Convenzione di ogni deposito di strumento di ratifica e della data di entrata in vigore.
1. Il presente Protocollo sara' ratificato.
2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo del Regno del Belgio.
3. Esso entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato Parte alla Convenzione che procedera' per ultimo a tale formalita'.
4. Il Governo del Regno del Belgio avvisera' i Governi degli altri Stati Parti alla Convenzione di ogni deposito di strumento di ratifica e della data di entrata in vigore.
Art. 8
Articolo 8
1. L'adesione al presente Protocollo e' aperta ad ogni Stato non firmatario che chiederebbe di aderire alla Convenzione, in conformita' con le disposizioni del suo articolo 41.
2. L'accordo della Commissione di cui all'articolo 41 e' subordinato all'adesione dello Stato interessato al presente Protocollo.
3. Lo strumento di adesione al presente Protocollo sara' depositato contestualmente allo strumento di adesione alla Convenzione presso il Governo del Regno del Belgio il quale ne avvisera' in merito i Governi degli altri Stati firmatari ed aderenti.
4. L'adesione al presente Protocollo avra' effetto lo stesso giorno dell'adesione alla Convenzione.
IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti come essendo in buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO a Bruxelles, il 6 luglio 1970, in lingua francese, inglese, olandese e tedesca, in un solo esemplare il quale rimarra' depositato presso gli Archivi del Governo del Regno del Belgio che ne comunichera' copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari.
Il testo in lingua francese fara' fede in caso di divergenza tra i testi.
1. L'adesione al presente Protocollo e' aperta ad ogni Stato non firmatario che chiederebbe di aderire alla Convenzione, in conformita' con le disposizioni del suo articolo 41.
2. L'accordo della Commissione di cui all'articolo 41 e' subordinato all'adesione dello Stato interessato al presente Protocollo.
3. Lo strumento di adesione al presente Protocollo sara' depositato contestualmente allo strumento di adesione alla Convenzione presso il Governo del Regno del Belgio il quale ne avvisera' in merito i Governi degli altri Stati firmatari ed aderenti.
4. L'adesione al presente Protocollo avra' effetto lo stesso giorno dell'adesione alla Convenzione.
IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti come essendo in buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO a Bruxelles, il 6 luglio 1970, in lingua francese, inglese, olandese e tedesca, in un solo esemplare il quale rimarra' depositato presso gli Archivi del Governo del Regno del Belgio che ne comunichera' copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari.
Il testo in lingua francese fara' fede in caso di divergenza tra i testi.
Emendamento Protocollo
Art. 1
PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 6 LUGLIO 1970 ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE "EUROCONTROL"
PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA
GLI STATI PARTI al Protocollo Addizionale alla Convenzione Internazionale "EUROCONTROL" relativa alla Cooperazione per la Sicurezza della Navigazione Aerea firmata a Bruxelles il 6 luglio 1970 (in appresso denominata "il Protocollo Addizionale")
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:
Articolo 1
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo il testo dell'articolo 3 del Protocollo Addizionale e' abrogato e sostituito dal seguente testo:
"1. Il Direttore Generale dell'Agenzia ed i membri del personale dell'Organizzazione, compreso il Delegato Permanente, sono soggetti, in base alle condizioni e regole stabilite dalla Commissione Permanente, ad una tassa a beneficio dell'Organizzazione sugli stipendi ed emolumenti corrisposti dall'Organizzazione, in conformita' con le regole e condizioni definite dalla Commissione permanente, entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dalla data di imposizione di questa tassa, i salari e gli emolumenti saranno esenti dall'imposta nazionale sul reddito.
Gli Stati contraenti possono tuttavia tenere conto degli stipendi e salari cosi' esentati nel determinare l'importo della tassa applicabile ad ogni altro reddito.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle pensioni e rendite corrisposte dall'Organizzazione.
3. Il nome, qualifica, indirizzo, rimunerazioni e, se del caso, le pensioni degli impiegati ed ex-impiegati cui sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, saranno comunicati periodicamente agli Stati contraenti".
PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA
GLI STATI PARTI al Protocollo Addizionale alla Convenzione Internazionale "EUROCONTROL" relativa alla Cooperazione per la Sicurezza della Navigazione Aerea firmata a Bruxelles il 6 luglio 1970 (in appresso denominata "il Protocollo Addizionale")
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:
Articolo 1
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo il testo dell'articolo 3 del Protocollo Addizionale e' abrogato e sostituito dal seguente testo:
"1. Il Direttore Generale dell'Agenzia ed i membri del personale dell'Organizzazione, compreso il Delegato Permanente, sono soggetti, in base alle condizioni e regole stabilite dalla Commissione Permanente, ad una tassa a beneficio dell'Organizzazione sugli stipendi ed emolumenti corrisposti dall'Organizzazione, in conformita' con le regole e condizioni definite dalla Commissione permanente, entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dalla data di imposizione di questa tassa, i salari e gli emolumenti saranno esenti dall'imposta nazionale sul reddito.
Gli Stati contraenti possono tuttavia tenere conto degli stipendi e salari cosi' esentati nel determinare l'importo della tassa applicabile ad ogni altro reddito.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle pensioni e rendite corrisposte dall'Organizzazione.
3. Il nome, qualifica, indirizzo, rimunerazioni e, se del caso, le pensioni degli impiegati ed ex-impiegati cui sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, saranno comunicati periodicamente agli Stati contraenti".
Art. 2
Articolo 2
Nonostante le disposizioni dell'articolo 1 del presente Protocollo, le obbligazioni risultanti dall'articolo 3 del Protocollo addizionale continueranno ad avere effetto fino alla completa liquidazione dei crediti e degli obblighi.
Nonostante le disposizioni dell'articolo 1 del presente Protocollo, le obbligazioni risultanti dall'articolo 3 del Protocollo addizionale continueranno ad avere effetto fino alla completa liquidazione dei crediti e degli obblighi.
Art. 3
Articolo 3
1. Il presente Protocollo sara' ratificato, accettato o approvato.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo del Regno del Belgio.
3. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno dell'anno successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dello Stato parte al Protocollo addizionale che procedera' per ultimo a questa formalita'.
4. Il Governo del Regno del Belgio avvisera' i Governi degli altri Stati parti al Protocollo addizionale di ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione e della data di entrata in vigore.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti dopo la presentazione dei loro pieni poteri che sono stati riconosciuti come essendo in buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO a Bruxelles, il 21 novembre 1978 in lingua francese, inglese, olandese e tedesca, in un solo esemplare che rimarra' depositato presso gli archivi del Governo del Regno del Belgio il quale ne comunichera' copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari.
Il testo in lingua francese fara' fede in caso di divergenza tra i testi.
1. Il presente Protocollo sara' ratificato, accettato o approvato.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo del Regno del Belgio.
3. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno dell'anno successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dello Stato parte al Protocollo addizionale che procedera' per ultimo a questa formalita'.
4. Il Governo del Regno del Belgio avvisera' i Governi degli altri Stati parti al Protocollo addizionale di ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione e della data di entrata in vigore.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti dopo la presentazione dei loro pieni poteri che sono stati riconosciuti come essendo in buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO a Bruxelles, il 21 novembre 1978 in lingua francese, inglese, olandese e tedesca, in un solo esemplare che rimarra' depositato presso gli archivi del Governo del Regno del Belgio il quale ne comunichera' copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari.
Il testo in lingua francese fara' fede in caso di divergenza tra i testi.
Annesso 1
Art. 1
ANNESSO 1
STATUTO DELL'AGENZIA
Articolo 1
L'Agenzia istituita dall'Articolo 1 della Convenzione e' regolamentata dai presenti Statuti.
STATUTO DELL'AGENZIA
Articolo 1
L'Agenzia istituita dall'Articolo 1 della Convenzione e' regolamentata dai presenti Statuti.
Art. 2
Articolo 2
1. L'Agenzia rappresenta l'organo incaricato dell'adempimento delle funzioni che le sono affidate dalla Convenzione o dalla Commissione.
2. Nell'assicurare i servizi di navigazione aerea, l'Agenzia ha come obiettivo:
(a) di evitare le collisioni tra aeronavi;
(b) di assicurare lo svolgimento ordinato e rapido della circolazione aerea;
(c) di fornire gli avvisi e le informazioni utili all'esecuzione sicura ed efficace dei voli;
(d) di dare l'allarme agli organi appropriati allorquando le aeronavi hanno bisogno dell'aiuto dei servizi di ricerca e di salvataggio, e di prestare a questi organi il concorso necessario.
3. L'Agenzia pone in essere i mezzi necessari per l'esecuzione dei suoi mandati e ne assicura il buon funzionamento.
4. A tal fine l'Agenzia lavora in stretta collaborazione con le Autorita' militari al fine di soddisfare il piu' efficacemente ed il piu' economicamente possibile i bisogni della circolazione aerea ed i bisogni particolari dell'aviazione militare.
5. Ai fini, dell'esercizio del suo mandato, fatte salve le condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 7 in appresso, essa puo' in particolare costruire ed utilizzare gli edifici e le installazioni di cui necessita, in particolare centri di ricerca e di sperimentazione della circolazione aerea, della gestione delle correnti di traffico aereo e delle scuole che servono al perfezionamento ed alla specializzazione del personale dei servizi della navigazione aerea. Tuttavia essa fa anche appello ai servizi tecnici nazionali ed utilizza le installazioni nazionali esistenti ogni qualvolta cio' sia possibile, al fine di evitare ogni duplicazione.
1. L'Agenzia rappresenta l'organo incaricato dell'adempimento delle funzioni che le sono affidate dalla Convenzione o dalla Commissione.
2. Nell'assicurare i servizi di navigazione aerea, l'Agenzia ha come obiettivo:
(a) di evitare le collisioni tra aeronavi;
(b) di assicurare lo svolgimento ordinato e rapido della circolazione aerea;
(c) di fornire gli avvisi e le informazioni utili all'esecuzione sicura ed efficace dei voli;
(d) di dare l'allarme agli organi appropriati allorquando le aeronavi hanno bisogno dell'aiuto dei servizi di ricerca e di salvataggio, e di prestare a questi organi il concorso necessario.
3. L'Agenzia pone in essere i mezzi necessari per l'esecuzione dei suoi mandati e ne assicura il buon funzionamento.
4. A tal fine l'Agenzia lavora in stretta collaborazione con le Autorita' militari al fine di soddisfare il piu' efficacemente ed il piu' economicamente possibile i bisogni della circolazione aerea ed i bisogni particolari dell'aviazione militare.
5. Ai fini, dell'esercizio del suo mandato, fatte salve le condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 7 in appresso, essa puo' in particolare costruire ed utilizzare gli edifici e le installazioni di cui necessita, in particolare centri di ricerca e di sperimentazione della circolazione aerea, della gestione delle correnti di traffico aereo e delle scuole che servono al perfezionamento ed alla specializzazione del personale dei servizi della navigazione aerea. Tuttavia essa fa anche appello ai servizi tecnici nazionali ed utilizza le installazioni nazionali esistenti ogni qualvolta cio' sia possibile, al fine di evitare ogni duplicazione.
Art. 3
Articolo 3
Fatti salvi i poteri riconosciuti alla Commissione, l'Agenzia e' amministrata da un Comitato di gestione, in appresso denominato "il Comitato" e da un Direttore Generale.
Fatti salvi i poteri riconosciuti alla Commissione, l'Agenzia e' amministrata da un Comitato di gestione, in appresso denominato "il Comitato" e da un Direttore Generale.
Art. 4
Articolo 4
1. Il Comitato e' composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti Contraenti, che puo' nominare vari rappresentanti al fine di consentire in particolare la rappresentanza degli interessi dell'aviazione civile e della difesa nazionale, ma dei quali uno solamente ha voto deliberativo. Quest'ultimo e' un alto funzionario avente nel suo paese responsabilita' nel campo della navigazione aerea. Ogni rappresentante deve avere un supplente che lo rappresenti validamente in caso di impedimento.
2. Ai fini dell'attuazione del comma (L) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione, il Comitato e' allargato ai rappresentanti degli Stati non membri dell'Organizzazione che sono parti all'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta. Il Comitato allargato prende le sue decisioni alle condizioni stabilite da questo Accordo.
3. Se sono previste disposizioni a tal fine in altri accordi stipulati dall'organizzazione con Stati terzi in conformita' con il paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione, in particolare per la gestione delle correnti di traffico, il Comitato sara' allargato e adottera' le sue decisioni alle condizioni previste da questi accordi.
1. Il Comitato e' composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti Contraenti, che puo' nominare vari rappresentanti al fine di consentire in particolare la rappresentanza degli interessi dell'aviazione civile e della difesa nazionale, ma dei quali uno solamente ha voto deliberativo. Quest'ultimo e' un alto funzionario avente nel suo paese responsabilita' nel campo della navigazione aerea. Ogni rappresentante deve avere un supplente che lo rappresenti validamente in caso di impedimento.
2. Ai fini dell'attuazione del comma (L) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione, il Comitato e' allargato ai rappresentanti degli Stati non membri dell'Organizzazione che sono parti all'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta. Il Comitato allargato prende le sue decisioni alle condizioni stabilite da questo Accordo.
3. Se sono previste disposizioni a tal fine in altri accordi stipulati dall'organizzazione con Stati terzi in conformita' con il paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione, in particolare per la gestione delle correnti di traffico, il Comitato sara' allargato e adottera' le sue decisioni alle condizioni previste da questi accordi.
Art. 5
Articolo 5
1. Il Comitato delibera validamente quando almeno tutti i rappresentanti delle Parti contraenti aventi voto deliberativo salvo uno sono presenti.
2. Se questo quorum non e' raggiunto, la deliberazione e' rimandata ad una seduta ulteriore, che forma oggetto di una nuova convocazione e che dovra' aver luogo non prima di dieci giorni dopo la precedente. Per la seconda deliberazione, il quorum richiesto e' almeno della meta' dei rappresentanti aventi voto deliberativo.
1. Il Comitato delibera validamente quando almeno tutti i rappresentanti delle Parti contraenti aventi voto deliberativo salvo uno sono presenti.
2. Se questo quorum non e' raggiunto, la deliberazione e' rimandata ad una seduta ulteriore, che forma oggetto di una nuova convocazione e che dovra' aver luogo non prima di dieci giorni dopo la precedente. Per la seconda deliberazione, il quorum richiesto e' almeno della meta' dei rappresentanti aventi voto deliberativo.
Art. 6
Articolo 6
1. Il Comitato elabora il suo regolamento interno, che stabilisce in particolare le regole che governano l'elezione di un Presidente e di un Vice-Presidente, nonche' la nomina di un Segretario.
2. Il regolamento comporta disposizioni relative alle incompatibilita'. Esso prevede inoltre che le convocazioni alle sedute siano inviate per lettera, o in caso di urgenza, per telegramma e che includano l'ordine del giorno.
3. Il regolamento e' sottoposto all'approvazione della Commissione.
1. Il Comitato elabora il suo regolamento interno, che stabilisce in particolare le regole che governano l'elezione di un Presidente e di un Vice-Presidente, nonche' la nomina di un Segretario.
2. Il regolamento comporta disposizioni relative alle incompatibilita'. Esso prevede inoltre che le convocazioni alle sedute siano inviate per lettera, o in caso di urgenza, per telegramma e che includano l'ordine del giorno.
3. Il regolamento e' sottoposto all'approvazione della Commissione.
Art. 7
Articolo 7
1. Il Comitato delibera sull'organizzazione dell'Agenzia che deve essere proposta dal Direttore Generale.
2. Esso tuttavia sottopone all'approvazione della Commissione i provvedimenti da prendere in applicazione del paragrafo 5 dell'articolo 2 precedente.
1. Il Comitato delibera sull'organizzazione dell'Agenzia che deve essere proposta dal Direttore Generale.
2. Esso tuttavia sottopone all'approvazione della Commissione i provvedimenti da prendere in applicazione del paragrafo 5 dell'articolo 2 precedente.
Art. 8
Articolo 8
Il Comitato rende conto ogni anno alla Commissione delle attivita' e della situazione finanziaria dell'Organizzazione.
Il Comitato rende conto ogni anno alla Commissione delle attivita' e della situazione finanziaria dell'Organizzazione.
Art. 9
Articolo 9
1. Il Comitato elabora programmi di investimento e di lavori vertenti su piu' anni a domanda della Commissione. Essi sono sottoposti all'approvazione di quest'ultima.
2. In particolare in vista di sottoporli all'approvazione della Commissione che delibera in conformita' alla Convenzione, il Comitato:
(a) prepara il programma dei compiti previsto ai commi (a), (e), (f) e (j) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione;
(b) elabora gli obiettivi comuni a lungo termine previsti al comma (b) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione;
(c) studia i programmi di ricerca e di sviluppo previsti al comma (g) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione;
(d) elabora i piani comuni a medio termine previsti al (c) del par. 1 dell'art. 2 della Convenzione, nonche' le politiche comuni in materia di sistema a terra e a bordo e di formazione del personale di cui al (d) del par. 1 di detto articolo;
(e) adotta gli accordi previsti all'articolo 2 della Convenzione; (f) procede agli studi previsti ai commi (h) ed (i) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione.
3. Il Comitato prende, entro i limiti della delega eventualmente fatta dalla Commissione in attuazione del paragrafo 3 dell'articolo 11 della Convenzione, la decisione di iniziare negoziati in vista della conclusione di accordi previsti all'articolo 2 della Convenzione ed approva, se del caso, gli accordi negoziati.
1. Il Comitato elabora programmi di investimento e di lavori vertenti su piu' anni a domanda della Commissione. Essi sono sottoposti all'approvazione di quest'ultima.
2. In particolare in vista di sottoporli all'approvazione della Commissione che delibera in conformita' alla Convenzione, il Comitato:
(a) prepara il programma dei compiti previsto ai commi (a), (e), (f) e (j) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione;
(b) elabora gli obiettivi comuni a lungo termine previsti al comma (b) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione;
(c) studia i programmi di ricerca e di sviluppo previsti al comma (g) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione;
(d) elabora i piani comuni a medio termine previsti al (c) del par. 1 dell'art. 2 della Convenzione, nonche' le politiche comuni in materia di sistema a terra e a bordo e di formazione del personale di cui al (d) del par. 1 di detto articolo;
(e) adotta gli accordi previsti all'articolo 2 della Convenzione; (f) procede agli studi previsti ai commi (h) ed (i) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione.
3. Il Comitato prende, entro i limiti della delega eventualmente fatta dalla Commissione in attuazione del paragrafo 3 dell'articolo 11 della Convenzione, la decisione di iniziare negoziati in vista della conclusione di accordi previsti all'articolo 2 della Convenzione ed approva, se del caso, gli accordi negoziati.
Art. 10
Articolo 10
Il Comitato elabora e sottopone all'approvazione della Commissione:
- un regolamento per le gare di appalto e la stipula di contratti relativi alla fornitura di beni e di servizi all'Organizzazione, nonche' le condizioni che governano tali contratti;
- il capitolato delle disposizioni generali applicabili ai contratti relativi alla fornitura di servizi da parte dell'organizzazione.
Il Comitato elabora e sottopone all'approvazione della Commissione:
- un regolamento per le gare di appalto e la stipula di contratti relativi alla fornitura di beni e di servizi all'Organizzazione, nonche' le condizioni che governano tali contratti;
- il capitolato delle disposizioni generali applicabili ai contratti relativi alla fornitura di servizi da parte dell'organizzazione.
Art. 11
Articolo 11
Il Comitato elabora e sottopone all'approvazione della Commissione, il regolamento finanziario che stabilisce in particolare le procedure contabili da seguire in materia di entrate e di spese, le condizioni che regolamentano il versamento dei contributi nazionali nonche' le condizioni per contrarre prestiti da parte dell'Organizzazione.
Il Comitato elabora e sottopone all'approvazione della Commissione, il regolamento finanziario che stabilisce in particolare le procedure contabili da seguire in materia di entrate e di spese, le condizioni che regolamentano il versamento dei contributi nazionali nonche' le condizioni per contrarre prestiti da parte dell'Organizzazione.
Art. 12
Articolo 12
1. Il Comitato elabora e sottopone all'approvazione della Commissione lo statuto amministrativo del personale dell'Agenzia:
- esso include in particolare disposizioni relative alla nazionalita' del personale, alle tabelle dei trattamenti alle pensioni, alle incompatibilita', al segreto professionale, e alla continuita' del servizio,
- precisa gli impieghi che non possono essere cumulati con nessun altro senza autorizzazione speciale del Direttore Generale.
2. Il Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro e' solo competente per giudicare controversie che oppongono l'Organizzazione ed il personale dell'Agenzia, ad esclusione di ogni altra giurisdizione nazionale o internazionale.
1. Il Comitato elabora e sottopone all'approvazione della Commissione lo statuto amministrativo del personale dell'Agenzia:
- esso include in particolare disposizioni relative alla nazionalita' del personale, alle tabelle dei trattamenti alle pensioni, alle incompatibilita', al segreto professionale, e alla continuita' del servizio,
- precisa gli impieghi che non possono essere cumulati con nessun altro senza autorizzazione speciale del Direttore Generale.
2. Il Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro e' solo competente per giudicare controversie che oppongono l'Organizzazione ed il personale dell'Agenzia, ad esclusione di ogni altra giurisdizione nazionale o internazionale.
Art. 13
Articolo 13
1. L'Agenzia e' abilitata a reclutare direttamente il personale solo se le Parti contraenti non sono in grado di mettere a sua disposizione personale qualificato. Tuttavia , l'Agenzia puo' convenire con Stati non membri dell'Organizzazione di utilizzare personale qualificato di questi Stati nell'ambito di applicazione degli accordi previsti ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 della Convenzione.
2. Durante tutto il tempo del suo impiego da parte dell'Agenzia, il personale fornito dalle amministrazioni nazionali e' soggetto allo statuto che governa il personale dell'Agenzia, senza pregiudizio del mantenimento dei vantaggi di carriera garantiti dai regolamenti nazionali.
3. Il personale fornito da una amministrazione nazionale puo' sempre essere rimesso a disposizione della stessa, senza che questa misura rivesta carattere disciplinare.
1. L'Agenzia e' abilitata a reclutare direttamente il personale solo se le Parti contraenti non sono in grado di mettere a sua disposizione personale qualificato. Tuttavia , l'Agenzia puo' convenire con Stati non membri dell'Organizzazione di utilizzare personale qualificato di questi Stati nell'ambito di applicazione degli accordi previsti ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 della Convenzione.
2. Durante tutto il tempo del suo impiego da parte dell'Agenzia, il personale fornito dalle amministrazioni nazionali e' soggetto allo statuto che governa il personale dell'Agenzia, senza pregiudizio del mantenimento dei vantaggi di carriera garantiti dai regolamenti nazionali.
3. Il personale fornito da una amministrazione nazionale puo' sempre essere rimesso a disposizione della stessa, senza che questa misura rivesta carattere disciplinare.
Art. 14
Articolo 14
1. Il Comitato prende le sue decisioni a maggioranza ponderata:
2. Per maggioranza ponderata s'intende piu' della meta' dei voti espressi, rimanendo inteso che:
- questi voti sono attribuiti in base alla ponderazione prevista all'art. 8 della Convenzione;
- questi voti rappresentano la maggioranza delle Parti contraenti votanti.
3. In caso di ripartizione pari dei voti, il Presidente decide sia di procedere ad un secondo scrutinio durante la medesima seduta, sia di iscrivere la proposta all'ordine del giorno di una nuova seduta di cui fissa la data. Se la ripartizione dei voti si rinnova nel corso della nuova seduta, il voto del Presidente e' predominante.
1. Il Comitato prende le sue decisioni a maggioranza ponderata:
2. Per maggioranza ponderata s'intende piu' della meta' dei voti espressi, rimanendo inteso che:
- questi voti sono attribuiti in base alla ponderazione prevista all'art. 8 della Convenzione;
- questi voti rappresentano la maggioranza delle Parti contraenti votanti.
3. In caso di ripartizione pari dei voti, il Presidente decide sia di procedere ad un secondo scrutinio durante la medesima seduta, sia di iscrivere la proposta all'ordine del giorno di una nuova seduta di cui fissa la data. Se la ripartizione dei voti si rinnova nel corso della nuova seduta, il voto del Presidente e' predominante.
Art. 15
Articolo 15
1. Il Direttore Generale e' nominato per una durata di cinque anni dal Comitato deliberante alle condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 14, sotto riserva che la maggioranza calcolata in conformita' con tale paragrafo di detto articolo raggiunga il 70% dei voti ponderati espressi. Il suo mandato e' rinnovabile alle stesse condizioni.
2. Egli rappresenta l'Organizzazione in giustizia ed in tutti gli atti della vita civile.
3. Inoltre, in conformita' con la politica generale stabilita dal Comitato e dalla Commissione, il Direttore Generale:
(a) vigila sull'efficacia dell'Agenzia;
(b) nomina i membri del personale e pone fine ai loro servizi alle condizioni previste allo statuto amministrativo del personale;
(c) contrae i prestiti la cui durata non sia superiore ad un anno, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario e nei limiti stabiliti a tal fine dalla Commissione;
(d) stipula i contratti di fornitura e di vendita di beni e servizi alle condizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10 e nei limiti stabiliti a tal fine dalla Commissione.
4. Il Direttore Generale adempie a queste funzioni senza riferirne precedentemente al Comitato, ma tiene comunque quest'ultimo informato di ogni provvedimento preso in virtu' dei suddetti poteri.
5. Il Comitato determina le condizioni alle quali il Direttore Generale e' sostituito in caso di impedimento.
1. Il Direttore Generale e' nominato per una durata di cinque anni dal Comitato deliberante alle condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 14, sotto riserva che la maggioranza calcolata in conformita' con tale paragrafo di detto articolo raggiunga il 70% dei voti ponderati espressi. Il suo mandato e' rinnovabile alle stesse condizioni.
2. Egli rappresenta l'Organizzazione in giustizia ed in tutti gli atti della vita civile.
3. Inoltre, in conformita' con la politica generale stabilita dal Comitato e dalla Commissione, il Direttore Generale:
(a) vigila sull'efficacia dell'Agenzia;
(b) nomina i membri del personale e pone fine ai loro servizi alle condizioni previste allo statuto amministrativo del personale;
(c) contrae i prestiti la cui durata non sia superiore ad un anno, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario e nei limiti stabiliti a tal fine dalla Commissione;
(d) stipula i contratti di fornitura e di vendita di beni e servizi alle condizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10 e nei limiti stabiliti a tal fine dalla Commissione.
4. Il Direttore Generale adempie a queste funzioni senza riferirne precedentemente al Comitato, ma tiene comunque quest'ultimo informato di ogni provvedimento preso in virtu' dei suddetti poteri.
5. Il Comitato determina le condizioni alle quali il Direttore Generale e' sostituito in caso di impedimento.
Art. 16
Articolo 16
1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia debbono essere oggetto di previsioni per ogni bilancio di esercizio.
2. Il bilancio deve essere equilibrato in entrate ed in spese. Le entrate e le spese dell'Agenzia relative ai centri di ricerca e di sperimentazioni, scuole ed ogni altro organismo creato in applicazione del paragrafo 5 dell'articolo 2 di cui sopra sono dettagliate in un rendiconto a parte.
3. Il regolamento finanziario previsto all'articolo 11 di cui sopra determina le condizioni di previsione, di esecuzione e di controllo delle entrate e spese sotto riserva delle disposizioni dei presenti Statuti.
1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia debbono essere oggetto di previsioni per ogni bilancio di esercizio.
2. Il bilancio deve essere equilibrato in entrate ed in spese. Le entrate e le spese dell'Agenzia relative ai centri di ricerca e di sperimentazioni, scuole ed ogni altro organismo creato in applicazione del paragrafo 5 dell'articolo 2 di cui sopra sono dettagliate in un rendiconto a parte.
3. Il regolamento finanziario previsto all'articolo 11 di cui sopra determina le condizioni di previsione, di esecuzione e di controllo delle entrate e spese sotto riserva delle disposizioni dei presenti Statuti.
Art. 17
Articolo 17
1. L'esercizio di bilancio va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Le previsioni per ogni esercizio di bilancio sono sottoposte dal Comitato all'approvazione della Commissione al piu' tardi il 31 ottobre di ciascun anno.
1. L'esercizio di bilancio va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Le previsioni per ogni esercizio di bilancio sono sottoposte dal Comitato all'approvazione della Commissione al piu' tardi il 31 ottobre di ciascun anno.
Art. 18
Articolo 18
Il Comitato sottopone all'approvazione della Commissione delle proposte sulle modalita' di presentazione del bilancio e l'unita' di conto da utilizzare.
Il Comitato sottopone all'approvazione della Commissione delle proposte sulle modalita' di presentazione del bilancio e l'unita' di conto da utilizzare.
Art. 19
Articolo 19
1. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 in appresso, i contributi annui di ciascuna Parte contraente sono, per ciascun esercizio, determinati in base alla formula di ripartizione in appresso:
(a) una prima frazione, a concorrenza del 30% del contributo, e' calcolata in proporzione all'importanza del Prodotto nazionale lordo della Parte contraente cosi' come e' definita' al paragrafo 3 in appresso;
(b) una seconda frazione, a concorrenza del 70% del contributo, e' calcolata in proporzione al valore del costo base per l'utilizzo delle infrastrutture per l'assistenza in rotta della parte contrante cosi' come e' definita al paragrafo 4 successivo.
2. Nessuna Parte Contraente e' tenuta a versare, per un dato esercizio di bilancio, un contributo superiore al 30% dell'importo globale dei contributi delle Parti contraenti. Se il contributo di una delle Parti contraenti calcolato in conformita' con il paragrafo 1 precedente supera il 30% l'eccedenza sara' ripartita tra le altre Parti contraenti in base alle regole fissate in detto paragrafo.
3. Il prodotto nazionale lordo considerato e' quello risultante dalle statistiche stabilite dall'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo economico - o in mancanza da ogni organismo che offra garanzie equivalenti e designato in virtu' di una decisione della Commissione - calcolando la media aritmetica degli ultimi tre anni per i quali queste statistiche sono disponibili. Si tratta del Prodotto nazionale lordo al costo dei fattori ed ai prezzi correnti espressi in unita' di conto europee.
4. La base imponibile dei canoni di rotta che viene considerata e' quella stabilita per il penultimo anno precedente l'esercizio di bilancio in questione.
1. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 in appresso, i contributi annui di ciascuna Parte contraente sono, per ciascun esercizio, determinati in base alla formula di ripartizione in appresso:
(a) una prima frazione, a concorrenza del 30% del contributo, e' calcolata in proporzione all'importanza del Prodotto nazionale lordo della Parte contraente cosi' come e' definita' al paragrafo 3 in appresso;
(b) una seconda frazione, a concorrenza del 70% del contributo, e' calcolata in proporzione al valore del costo base per l'utilizzo delle infrastrutture per l'assistenza in rotta della parte contrante cosi' come e' definita al paragrafo 4 successivo.
2. Nessuna Parte Contraente e' tenuta a versare, per un dato esercizio di bilancio, un contributo superiore al 30% dell'importo globale dei contributi delle Parti contraenti. Se il contributo di una delle Parti contraenti calcolato in conformita' con il paragrafo 1 precedente supera il 30% l'eccedenza sara' ripartita tra le altre Parti contraenti in base alle regole fissate in detto paragrafo.
3. Il prodotto nazionale lordo considerato e' quello risultante dalle statistiche stabilite dall'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo economico - o in mancanza da ogni organismo che offra garanzie equivalenti e designato in virtu' di una decisione della Commissione - calcolando la media aritmetica degli ultimi tre anni per i quali queste statistiche sono disponibili. Si tratta del Prodotto nazionale lordo al costo dei fattori ed ai prezzi correnti espressi in unita' di conto europee.
4. La base imponibile dei canoni di rotta che viene considerata e' quella stabilita per il penultimo anno precedente l'esercizio di bilancio in questione.
Art. 20
Articolo 20
1. L'organizzazione puo' prendere a prestito sui mercati finanziari internazionali le risorse necessarie all'adempimento dei suoi compiti.
2. L'organizzazione puo' contrarre prestiti sui mercati finanziari di una Parte contraente nel quadro della legislazione nazionale applicabile all'emissione di prestiti interni, o in mancanza di tale legislazione con l'accordo della Parte contraente.
3. Il regolamento finanziario stabilisce le procedure in base alle quali l'organizzazione contrae e rimborsa i prestiti.
4. Ciascun bilancio fissa l'importo massimo che l'Organizzazione puo' prendere a prestito durante l'anno coperto dal bilancio.
5. Nei settori coperti dal presente articolo, l'Organizzazione agisce in accordo con le autorita' competenti delle Parti contraenti o con la loro banca di emissione.
1. L'organizzazione puo' prendere a prestito sui mercati finanziari internazionali le risorse necessarie all'adempimento dei suoi compiti.
2. L'organizzazione puo' contrarre prestiti sui mercati finanziari di una Parte contraente nel quadro della legislazione nazionale applicabile all'emissione di prestiti interni, o in mancanza di tale legislazione con l'accordo della Parte contraente.
3. Il regolamento finanziario stabilisce le procedure in base alle quali l'organizzazione contrae e rimborsa i prestiti.
4. Ciascun bilancio fissa l'importo massimo che l'Organizzazione puo' prendere a prestito durante l'anno coperto dal bilancio.
5. Nei settori coperti dal presente articolo, l'Organizzazione agisce in accordo con le autorita' competenti delle Parti contraenti o con la loro banca di emissione.
Art. 21
Articolo 21
Il bilancio puo' essere riveduto in corso di esercizio, qualora le circostanze lo esigano, in base alle modalita' previste per la sua determinazione ed approvazione.
Il bilancio puo' essere riveduto in corso di esercizio, qualora le circostanze lo esigano, in base alle modalita' previste per la sua determinazione ed approvazione.
Art. 22
Articolo 22
1. I conti dell'insieme delle entrate e delle spese del bilancio sono esaminati ciascun anno da una commissione di controllo composta da due funzionari specializzati appartenenti alle amministrazioni delle Parti contraenti. Questi funzionari che debbono essere di nazionalita' diversa, sono nominati dalla Commissione su proposta del Comitato in conformita' con il comma (b) del paragrafo 2 dell'articolo 6 della Convenzione. Le spese relative alla commissione di controllo sono a carico dell'Organizzazione.
2. La verifica, che ha luogo su documentazione e se del caso sul posto, ha per oggetto di constatare la regolarita' delle entrate e delle spese e di accertare la buona gestione finanziaria. La Commissione di controllo invia un rapporto alla Commissione dopo la chiusura di ciascun esercizio.
1. I conti dell'insieme delle entrate e delle spese del bilancio sono esaminati ciascun anno da una commissione di controllo composta da due funzionari specializzati appartenenti alle amministrazioni delle Parti contraenti. Questi funzionari che debbono essere di nazionalita' diversa, sono nominati dalla Commissione su proposta del Comitato in conformita' con il comma (b) del paragrafo 2 dell'articolo 6 della Convenzione. Le spese relative alla commissione di controllo sono a carico dell'Organizzazione.
2. La verifica, che ha luogo su documentazione e se del caso sul posto, ha per oggetto di constatare la regolarita' delle entrate e delle spese e di accertare la buona gestione finanziaria. La Commissione di controllo invia un rapporto alla Commissione dopo la chiusura di ciascun esercizio.
Art. 23
Articolo 23
1. I servizi dell'Agenzia possono, dietro richiesta della Commissione agente di sua iniziativa o dietro richiesta del Comitato o del Direttore Generale essere oggetto di ispezioni amministrative e tecniche.
2. Queste ispezioni sono effettuate da agenti appartenenti alle amministrazioni delle Parti contraenti. Ciascuna commissione di ispezione e' composta da almeno due persone di nazionalita' diversa.
Ogni missione di ispezione deve comprendere, per quanto possibile, una persona avente partecipato ad una precedente ispezione.
1. I servizi dell'Agenzia possono, dietro richiesta della Commissione agente di sua iniziativa o dietro richiesta del Comitato o del Direttore Generale essere oggetto di ispezioni amministrative e tecniche.
2. Queste ispezioni sono effettuate da agenti appartenenti alle amministrazioni delle Parti contraenti. Ciascuna commissione di ispezione e' composta da almeno due persone di nazionalita' diversa.
Ogni missione di ispezione deve comprendere, per quanto possibile, una persona avente partecipato ad una precedente ispezione.
Art. 24
Articolo 24
Il Comitato determina le lingue di lavoro dell'Agenzia.
Il Comitato determina le lingue di lavoro dell'Agenzia.
Art. 25
Articolo 25
L'agenzia procede alle pubblicazioni necessarie al suo funzionamento.
L'agenzia procede alle pubblicazioni necessarie al suo funzionamento.
Art. 26
Articolo 26
Il Comitato sottopone all'approvazione della Commissione ogni modifica agli Statuti che appaia necessaria a detto Comitato, sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 32 della Convenzione.
Il Comitato sottopone all'approvazione della Commissione ogni modifica agli Statuti che appaia necessaria a detto Comitato, sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 32 della Convenzione.
Annesso 3
Art. 1
ANNESSO 3
Disposizioni transitorie relative al passaggio del regime della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960 al regime della Convenzione emendata dal presente Protocollo.
Articolo 1
Definizioni
Nel presente Annesso:
l'espressione "sette Stati" indica la Repubblica Federale di Germania, il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, l'Irlanda, il Gran-Ducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi;
- l'espressione "quattro Stati" indica la Repubblica Federale di Germania, il Regno del Belgio, il Gran-Ducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi;
- l'espressione "periodo transitorio" indica il periodo che si estende dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo fino al momento in cui la Commissione avra', ad unanimita' dei sette Stati, e su proposta dei quattro Stati, convenuto una soluzione sull'avvenire del Centro di Maastricht e deciso la sua attuazione.
Disposizioni transitorie relative al passaggio del regime della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960 al regime della Convenzione emendata dal presente Protocollo.
Articolo 1
Definizioni
Nel presente Annesso:
l'espressione "sette Stati" indica la Repubblica Federale di Germania, il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, l'Irlanda, il Gran-Ducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi;
- l'espressione "quattro Stati" indica la Repubblica Federale di Germania, il Regno del Belgio, il Gran-Ducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi;
- l'espressione "periodo transitorio" indica il periodo che si estende dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo fino al momento in cui la Commissione avra', ad unanimita' dei sette Stati, e su proposta dei quattro Stati, convenuto una soluzione sull'avvenire del Centro di Maastricht e deciso la sua attuazione.
Art. 2
Articolo 2
Centro di controllo di Maastricht
1. Le seguenti disposizioni del presente articolo sono applicabili durante il periodo transitorio.
2. (a) Il Centro di controllo di Maastricht, compreso il suo personale, dimora sotto la responsabilita' dell'Organizzazione che ne conserva la proprieta'.
(b) Il Centro continua ad assicurare i servizi, della circolazione aerea nello spazio aereo che le e' stato affidato in applicazione della Convenzione del 13 dicembre 1960. Nell'esercizio di queste funzioni, l'Organizzazione applica le disposizioni dei paragrafi da 10 a 15 del presente articolo.
(c) Le spese di esercizio inerenti a tali funzioni sono sostenute dai quattro Stati secondo una chiave di ripartizione da convenirsi tra di loro.
3. I sette Stati contribuiscono ai costi degli investimenti del Centro di Maastricht, approvati prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, proporzionalmente all'importanza rispettiva dei loro prodotti nazionali lordi definiti al paragrafo 3 dell'articolo 19 dell'Annesso 1.
4. (a) Il contributo dei sette Stati sulla base di cui al paragrafo 3 e' limitato al finanziamento dei nuovi investimenti di Maastricht che sono necessari per mantenere il livello delle installazioni e dei servizi approvati fino alla data di entrata in vigore del presente Protocollo o per preservare il livello di sicurezza.
(b) In deroga all'articolo 7 della Convenzione, le decisioni relative a questi investimenti sono adottate dal Comitato e dalla Commissione a maggioranza di voti dei sette Stati, rimanendo inteso:
- che questi voti sono attribuiti tenendo conto della ponderazione prevista nella tabella di cui al capoverso seguente,
- e che questi voti debbono rappresentare almeno cinque Stati su sette.
(c) La tabella di ponderazione di cui al comma (b) precedente e' la seguente:
TABELLA DI PONDERAZIONE
PRODOTTO NAZIONALE LORDO valutato al costo dei fattori ed in prezzi correnti in miliardi di franchi francesi
Numero di voti
Inferiore a 10 1
Da 10 incluso a 20 escluso .................................... 2
Da 20 incluso a 30 escluso .................................... 3
Da 30 incluso a 46 2/3 escluso ................................ 4
Da 46 2/3 incluso a 63 1/3 escluso ............................ 5
Da 63 1/3 incluso a 80 escluso ................................ 6
Da 80 incluso a 110 escluso ................................... 7
Da 110 incluso a 140 escluso .................................. 8
Da 140 incluso a 200 escluso .................................. 9
Da 200 incluso a 260 escluso .................................. 10
Da 260 incluso a 320 escluso .................................. 11
Da 320 incluso a 380 escluso .................................. 12
e cosi' i seguito in ragione di un voto in piu' per lotto o parte di lotto supplementare di 60 miliardi di franchi francesi.
5. Una somma equivalente alle entrate provenienti dai canoni di rotta relativi agli importi di ammortamento: annuali compresi gli oneri di interesse a titolo della spese in capitale effettuate al Centro di Mastricht e' a carico dei quattro Stati in base ad una chiave di ripartizione da convenirsi tra di loro. Questa somma e' riversata ai sette Stati in proporzione alla media dei loro contributi ai bilanci di investimento degli anni da 1974 a 1980 per gli investimenti finanziati prima del 31 dicembre 1980 ed ai loro contributi effettivi per gli investimenti finanziati dopo questa data.
6. (a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo le installazioni radar nonche' le stazioni emittenti e di ricezione, che sono parte integrante del sistema del Centro di Maastricht e che sono utilizzate per assicurare i servizi della circolazione aerea, divengono proprieta' degli Stati in cui sono installate.
(b) Questi Stati le acquistano al loro valore non ammortizzato a questa data. Il prodotto della vendita e' ripartito tra i sette Stati proporzionalmente alla media dei loro contributi ai bilanci d'investimento degli anni da 1974 a 1980 per gli investimenti finanziati anteriormente al 31 dicembre 1980 ed ai loro contributi effettivi per gli investimenti finanziati dopo questa data.
7. Continuano ad essere messi a disposizione delle autorita' militari della Repubblica federale di Germania, le installazioni, equipaggiamenti e servizi tecnici di cui beneficiano in virtu' dell'Accordo relativo alla installazione congiunta delle unita' dell'Aeronautica tedesca nel Centro di Maastricht, stipulato il 3 novembre 1977 tra il Governo della Repubblica Federale e EUROCONTROL.
8. Le spese iscritte nel bilancio dell'Organizzazione relative ai costi di investimento del Centro di Mastricht e che sono a carico dei sette Stati figurano in un annesso di bilancio particolare.
9. Le spese iscritte nel bilancio annuale dell'Organizzazione relative ai costi di funzionamento e di manutenzione del Centro di Maastricht e che sono a carico dei quattro Stati figurano in un annesso di bilancio speciale.
10. Le Parti contraenti adottano nell'ambito della loro competenza ed in particolare per quanto concerne l'assegnazione delle frequenze radio-elettriche, i provvedimenti necessari affinche' l'Organizzazione possa effettuare ogni operazione corrispondente alle sue finalita'.
11. (a) Per l'esercizio del suo mandato, l'Agenzia applica al controllo della circolazione aerea i regolamenti in vigore sui territori delle Parti contraenti e negli spazi aerei per i quali i servizi della circolazione aerea sono loro affidati in virtu' degli accordi internazionali di cui sono parti.
(b) In caso di difficolta' nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma (a) precedente, l'Agenzia ne informa la Commissione la quale raccomanda alle Parti contraenti ogni provvedimento utile.
12. Ai fini dell'esercizio del proprio mandato, e nei limiti dei diritti conferiti ai servizi della circolazione aerea, l'Agenzia da ai comandanti di aeronavi ogni istruzione necessaria. Essi sono tenuti ad attenervisi, tranne i casi di forza maggiore previsti nei regolamenti di cui al paragrafo 11 precedente.
13. Le infrazioni alla regolamentazione della navigazione aerea commesse nello spazio in cui i servizi della circolazione aerea sono stati affidati all'Agenzia sono constatate in processi verbali da agenti a tal fine incaricati dall'Agenzia, senza pregiudizio del diritto riconosciuto dalle legislazioni nazionali agli agenti delle Parti contraenti di verbalizzare infrazioni di analoga natura. I processi verbali di cui sopra hanno davanti ai Tribunali nazionali lo stesso valore di quelli redatti dagli agenti nazionali qualificati a constatare infrazioni di analoga natura.
14. Gli accordi internazionali e le regolamentazioni nazionali relative all'accesso, al sorvolo ed alla sicurezza del territorio delle Parti contraenti sono vincolanti per l'Agenzia, che prende ogni provvedimento necessario alla loro applicazione.
15. Per consentire alle Parti contraenti di controllare l'applicazione dei regolamenti nazionali e degli accordi internazionali, l'Agenzia e' tenuta a dare alle Parti contraenti che ne fanno richiesta ogni informazione relativa alle aeronavi di cui e' venuta a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.
Centro di controllo di Maastricht
1. Le seguenti disposizioni del presente articolo sono applicabili durante il periodo transitorio.
2. (a) Il Centro di controllo di Maastricht, compreso il suo personale, dimora sotto la responsabilita' dell'Organizzazione che ne conserva la proprieta'.
(b) Il Centro continua ad assicurare i servizi, della circolazione aerea nello spazio aereo che le e' stato affidato in applicazione della Convenzione del 13 dicembre 1960. Nell'esercizio di queste funzioni, l'Organizzazione applica le disposizioni dei paragrafi da 10 a 15 del presente articolo.
(c) Le spese di esercizio inerenti a tali funzioni sono sostenute dai quattro Stati secondo una chiave di ripartizione da convenirsi tra di loro.
3. I sette Stati contribuiscono ai costi degli investimenti del Centro di Maastricht, approvati prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, proporzionalmente all'importanza rispettiva dei loro prodotti nazionali lordi definiti al paragrafo 3 dell'articolo 19 dell'Annesso 1.
4. (a) Il contributo dei sette Stati sulla base di cui al paragrafo 3 e' limitato al finanziamento dei nuovi investimenti di Maastricht che sono necessari per mantenere il livello delle installazioni e dei servizi approvati fino alla data di entrata in vigore del presente Protocollo o per preservare il livello di sicurezza.
(b) In deroga all'articolo 7 della Convenzione, le decisioni relative a questi investimenti sono adottate dal Comitato e dalla Commissione a maggioranza di voti dei sette Stati, rimanendo inteso:
- che questi voti sono attribuiti tenendo conto della ponderazione prevista nella tabella di cui al capoverso seguente,
- e che questi voti debbono rappresentare almeno cinque Stati su sette.
(c) La tabella di ponderazione di cui al comma (b) precedente e' la seguente:
TABELLA DI PONDERAZIONE
PRODOTTO NAZIONALE LORDO valutato al costo dei fattori ed in prezzi correnti in miliardi di franchi francesi
Numero di voti
Inferiore a 10 1
Da 10 incluso a 20 escluso .................................... 2
Da 20 incluso a 30 escluso .................................... 3
Da 30 incluso a 46 2/3 escluso ................................ 4
Da 46 2/3 incluso a 63 1/3 escluso ............................ 5
Da 63 1/3 incluso a 80 escluso ................................ 6
Da 80 incluso a 110 escluso ................................... 7
Da 110 incluso a 140 escluso .................................. 8
Da 140 incluso a 200 escluso .................................. 9
Da 200 incluso a 260 escluso .................................. 10
Da 260 incluso a 320 escluso .................................. 11
Da 320 incluso a 380 escluso .................................. 12
e cosi' i seguito in ragione di un voto in piu' per lotto o parte di lotto supplementare di 60 miliardi di franchi francesi.
5. Una somma equivalente alle entrate provenienti dai canoni di rotta relativi agli importi di ammortamento: annuali compresi gli oneri di interesse a titolo della spese in capitale effettuate al Centro di Mastricht e' a carico dei quattro Stati in base ad una chiave di ripartizione da convenirsi tra di loro. Questa somma e' riversata ai sette Stati in proporzione alla media dei loro contributi ai bilanci di investimento degli anni da 1974 a 1980 per gli investimenti finanziati prima del 31 dicembre 1980 ed ai loro contributi effettivi per gli investimenti finanziati dopo questa data.
6. (a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo le installazioni radar nonche' le stazioni emittenti e di ricezione, che sono parte integrante del sistema del Centro di Maastricht e che sono utilizzate per assicurare i servizi della circolazione aerea, divengono proprieta' degli Stati in cui sono installate.
(b) Questi Stati le acquistano al loro valore non ammortizzato a questa data. Il prodotto della vendita e' ripartito tra i sette Stati proporzionalmente alla media dei loro contributi ai bilanci d'investimento degli anni da 1974 a 1980 per gli investimenti finanziati anteriormente al 31 dicembre 1980 ed ai loro contributi effettivi per gli investimenti finanziati dopo questa data.
7. Continuano ad essere messi a disposizione delle autorita' militari della Repubblica federale di Germania, le installazioni, equipaggiamenti e servizi tecnici di cui beneficiano in virtu' dell'Accordo relativo alla installazione congiunta delle unita' dell'Aeronautica tedesca nel Centro di Maastricht, stipulato il 3 novembre 1977 tra il Governo della Repubblica Federale e EUROCONTROL.
8. Le spese iscritte nel bilancio dell'Organizzazione relative ai costi di investimento del Centro di Mastricht e che sono a carico dei sette Stati figurano in un annesso di bilancio particolare.
9. Le spese iscritte nel bilancio annuale dell'Organizzazione relative ai costi di funzionamento e di manutenzione del Centro di Maastricht e che sono a carico dei quattro Stati figurano in un annesso di bilancio speciale.
10. Le Parti contraenti adottano nell'ambito della loro competenza ed in particolare per quanto concerne l'assegnazione delle frequenze radio-elettriche, i provvedimenti necessari affinche' l'Organizzazione possa effettuare ogni operazione corrispondente alle sue finalita'.
11. (a) Per l'esercizio del suo mandato, l'Agenzia applica al controllo della circolazione aerea i regolamenti in vigore sui territori delle Parti contraenti e negli spazi aerei per i quali i servizi della circolazione aerea sono loro affidati in virtu' degli accordi internazionali di cui sono parti.
(b) In caso di difficolta' nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma (a) precedente, l'Agenzia ne informa la Commissione la quale raccomanda alle Parti contraenti ogni provvedimento utile.
12. Ai fini dell'esercizio del proprio mandato, e nei limiti dei diritti conferiti ai servizi della circolazione aerea, l'Agenzia da ai comandanti di aeronavi ogni istruzione necessaria. Essi sono tenuti ad attenervisi, tranne i casi di forza maggiore previsti nei regolamenti di cui al paragrafo 11 precedente.
13. Le infrazioni alla regolamentazione della navigazione aerea commesse nello spazio in cui i servizi della circolazione aerea sono stati affidati all'Agenzia sono constatate in processi verbali da agenti a tal fine incaricati dall'Agenzia, senza pregiudizio del diritto riconosciuto dalle legislazioni nazionali agli agenti delle Parti contraenti di verbalizzare infrazioni di analoga natura. I processi verbali di cui sopra hanno davanti ai Tribunali nazionali lo stesso valore di quelli redatti dagli agenti nazionali qualificati a constatare infrazioni di analoga natura.
14. Gli accordi internazionali e le regolamentazioni nazionali relative all'accesso, al sorvolo ed alla sicurezza del territorio delle Parti contraenti sono vincolanti per l'Agenzia, che prende ogni provvedimento necessario alla loro applicazione.
15. Per consentire alle Parti contraenti di controllare l'applicazione dei regolamenti nazionali e degli accordi internazionali, l'Agenzia e' tenuta a dare alle Parti contraenti che ne fanno richiesta ogni informazione relativa alle aeronavi di cui e' venuta a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 3
Articolo 3
Centro di controllo di Karlsruhe
Alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, la Repubblica Federale di Germania diviene proprietaria del Centro di controllo di Karlsruhe, che essa acquista al suo valore non ammortizzato a questa data. Il prodotto della vendita e' diviso tra i sette Stati in proporzione alla media dei loro contributi ai bilanci di investimento degli anni da 1974 a 1980 per gli investimenti finanziati prima del 31 dicembre 1980 ed ai loro contributi effettivi per gli investimenti finanziati dopo questa data.
Centro di controllo di Karlsruhe
Alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, la Repubblica Federale di Germania diviene proprietaria del Centro di controllo di Karlsruhe, che essa acquista al suo valore non ammortizzato a questa data. Il prodotto della vendita e' diviso tra i sette Stati in proporzione alla media dei loro contributi ai bilanci di investimento degli anni da 1974 a 1980 per gli investimenti finanziati prima del 31 dicembre 1980 ed ai loro contributi effettivi per gli investimenti finanziati dopo questa data.
Art. 4
Articolo 4
Installazioni impiantate in Irlanda.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, l'Irlanda diviene proprietaria del Centro di controllo di Shannon, dell'impianto di radar secondario, e delle stazioni radiotelefoniche del Monte Gabriel, nonche' dell'impianto di radar secondario di Woodcock Hill. Nei quattro anni successivi, le entrate percepite a titolo di canoni di rotta, corrispondenti al costo considerato per l'ammortamento di queste installazioni sono ripartite tra i sette Stati, in proporzione alla media dei loro contributi ai bilanci di investimento degli anni 1974 a 1980 per gli investimenti finanziati prima del 31 dicembre 1980 ed ai loro contributi nazionali effettivi per gli investimenti finanziati dopo questa data.
Installazioni impiantate in Irlanda.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, l'Irlanda diviene proprietaria del Centro di controllo di Shannon, dell'impianto di radar secondario, e delle stazioni radiotelefoniche del Monte Gabriel, nonche' dell'impianto di radar secondario di Woodcock Hill. Nei quattro anni successivi, le entrate percepite a titolo di canoni di rotta, corrispondenti al costo considerato per l'ammortamento di queste installazioni sono ripartite tra i sette Stati, in proporzione alla media dei loro contributi ai bilanci di investimento degli anni 1974 a 1980 per gli investimenti finanziati prima del 31 dicembre 1980 ed ai loro contributi nazionali effettivi per gli investimenti finanziati dopo questa data.
Art. 5
Articolo 5
Pagamenti residui
1. Ogni diritto al rimborso in virtu' delle attuali disposizioni a titolo di ammortamento degli investimenti indiretti approvati si estingue alla data di entrata in vigore del presente Protocollo.
2. I pagamenti dovuti in virtu' delle decisioni dell'Organizzazione anteriori all'entrata in vigore del presente Protocollo continuano ad essere effettuati dopo questa entrata in vigore secondo le modalita' fissate da queste decisioni e figurano in particolari Annessi al bilancio.
Pagamenti residui
1. Ogni diritto al rimborso in virtu' delle attuali disposizioni a titolo di ammortamento degli investimenti indiretti approvati si estingue alla data di entrata in vigore del presente Protocollo.
2. I pagamenti dovuti in virtu' delle decisioni dell'Organizzazione anteriori all'entrata in vigore del presente Protocollo continuano ad essere effettuati dopo questa entrata in vigore secondo le modalita' fissate da queste decisioni e figurano in particolari Annessi al bilancio.
Art. 6
Articolo 6
Disposizioni transitorie di bilancio
1. Nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente Protocollo, sara' stabilito un bilancio preventivo approvato dalla Commissione.
2. Questo bilancio preventivo prende effetto retroattivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo e termina il 31 dicembre dell'anno in corso.
3. Durante il periodo di predisposizione del bilancio di cui al primo paragrafo del presente articolo, la Commissione puo' invitare le Parti contraenti ad effettuare adeguati anticipi nel fondo di rotazione.
4. Gli anticipi effettuati a titolo del fondo di rotazione sono considerati come effettuati a titolo dei contributi determinati in conformita' dell'articolo 19 dell'Annesso 1 del presente Protocollo.
Disposizioni transitorie di bilancio
1. Nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente Protocollo, sara' stabilito un bilancio preventivo approvato dalla Commissione.
2. Questo bilancio preventivo prende effetto retroattivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo e termina il 31 dicembre dell'anno in corso.
3. Durante il periodo di predisposizione del bilancio di cui al primo paragrafo del presente articolo, la Commissione puo' invitare le Parti contraenti ad effettuare adeguati anticipi nel fondo di rotazione.
4. Gli anticipi effettuati a titolo del fondo di rotazione sono considerati come effettuati a titolo dei contributi determinati in conformita' dell'articolo 19 dell'Annesso 1 del presente Protocollo.
Accordo multilaterale
Art. 1
ACCORDO MULTILATERALE
RELATIVO AI CANONI DI ROTTA
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
LA REPUBBLICA DI AUSTRIA,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD
L'IRLANDA
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO
IL REGNO DEI PAESI BASSI
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA CONFEDERAZIONE ELVETICA,
In appresso denominati "Gli Stati contraenti",
L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA, in appresso denominata "EUROCONTROL",
Considerando che gli accordi stipulati dagli Stati europei con EURONCONTROL in vista della riscossione di canoni di rotta, debbono essere sostituiti per via della modifica della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960;
Riconoscendo che la cooperazione a livello di instaurazione e di riscossione dei canoni di rotta si e' in passato dimostrata efficace.
Desiderosi di proseguire e di rafforzare la cooperazione instauratasi:
Risoluti ad attuare, in considerazione degli orientamenti raccomandati dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, un sistema europeo uniforme di canoni di rotta accessibili al maggior numero possibile di Stati europei;
Convinti che tale uniformazione consentira' altresi' di facilitarne la consultazione degli utenti;
Considerando che e' auspicabile che gli Stati che partecipano al sistema di canoni di rotta EUROCONTROL rafforzino i poteri
dell'Organizzazione in materia di recupero dei canoni
Riconoscendo che un tale sistema esige nuove basi giuridiche;
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
1.. Gli Stati contraenti convengono di adottare una politica comune per quanto riguarda i canoni da percepire a titolo delle installazioni e servizi di navigazione aerea di rotta in appresso denominati "canoni di rotta" nello spazio aereo delle Regioni di Informazione di Volo dipendenti dalla loro competenza;
2. Essi convengono di conseguenza di creare un sistema comune di instaurazione e di riscossione dei canoni di rotta e di utilizzare a tal fine i servizi di EUROCONTROL.
3. A tal fine la Commissione permanente ed il Comitato di gestione di EUROCONTROL sono allargati ai rappresentanti degli Stati contraenti che non sono membri di EUROOCONTROL e sono in appresso denominati "La Commissione allargata" ed "il Comitato allargato".
4. Le Regioni di Informazione di volo di cui al paragrafo 1 precedente sono enumerate all'Annesso 1 al presente Accordo. Ogni modifica che uno Stato contraente desideri apportare all'elenco delle sue Regioni d'Informazione di Volo e' subordinata all'accordo unanime della Commissione allargata, qualora essa abbia come effetto di modificare i limiti dello spazio aereo coperto dal presente Accordo.
Ogni modifica che non abbia tale effetto sara' notificata ad EUROCONTROL dallo Stato contraente interessato.
RELATIVO AI CANONI DI ROTTA
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
LA REPUBBLICA DI AUSTRIA,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD
L'IRLANDA
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO
IL REGNO DEI PAESI BASSI
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA CONFEDERAZIONE ELVETICA,
In appresso denominati "Gli Stati contraenti",
L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA, in appresso denominata "EUROCONTROL",
Considerando che gli accordi stipulati dagli Stati europei con EURONCONTROL in vista della riscossione di canoni di rotta, debbono essere sostituiti per via della modifica della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960;
Riconoscendo che la cooperazione a livello di instaurazione e di riscossione dei canoni di rotta si e' in passato dimostrata efficace.
Desiderosi di proseguire e di rafforzare la cooperazione instauratasi:
Risoluti ad attuare, in considerazione degli orientamenti raccomandati dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, un sistema europeo uniforme di canoni di rotta accessibili al maggior numero possibile di Stati europei;
Convinti che tale uniformazione consentira' altresi' di facilitarne la consultazione degli utenti;
Considerando che e' auspicabile che gli Stati che partecipano al sistema di canoni di rotta EUROCONTROL rafforzino i poteri
dell'Organizzazione in materia di recupero dei canoni
Riconoscendo che un tale sistema esige nuove basi giuridiche;
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
1.. Gli Stati contraenti convengono di adottare una politica comune per quanto riguarda i canoni da percepire a titolo delle installazioni e servizi di navigazione aerea di rotta in appresso denominati "canoni di rotta" nello spazio aereo delle Regioni di Informazione di Volo dipendenti dalla loro competenza;
2. Essi convengono di conseguenza di creare un sistema comune di instaurazione e di riscossione dei canoni di rotta e di utilizzare a tal fine i servizi di EUROCONTROL.
3. A tal fine la Commissione permanente ed il Comitato di gestione di EUROCONTROL sono allargati ai rappresentanti degli Stati contraenti che non sono membri di EUROOCONTROL e sono in appresso denominati "La Commissione allargata" ed "il Comitato allargato".
4. Le Regioni di Informazione di volo di cui al paragrafo 1 precedente sono enumerate all'Annesso 1 al presente Accordo. Ogni modifica che uno Stato contraente desideri apportare all'elenco delle sue Regioni d'Informazione di Volo e' subordinata all'accordo unanime della Commissione allargata, qualora essa abbia come effetto di modificare i limiti dello spazio aereo coperto dal presente Accordo.
Ogni modifica che non abbia tale effetto sara' notificata ad EUROCONTROL dallo Stato contraente interessato.
Art. 2
Articolo 2
Ciascuno Stato contraente dispone di un voto nella Commissione allargata, sotto riserva delle disposizioni del comma (b) del paragrafo 1 dell'articolo 6.
Ciascuno Stato contraente dispone di un voto nella Commissione allargata, sotto riserva delle disposizioni del comma (b) del paragrafo 1 dell'articolo 6.
Art. 3
Articolo 3
1. La Commissione allargata ha come mandato di stabilire un sistema comune di canoni di rotta in modo che:
(a) tali canoni vengano fissati in base ad una formula comune che tenga conto dei costi sostenuti dagli Stati contraenti per le installazioni ed i servizi di navigazione aerea di rotta e per l'esercizio del sistema nonche' dei costi sostenuti da EUROCONTROL per l'utilizzazione del sistema;
(b) questi canoni siano percepiti da EUROCONTROL nella misura di un unico canone per volo effettuato.
2. A tal fine la Commissione allargata e' incaricata di:
(a) stabilire i principi che governano la determinazione dei costi menzionati al comma (a) del paragrafo 1 precedente;
(b) stabilire la formula di calcolo dei canoni di rotta;
(c) approvare per ciascun periodo di applicazione il tasso di recupero dei costi di cui al comma (a) del paragrafo 1 precedente;
(d) determinare l'unita' di conto nella quale i canoni di rotta sono espressi;
(e) determinare le condizioni di applicazione del sistema, comprese le condizioni di pagamento nonche' i tassi unitari, le tariffe ed il loro periodo di applicazione;
(f) determinare i principi applicabili in materia di esonero dai canoni di rotta;
(g) approvare i rapporti del Comitato allargato;
(h) decidere il regolamento finanziario applicabile al sistema dei canoni di rotta;
(i) approvare gli accordi tra EUROCONTROL ed ogni Stato desideroso di utilizzare i mezzi o l'assistenza tecnica di EUROCONTROL in materia di canoni di navigazione aerea che non dipendano dal presente Accordo;
(j) approvare l'Annesso di bilancio proposto dal Comitato allargato in conformita' con il comma (c) del paragrafo 1 dell'articolo 5.
3. La Commissione allargata stabilisce il suo regolamento interno alla unanimita' di tutti gli Stati contraenti.
1. La Commissione allargata ha come mandato di stabilire un sistema comune di canoni di rotta in modo che:
(a) tali canoni vengano fissati in base ad una formula comune che tenga conto dei costi sostenuti dagli Stati contraenti per le installazioni ed i servizi di navigazione aerea di rotta e per l'esercizio del sistema nonche' dei costi sostenuti da EUROCONTROL per l'utilizzazione del sistema;
(b) questi canoni siano percepiti da EUROCONTROL nella misura di un unico canone per volo effettuato.
2. A tal fine la Commissione allargata e' incaricata di:
(a) stabilire i principi che governano la determinazione dei costi menzionati al comma (a) del paragrafo 1 precedente;
(b) stabilire la formula di calcolo dei canoni di rotta;
(c) approvare per ciascun periodo di applicazione il tasso di recupero dei costi di cui al comma (a) del paragrafo 1 precedente;
(d) determinare l'unita' di conto nella quale i canoni di rotta sono espressi;
(e) determinare le condizioni di applicazione del sistema, comprese le condizioni di pagamento nonche' i tassi unitari, le tariffe ed il loro periodo di applicazione;
(f) determinare i principi applicabili in materia di esonero dai canoni di rotta;
(g) approvare i rapporti del Comitato allargato;
(h) decidere il regolamento finanziario applicabile al sistema dei canoni di rotta;
(i) approvare gli accordi tra EUROCONTROL ed ogni Stato desideroso di utilizzare i mezzi o l'assistenza tecnica di EUROCONTROL in materia di canoni di navigazione aerea che non dipendano dal presente Accordo;
(j) approvare l'Annesso di bilancio proposto dal Comitato allargato in conformita' con il comma (c) del paragrafo 1 dell'articolo 5.
3. La Commissione allargata stabilisce il suo regolamento interno alla unanimita' di tutti gli Stati contraenti.
Art. 4
Articolo 4
Ciascuno Stato contraente dispone di un voto al Comitato allargato, sotto riserva delle disposizioni del comma (b) del paragrafo 2 dell'articolo 6.
Ciascuno Stato contraente dispone di un voto al Comitato allargato, sotto riserva delle disposizioni del comma (b) del paragrafo 2 dell'articolo 6.
Art. 5
Articolo 5
1. Il Comitato allargato e' incaricato:
(a) di preparare le decisioni della Commissione allargata;
(b) di sorvegliare il funzionamento del sistema di canoni di rotta, compresa l'utilizzazione dei mezzi predisposti a tal fine da EUROCONTROL e di prendere ogni provvedimento necessario in particolare per quanto concerne il recupero dei canoni di rotta, in conformita' con le decisioni della Commissione allargata;
(c) di fare rapporto alla Commissione allargata per quanto riguarda i mezzi necessari al funzionamento del sistema di canoni di rotta e di sottoporle l'Annesso di bilancio relativo alle attivita' di EUROCONTROL in materia di canoni di rotta;
(d) di ogni altra funzione ad esso affidata dalla Commissione allargata.
2. Il Comitato allargato stabilisce il suo regolamento interno sotto riserva delle disposizioni previste al comma (a) del paragrafo 2 dell'articolo 6.
1. Il Comitato allargato e' incaricato:
(a) di preparare le decisioni della Commissione allargata;
(b) di sorvegliare il funzionamento del sistema di canoni di rotta, compresa l'utilizzazione dei mezzi predisposti a tal fine da EUROCONTROL e di prendere ogni provvedimento necessario in particolare per quanto concerne il recupero dei canoni di rotta, in conformita' con le decisioni della Commissione allargata;
(c) di fare rapporto alla Commissione allargata per quanto riguarda i mezzi necessari al funzionamento del sistema di canoni di rotta e di sottoporle l'Annesso di bilancio relativo alle attivita' di EUROCONTROL in materia di canoni di rotta;
(d) di ogni altra funzione ad esso affidata dalla Commissione allargata.
2. Il Comitato allargato stabilisce il suo regolamento interno sotto riserva delle disposizioni previste al comma (a) del paragrafo 2 dell'articolo 6.
Art. 6
Articolo 6
1. Le decisioni della Commissione allargata sono acquisite alle seguenti condizioni:
(a) nei casi previsti ai commi da (a) ad (f) ed (h) del paragrafo 2 dell'articolo 3, le decisioni sono adottate all'unanimita' da tutti gli Stati contraenti e sono vincolanti per ciascun Stato contraente; in difetto di decisione unanime, la Commissione allargata prende una decisione a maggioranza dei due terzi dei voti espressi; ogni Stato contraente, che non puo', per motivi vincolanti di interesse nazionale, applicare questa decisione, presenta alla Commissione un esposto di tali motivi.
(b) Nei casi previsti ai commi (i) e (j) del paragrafo 2 dell'articolo 3, la decisione e' presa alla maggioranza di due terzi dei voti espressi sotto riserva che tali voti comprendano la maggioranza ponderata degli Stati membri di EUROCONTROL, cosi' come risulta dalle disposizioni riprodotte all'Annesso 2 del presente Accordo; ogni anno, EUROCONTROL fa conoscere agli Stati contraenti che non sono membri di EUROCONTROL il numero di voti di cui dispongono gli Stati membri di EUROCONTROL in applicazione di queste disposizioni;
(c) nei casi previsti al comma (g) del paragrafo 2 dell'articolo 3, le decisioni sono prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi. Lo stesso vale per i ricorsi presentati a nome di EUROCONTROL dalla Commissione allargata davanti al Tribunale arbitrale previsto all'articolo 25.
2. (a) Il regolamento interno del Comitato allargato, comprese le modalita' concernenti la presa di decisioni, e' approvato dalla Commissione allargata all'unanimita' di tutti gli Stati contraenti. (b) Tuttavia, il caso menzionato al comma (c) del paragrafo 1 dell'articolo 5, le deliberazioni del Comitato allargato sono adottate in conformita' con il comma (b) del paragrafo 1 del presente articolo.
1. Le decisioni della Commissione allargata sono acquisite alle seguenti condizioni:
(a) nei casi previsti ai commi da (a) ad (f) ed (h) del paragrafo 2 dell'articolo 3, le decisioni sono adottate all'unanimita' da tutti gli Stati contraenti e sono vincolanti per ciascun Stato contraente; in difetto di decisione unanime, la Commissione allargata prende una decisione a maggioranza dei due terzi dei voti espressi; ogni Stato contraente, che non puo', per motivi vincolanti di interesse nazionale, applicare questa decisione, presenta alla Commissione un esposto di tali motivi.
(b) Nei casi previsti ai commi (i) e (j) del paragrafo 2 dell'articolo 3, la decisione e' presa alla maggioranza di due terzi dei voti espressi sotto riserva che tali voti comprendano la maggioranza ponderata degli Stati membri di EUROCONTROL, cosi' come risulta dalle disposizioni riprodotte all'Annesso 2 del presente Accordo; ogni anno, EUROCONTROL fa conoscere agli Stati contraenti che non sono membri di EUROCONTROL il numero di voti di cui dispongono gli Stati membri di EUROCONTROL in applicazione di queste disposizioni;
(c) nei casi previsti al comma (g) del paragrafo 2 dell'articolo 3, le decisioni sono prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi. Lo stesso vale per i ricorsi presentati a nome di EUROCONTROL dalla Commissione allargata davanti al Tribunale arbitrale previsto all'articolo 25.
2. (a) Il regolamento interno del Comitato allargato, comprese le modalita' concernenti la presa di decisioni, e' approvato dalla Commissione allargata all'unanimita' di tutti gli Stati contraenti. (b) Tuttavia, il caso menzionato al comma (c) del paragrafo 1 dell'articolo 5, le deliberazioni del Comitato allargato sono adottate in conformita' con il comma (b) del paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 7
Articolo 7
EUROCONTROL determina in base alla regolamentazione in vigore i canoni di rotta dovuti per ogni volo effettuato nello spazio aereo definito dall'articolo 1.
EUROCONTROL determina in base alla regolamentazione in vigore i canoni di rotta dovuti per ogni volo effettuato nello spazio aereo definito dall'articolo 1.
Art. 8
Articolo 8
EUROCONTROL percepisce i canoni di rotta menzionati all'articolo 7. A tal fine, essi costituiscono un canone unico dovuto per ciascun volo, che e' un credito unico di EUROCONTROL ed e' pagabile presso la sua sede.
EUROCONTROL percepisce i canoni di rotta menzionati all'articolo 7. A tal fine, essi costituiscono un canone unico dovuto per ciascun volo, che e' un credito unico di EUROCONTROL ed e' pagabile presso la sua sede.
Art. 9
Articolo 9
Il canone e' dovuto dalla persona che eserciva l'aeronave al momento in cui il volo e' avvenuto.
Il canone e' dovuto dalla persona che eserciva l'aeronave al momento in cui il volo e' avvenuto.
Art. 10
Articolo 10
Qualora l'identita' dell'esercente non sia nota, si ritiene che il proprietario dell'aeronave ne sia l'esercente fino a quando non abbia stabilito quale altra persona aveva questa qualifica.
Qualora l'identita' dell'esercente non sia nota, si ritiene che il proprietario dell'aeronave ne sia l'esercente fino a quando non abbia stabilito quale altra persona aveva questa qualifica.
Art. 11
Articolo 11
Se il debitore non ha saldato la somma dovuta, questa puo' essere oggetto di un recupero.
Se il debitore non ha saldato la somma dovuta, questa puo' essere oggetto di un recupero.
Art. 12
Articolo 12
1. La procedura di recupero della somma dovuta e' intentata sia da EUROCONTROL, sia, dietro richiesta di EUROCONTROL, da uno Stato contraente.
2. Il recupero viene conseguito, sia per via giudiziale, sia per via amministrativa.
3. Ciascuno Stato contraente fa sapere ad EUROCONTROL le procedure che sono applicate in questo Stato nonche' le giurisdizioni o le autorita' amministrative competenti.
1. La procedura di recupero della somma dovuta e' intentata sia da EUROCONTROL, sia, dietro richiesta di EUROCONTROL, da uno Stato contraente.
2. Il recupero viene conseguito, sia per via giudiziale, sia per via amministrativa.
3. Ciascuno Stato contraente fa sapere ad EUROCONTROL le procedure che sono applicate in questo Stato nonche' le giurisdizioni o le autorita' amministrative competenti.
Art. 13
Articolo 13
La procedura di recupero e' intentata nello Stato contraente:
(a) dove il debitore ha il proprio domicilio o la propria sede;
(b) dove il debitore possiede una istituzione commerciale se il suo domicilio o la sua sede non sono situati sul territorio di uno Stato contraente;
(c) dove il debitore possiede degli averi, in mancanza dei titoli di competenza enunciati ai paragrafi (a) e (b) precedenti;
(d) dove EUROCONTROL ha la sua sede, in assenza dei titoli di competenza enunciati ai paragrafi da (a) a (c) precedenti.
La procedura di recupero e' intentata nello Stato contraente:
(a) dove il debitore ha il proprio domicilio o la propria sede;
(b) dove il debitore possiede una istituzione commerciale se il suo domicilio o la sua sede non sono situati sul territorio di uno Stato contraente;
(c) dove il debitore possiede degli averi, in mancanza dei titoli di competenza enunciati ai paragrafi (a) e (b) precedenti;
(d) dove EUROCONTROL ha la sua sede, in assenza dei titoli di competenza enunciati ai paragrafi da (a) a (c) precedenti.
Art. 14
Articolo 14
EUROCONTROL ha la capacita' di intentare un'azione davanti alle giurisdizioni ed alle autorita' amministrative competenti degli Stati che non sono Parti al presente Accordo.
EUROCONTROL ha la capacita' di intentare un'azione davanti alle giurisdizioni ed alle autorita' amministrative competenti degli Stati che non sono Parti al presente Accordo.
Art. 15
Articolo 15
Sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti le seguenti decisioni prese in uno Stato contraente:
(a) le decisioni giurisdizionali definitive;
(b) le decisioni amministrative che erano passibili di ricorsi giurisdizionali, ma che' non lo sono piu', sia per il fatto che la giurisdizione ha respinto il ricorso con una decisione definitiva, sia perche' il richiedente ha desistito, sia per scadenza dei termini del ricorso.
Sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti le seguenti decisioni prese in uno Stato contraente:
(a) le decisioni giurisdizionali definitive;
(b) le decisioni amministrative che erano passibili di ricorsi giurisdizionali, ma che' non lo sono piu', sia per il fatto che la giurisdizione ha respinto il ricorso con una decisione definitiva, sia perche' il richiedente ha desistito, sia per scadenza dei termini del ricorso.
Art. 16
Articolo 16
Le decisioni menzionate all'articolo 15 non sono ne' riconosciute ne' eseguite nei seguenti casi:
(a) se la giurisdizione o l'autorita' amministrativa dello Stato di origine non era competente nei termini enunciati dall'articolo 13;
(b) se la decisione e' manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto;
(c) se il debitore non e' stato avvisato della decisione amministrativa o della presentazione dell'istanza in tempo utile per difendersi o azionare i rimedi giurisdizionali;
(d) se una istanza relativa agli stessi canoni, presentata precedentemente, e' pendente davanti ad una giurisdizione od un'altra autorita' amministrativa dello Stato richiesto;
(e) se la decisione e' inconciliabile con una decisione relativa agli stessi canoni ed e' stata pronunciata nello Stato richiesto;
(f) se la giurisdizione o l'autorita' amministrativa dello Stato di origine, per pronunciare la sua decisione, ha, nel decidere una questione relativa allo stato o alla capacita' delle persone fisiche, ai regimi matrimoniali, ai testamenti ed alle successioni, misconosciuto una regola di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, a meno che la sua decisione non pervenga allo stesso risultato che si sarebbe ottenuto se si fossero applicate le regole di diritto internazionale privato dello Stato richiesto.
Le decisioni menzionate all'articolo 15 non sono ne' riconosciute ne' eseguite nei seguenti casi:
(a) se la giurisdizione o l'autorita' amministrativa dello Stato di origine non era competente nei termini enunciati dall'articolo 13;
(b) se la decisione e' manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto;
(c) se il debitore non e' stato avvisato della decisione amministrativa o della presentazione dell'istanza in tempo utile per difendersi o azionare i rimedi giurisdizionali;
(d) se una istanza relativa agli stessi canoni, presentata precedentemente, e' pendente davanti ad una giurisdizione od un'altra autorita' amministrativa dello Stato richiesto;
(e) se la decisione e' inconciliabile con una decisione relativa agli stessi canoni ed e' stata pronunciata nello Stato richiesto;
(f) se la giurisdizione o l'autorita' amministrativa dello Stato di origine, per pronunciare la sua decisione, ha, nel decidere una questione relativa allo stato o alla capacita' delle persone fisiche, ai regimi matrimoniali, ai testamenti ed alle successioni, misconosciuto una regola di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, a meno che la sua decisione non pervenga allo stesso risultato che si sarebbe ottenuto se si fossero applicate le regole di diritto internazionale privato dello Stato richiesto.
Art. 17
Articolo 17
Le decisioni di cui all'articolo 15 che sono esecutive nello Stato di origine sono eseguite in conformita' con la legislazione in vigore nello Stato richiesto: Se necessario, la decisione puo' essere sotto forma di formula esecutiva dietro semplice richiesta da parte di una giurisdizione o di autorita' amministrativa dello Stato richiesto.
Le decisioni di cui all'articolo 15 che sono esecutive nello Stato di origine sono eseguite in conformita' con la legislazione in vigore nello Stato richiesto: Se necessario, la decisione puo' essere sotto forma di formula esecutiva dietro semplice richiesta da parte di una giurisdizione o di autorita' amministrativa dello Stato richiesto.
Art. 18
Articolo 18
1. La richiesta e' accompagnata:
(a) da una spedizione della decisione;
(b) in caso di decisione giurisdizionale pronunciata per difetto, dall'originale o da una copia certificata conforme di un documento attestante che il debitore ha ricevuto tempestivamente avviso o notifica dell'atto introduttivo d'istanza;
(c) in caso di decisione amministrativa da un documento attestante che i requisiti previsti all'articolo 15 sono soddisfatti;
(d) da ogni documento attestante che la decisione e' esecutiva nello Stato di origine e che il debitore ha ricevuto tempestivamente un avviso della decisione.
2. Una traduzione debitamente certificata dei documenti e' fornita qualora cio' sia previsto dalla giurisdizione o dall'autorita' amministrativa dello Stato richiesto. Nessuna legalizzazione o formalita' analoga e' richiesta.
1. La richiesta e' accompagnata:
(a) da una spedizione della decisione;
(b) in caso di decisione giurisdizionale pronunciata per difetto, dall'originale o da una copia certificata conforme di un documento attestante che il debitore ha ricevuto tempestivamente avviso o notifica dell'atto introduttivo d'istanza;
(c) in caso di decisione amministrativa da un documento attestante che i requisiti previsti all'articolo 15 sono soddisfatti;
(d) da ogni documento attestante che la decisione e' esecutiva nello Stato di origine e che il debitore ha ricevuto tempestivamente un avviso della decisione.
2. Una traduzione debitamente certificata dei documenti e' fornita qualora cio' sia previsto dalla giurisdizione o dall'autorita' amministrativa dello Stato richiesto. Nessuna legalizzazione o formalita' analoga e' richiesta.
Art. 19
Articolo 19
1. La richiesta puo' essere respinta solo per uno dei motivi di cui all'articolo 16. In nessun caso la decisione puo' essere oggetto di una revisione di merito nello Stato richiesto.
2. La procedura relativa al riconoscimento ed all'esecuzione della decisione e' governata dalla legge dello Stato richiesto sempre che il presente Accordo non disponga diversamente.
1. La richiesta puo' essere respinta solo per uno dei motivi di cui all'articolo 16. In nessun caso la decisione puo' essere oggetto di una revisione di merito nello Stato richiesto.
2. La procedura relativa al riconoscimento ed all'esecuzione della decisione e' governata dalla legge dello Stato richiesto sempre che il presente Accordo non disponga diversamente.
Art. 20
Articolo 20
L'ammontare percepito da EUROCONTROL sara' versato agli Stati contraenti alle condizioni previste per decisione del Comitato allargato.
L'ammontare percepito da EUROCONTROL sara' versato agli Stati contraenti alle condizioni previste per decisione del Comitato allargato.
Art. 21
Articolo 21
Quando uno Stato Contraente ha recuperato il credito, l'importo effettivamente percepito e' versato il prima possibile ad EUROCONTROL che applica la procedura prevista all'articolo 20. Le spese di recupero sostenute da questo Stato sono attribuite a carico di EUROCONTROL.
Quando uno Stato Contraente ha recuperato il credito, l'importo effettivamente percepito e' versato il prima possibile ad EUROCONTROL che applica la procedura prevista all'articolo 20. Le spese di recupero sostenute da questo Stato sono attribuite a carico di EUROCONTROL.
Art. 22
Articolo 22
Le autorita' competenti degli Stati contraenti cooperano con EUROCONTROL per fissare e riscuotere i canoni di rotta.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti cooperano con EUROCONTROL per fissare e riscuotere i canoni di rotta.
Art. 23
Articolo 23
Se il Comitato allargato decide all'unanimita' di abbandonare il recupero di un canone, gli Stati Contraenti interessati possono prendere ogni provvedimento che ritengano appropriato. In tal caso, le disposizioni del presente Accordo relative al recupero, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni cessano di essere applicabili.
Se il Comitato allargato decide all'unanimita' di abbandonare il recupero di un canone, gli Stati Contraenti interessati possono prendere ogni provvedimento che ritengano appropriato. In tal caso, le disposizioni del presente Accordo relative al recupero, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni cessano di essere applicabili.
Art. 24
Articolo 24
In caso di crisi o di guerra, le disposizioni del presente Accordo non possono pregiudicare la liberta' di azione degli Stati contraenti interessati.
In caso di crisi o di guerra, le disposizioni del presente Accordo non possono pregiudicare la liberta' di azione degli Stati contraenti interessati.
Art. 25
Articolo 25
1. Ogni controversia che potra' sorgere sia tra gli Stati contraenti, sia tra gli Stati contraenti ed EUROCONTROL rappresentata dalla Commissione allargata, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo o dei suoi Annessi e che non avra' potuto essere regolata per via di negoziati diretti o ogni altra modalita' di definizione sara' sottoposta ad arbitrato dietro richiesta di una qualunque delle Parti.
2. A tal fine, ciascuna delle Parti designera' in ciascun caso un arbitro, e gli arbitri si metteranno d'accordo sulla nomina di un un terzo arbitro.
3. Il Tribunale arbitrale determinera' la propria procedura.
4. Ciascuna Parte prendera' a suo carico gli oneri relativi al suo arbitro ed alla sua rappresentanza legale nella procedura davanti al Tribunale; le spese inerenti al terzo arbitro nonche' ogni altro onere saranno sostenute dalle Parti a parti uguali. Il Tribunale arbitrale puo' tuttavia fissare una ripartizione diversa di spese se lo ritiene appropriato.
5. Le decisioni del tribunale arbitrale saranno obbligatorie per le Parti alla controversia.
1. Ogni controversia che potra' sorgere sia tra gli Stati contraenti, sia tra gli Stati contraenti ed EUROCONTROL rappresentata dalla Commissione allargata, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo o dei suoi Annessi e che non avra' potuto essere regolata per via di negoziati diretti o ogni altra modalita' di definizione sara' sottoposta ad arbitrato dietro richiesta di una qualunque delle Parti.
2. A tal fine, ciascuna delle Parti designera' in ciascun caso un arbitro, e gli arbitri si metteranno d'accordo sulla nomina di un un terzo arbitro.
3. Il Tribunale arbitrale determinera' la propria procedura.
4. Ciascuna Parte prendera' a suo carico gli oneri relativi al suo arbitro ed alla sua rappresentanza legale nella procedura davanti al Tribunale; le spese inerenti al terzo arbitro nonche' ogni altro onere saranno sostenute dalle Parti a parti uguali. Il Tribunale arbitrale puo' tuttavia fissare una ripartizione diversa di spese se lo ritiene appropriato.
5. Le decisioni del tribunale arbitrale saranno obbligatorie per le Parti alla controversia.
Art. 26
Articolo 26
Il presente Accordo sostituisce l'Accordo multilaterale relativo alla riscossione dei canoni di rotta dell'8 settembre 1970.
Questa disposizione non pregiudica ogni Accordo tra EUROCONTROL ed uno Stato non membro di EUROCONTROL, relativo alla riscossione dei canoni di rotta relativi alle Regioni di Informazione, di Volo di cui all'Articolo 1 del presente Accordo, e che rimarra' in vigore fino a quando questo Stato non divenga parte al presente Accordo.
Il presente Accordo sostituisce l'Accordo multilaterale relativo alla riscossione dei canoni di rotta dell'8 settembre 1970.
Questa disposizione non pregiudica ogni Accordo tra EUROCONTROL ed uno Stato non membro di EUROCONTROL, relativo alla riscossione dei canoni di rotta relativi alle Regioni di Informazione, di Volo di cui all'Articolo 1 del presente Accordo, e che rimarra' in vigore fino a quando questo Stato non divenga parte al presente Accordo.
Art. 27
Articolo 27
1. Il presente Accordo e' aperto alla firma, prima della data della sua entrata in vigore, di ogni Stato partecipante alla data della firma al sistema di riscossione dei canoni di rotta EUROCONTROL, oppure ammesso alla firma con l'accordo unanime della Commissione permanente.
2. Il presente Accordo sara' sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo del Regno del Belgio. La ratifica del Protocollo di emendamento della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, aperto alla firma il 12 febbraio 1981 a Bruxelles ed in appresso denominato "il Protocollo", comporta ratifica di detto Accordo.
3. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di entrata in vigore del Protocollo per quanto riguarda EUROCONTROL, gli Stati membri di EUROCONTROL e gli Stati che avranno depositato il loro strumento di ratifica in data precedente.
4. Per ogni Stato il cui strumento di ratifica e' depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo, questo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica.
5. EUROCONTROL con la sua firma diviene parte al presente Accordo.
6. Il Governo del Regno del Belgio avvisera' i Governi degli altri
Stati firmatari di detto Accordo di ogni firma di detto Accordo, di ogni deposito di strumento di ratifica e della data di entrata in vigore dell'Accordo.
1. Il presente Accordo e' aperto alla firma, prima della data della sua entrata in vigore, di ogni Stato partecipante alla data della firma al sistema di riscossione dei canoni di rotta EUROCONTROL, oppure ammesso alla firma con l'accordo unanime della Commissione permanente.
2. Il presente Accordo sara' sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo del Regno del Belgio. La ratifica del Protocollo di emendamento della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, aperto alla firma il 12 febbraio 1981 a Bruxelles ed in appresso denominato "il Protocollo", comporta ratifica di detto Accordo.
3. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di entrata in vigore del Protocollo per quanto riguarda EUROCONTROL, gli Stati membri di EUROCONTROL e gli Stati che avranno depositato il loro strumento di ratifica in data precedente.
4. Per ogni Stato il cui strumento di ratifica e' depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo, questo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica.
5. EUROCONTROL con la sua firma diviene parte al presente Accordo.
6. Il Governo del Regno del Belgio avvisera' i Governi degli altri
Stati firmatari di detto Accordo di ogni firma di detto Accordo, di ogni deposito di strumento di ratifica e della data di entrata in vigore dell'Accordo.
Art. 28
Articolo 28
1. Ogni Stato puo' aderire al presente Accordo.
Tuttavia, ad eccezione degli Stati europei aderenti alla Convenzione emendata di cui al paragrafo 2 dell'articolo 27, gli Stati possono aderire al presente Accordo solo con l'approvazione della Commissione allargata deliberante all'unanimita'.
2. Lo strumento di adesione e' depositato presso il Governo del Regno del Belgio il quale ne notifichera' i Governi degli altri Stati contraenti.
3. L'adesione avra' effetto il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
1. Ogni Stato puo' aderire al presente Accordo.
Tuttavia, ad eccezione degli Stati europei aderenti alla Convenzione emendata di cui al paragrafo 2 dell'articolo 27, gli Stati possono aderire al presente Accordo solo con l'approvazione della Commissione allargata deliberante all'unanimita'.
2. Lo strumento di adesione e' depositato presso il Governo del Regno del Belgio il quale ne notifichera' i Governi degli altri Stati contraenti.
3. L'adesione avra' effetto il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
Art. 29
Articolo 29
1. Gli Stati parti della Convenzione emendata sono vincolati dal presente Accordo per tutto il tempo che detta Convenzione emendata rimane in vigore.
2. Gli Stati che non sono parti della Convenzione emendata saranno vincolati dal presente Accordo per una durata di cinque anni calcolata a decorrere dal giorno in cui e' entrato in vigore nei loro confronti o fino alla scadenza della Convenzione se quest'ultima data e' piu' vicina. Questo periodo di cinque anni e' automaticamente prolungato per periodi di cinque anni a meno che lo Stato interessato non abbia manifestato per mezzo di una notifica per iscritto al Governo del Regno del Belgio, almeno due anni prima della scadenza del periodo in corso, il suo intento di porre fine alla sua partecipazione al presente Accordo. Il Governo del Regno del Belgio informera' per iscritto i Governi degli altri Stati contraenti di tale notifica.
3. Il Governo del Regno del Belgio informera' per iscritto i Governi degli altri Stati contraenti di ogni notifica effettuata da una Parte contraente alla Convenzione emendata del suo intento di porre fine a detta Convenzione.
1. Gli Stati parti della Convenzione emendata sono vincolati dal presente Accordo per tutto il tempo che detta Convenzione emendata rimane in vigore.
2. Gli Stati che non sono parti della Convenzione emendata saranno vincolati dal presente Accordo per una durata di cinque anni calcolata a decorrere dal giorno in cui e' entrato in vigore nei loro confronti o fino alla scadenza della Convenzione se quest'ultima data e' piu' vicina. Questo periodo di cinque anni e' automaticamente prolungato per periodi di cinque anni a meno che lo Stato interessato non abbia manifestato per mezzo di una notifica per iscritto al Governo del Regno del Belgio, almeno due anni prima della scadenza del periodo in corso, il suo intento di porre fine alla sua partecipazione al presente Accordo. Il Governo del Regno del Belgio informera' per iscritto i Governi degli altri Stati contraenti di tale notifica.
3. Il Governo del Regno del Belgio informera' per iscritto i Governi degli altri Stati contraenti di ogni notifica effettuata da una Parte contraente alla Convenzione emendata del suo intento di porre fine a detta Convenzione.
Art. 30
Articolo 30
Il Governo del Regno del Belgio fara' registrare il presente Accordo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, in conformita' con l'articolo 83 della Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti, dopo aver presentato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Bruxelles, il 12 febbraio 1981, in lingua tedesca, inglese, spagnola, francese, olandese e portoghese, i sei testi essendo ugualmente autentici, in un solo esemplare che rimarra' depositato presso gli Archivi del Governo del Regno del Belgio il quale ne fara' pervenire copia certificata conforme ai Governi degli altri Stati firmatari. Il testo in lingua francese fara' fede in caso di divergenza tra i testi.
Il Governo del Regno del Belgio fara' registrare il presente Accordo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, in conformita' con l'articolo 83 della Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti, dopo aver presentato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Bruxelles, il 12 febbraio 1981, in lingua tedesca, inglese, spagnola, francese, olandese e portoghese, i sei testi essendo ugualmente autentici, in un solo esemplare che rimarra' depositato presso gli Archivi del Governo del Regno del Belgio il quale ne fara' pervenire copia certificata conforme ai Governi degli altri Stati firmatari. Il testo in lingua francese fara' fede in caso di divergenza tra i testi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1995
SCALFARO Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri Agnelli, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Dini
Convention
Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso II
ANNESSO II
(Articolo 37 della Convenzione)
Parti Contraenti Territori
Repubblica Federale di
Germania ........................... Territorio della Repubblica
Federale di Germania
Regno del Belgio ................... Territorio del Regno del Belgio Repubblica francese ................ Dipartimenti metropolitani della Francia
Regno Unito di Gran Bretagna e
d'Irlanda del Nord ................. Gran-Bretagna e Irlanda del Nord
Gran Ducato di Lussemburgo ......... Territorio del Gran Ducato di
Lussemburgo
Regno dei Paesi Bassi .............. Territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi
(Articolo 37 della Convenzione)
Parti Contraenti Territori
Repubblica Federale di
Germania ........................... Territorio della Repubblica
Federale di Germania
Regno del Belgio ................... Territorio del Regno del Belgio Repubblica francese ................ Dipartimenti metropolitani della Francia
Regno Unito di Gran Bretagna e
d'Irlanda del Nord ................. Gran-Bretagna e Irlanda del Nord
Gran Ducato di Lussemburgo ......... Territorio del Gran Ducato di
Lussemburgo
Regno dei Paesi Bassi .............. Territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi
Protocollo di firma
PROTOCOLLO DI FIRMA
DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA "EUROCONTROL"
All'atto della firma della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea, in appresso denominata "la Convenzione", i sottoscritti plenipotenziari della Repubblica Federale di Germania, del Regno del Belgio, della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, del Gran Ducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi riconoscono di essere pienamente d'accordo sulle dichiarazioni seguenti:
1. All'articolo 2 della Convenzione
Nel caso di un trasferimento dei servizi della circolazione aerea in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione, la data di entrata in vigore del trasferimento sara' fissata dalla parte Contraente che avra' presentato la domanda, d'accordo, a seconda dei casi, con l'Organizzazione o con l'altra Parte Contraente.
2 All'articolo 19 della Convenzione:
La redazione di questa disposizione non implica che i processi verbali redatti dagli Agenti dell'Agenzia abbiano un valore superiore a quella dei processi verbali che potranno essere redatti dagli agenti delle Parti Contraenti.
3. All'articolo 38 della Convenzione:
Per quanto concerne gli spazi aerei superiori contigui di cui all'articolo 38 della Convenzione, e' convenuto che:
a) i servizi della circolazione aerea relativi allo spazio aereo della Regione d'Informazione di Volo Shannon-Prestwick cosi' come definita nel Piano di Navigazione Aerea della Regione Atlantica-Nord dell'I.C.A.O. e nei suoi relativi emendamenti, non saranno affidati all'Agenzia, salvo domanda formale che il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, in accordo con ogni altro Governo che concorra al funzionamento di questi servizi dovesse rivolgere successivamente alla Commissione;
b) i servizi della circolazione aerea relativi agli spazi aerei situati a sud del parallelo 39 30' Nord non saranno affidati all'Agenzia, salvo richiesta formale che il Governo della Repubblica francese dovesse inviare successivamente alla Commissione.
In entrambi i casi, la Commissione dovrebbe pronunciarsi sulla richiesta in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2 d) dell'articolo 6 della Convenzione.
4. All'articolo 14 degli Statuti annessi alla Convenzione:
Per "tabelle dei salari" si intende la scala che li contraddistingue e non la determinazione precisa dei loro importi.
5. Nulla nella presente Convenzione, ne' nello Statuto ad essa annesso ha per effetto di limitare la competenza dei tribunali nazionali per quanto concerne le controversie tra l'Organizzazione ed il personale dell'Agenzia.
FATTO a Bruxelles il 13 dicembre 1960 in lingua francese, inglese, olandese e tedesca, in un solo esemplare che rimarra' depositato presso gli archivi del Governo del Regno del Belgio il quale ne fara' pervenire copia conforme a tutti gli Stati firmatari. Il testo in lingua francese fara' fede in caso di divergenza tra i testi.
(Seguono le firme)
DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA "EUROCONTROL"
All'atto della firma della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea, in appresso denominata "la Convenzione", i sottoscritti plenipotenziari della Repubblica Federale di Germania, del Regno del Belgio, della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, del Gran Ducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi riconoscono di essere pienamente d'accordo sulle dichiarazioni seguenti:
1. All'articolo 2 della Convenzione
Nel caso di un trasferimento dei servizi della circolazione aerea in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione, la data di entrata in vigore del trasferimento sara' fissata dalla parte Contraente che avra' presentato la domanda, d'accordo, a seconda dei casi, con l'Organizzazione o con l'altra Parte Contraente.
2 All'articolo 19 della Convenzione:
La redazione di questa disposizione non implica che i processi verbali redatti dagli Agenti dell'Agenzia abbiano un valore superiore a quella dei processi verbali che potranno essere redatti dagli agenti delle Parti Contraenti.
3. All'articolo 38 della Convenzione:
Per quanto concerne gli spazi aerei superiori contigui di cui all'articolo 38 della Convenzione, e' convenuto che:
a) i servizi della circolazione aerea relativi allo spazio aereo della Regione d'Informazione di Volo Shannon-Prestwick cosi' come definita nel Piano di Navigazione Aerea della Regione Atlantica-Nord dell'I.C.A.O. e nei suoi relativi emendamenti, non saranno affidati all'Agenzia, salvo domanda formale che il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, in accordo con ogni altro Governo che concorra al funzionamento di questi servizi dovesse rivolgere successivamente alla Commissione;
b) i servizi della circolazione aerea relativi agli spazi aerei situati a sud del parallelo 39 30' Nord non saranno affidati all'Agenzia, salvo richiesta formale che il Governo della Repubblica francese dovesse inviare successivamente alla Commissione.
In entrambi i casi, la Commissione dovrebbe pronunciarsi sulla richiesta in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2 d) dell'articolo 6 della Convenzione.
4. All'articolo 14 degli Statuti annessi alla Convenzione:
Per "tabelle dei salari" si intende la scala che li contraddistingue e non la determinazione precisa dei loro importi.
5. Nulla nella presente Convenzione, ne' nello Statuto ad essa annesso ha per effetto di limitare la competenza dei tribunali nazionali per quanto concerne le controversie tra l'Organizzazione ed il personale dell'Agenzia.
FATTO a Bruxelles il 13 dicembre 1960 in lingua francese, inglese, olandese e tedesca, in un solo esemplare che rimarra' depositato presso gli archivi del Governo del Regno del Belgio il quale ne fara' pervenire copia conforme a tutti gli Stati firmatari. Il testo in lingua francese fara' fede in caso di divergenza tra i testi.
(Seguono le firme)
Emendamento Convenzione-art. I
PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO DELLA CONVENZIONE
INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA
NAVIGAZIONE AEREA "EUROCONTROL" DEL 13 DICEMBRE 1960
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL REGNO DEL BELGIO
LA REPUBBLICA FRANCESE
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD
L'IRLANDA
IL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO
IL REGNO DEI PAESI BASSI
LA REPUBBLICA PORTOGHESE
Considerando che lo sviluppo della circolazione aerea esige una revisione della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960 volta ad instaurare un sistema di controllo aereo europeo organizzato in comune dagli Stati membri per quanto concerne la circolazione aerea generale nello spazio aereo superiore,
Considerando che e' auspicabile proseguire e rafforzare la cooperazione tra gli Stati nell'ambito di EUROCONTROL, in particolare per mezzo dell'elaborazione di obiettivi comuni a lunga scadenza e di piani a medio termine, in consultazione con gli utenti dei servizi di navigazione aerea, in vista di assicurare la massima efficacia con costi minimi della fornitura dei servizi di navigazione aerea,
Desiderosi di allargare e di rafforzare la cooperazione con altri Stati che sono interessati alla realizzazione dei compiti affidati ad EUROCONTROL in vista di migliorare la sua efficacia in particolare per quanto riguarda la gestione delle correnti di traffico,
Desiderosi di incoraggiare gli Stati interessati a divenire membri di EUROCONTROL,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo I
La Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, cosi' come modificata dal Protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 6 luglio 1970 annch'esso modificato dal Protocollo firmato a Bruxelles il 21 novembre 1978, in appresso denominata "la Convenzione", e' emendata secondo le disposizioni dei seguenti articoli.
INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA
NAVIGAZIONE AEREA "EUROCONTROL" DEL 13 DICEMBRE 1960
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL REGNO DEL BELGIO
LA REPUBBLICA FRANCESE
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD
L'IRLANDA
IL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO
IL REGNO DEI PAESI BASSI
LA REPUBBLICA PORTOGHESE
Considerando che lo sviluppo della circolazione aerea esige una revisione della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960 volta ad instaurare un sistema di controllo aereo europeo organizzato in comune dagli Stati membri per quanto concerne la circolazione aerea generale nello spazio aereo superiore,
Considerando che e' auspicabile proseguire e rafforzare la cooperazione tra gli Stati nell'ambito di EUROCONTROL, in particolare per mezzo dell'elaborazione di obiettivi comuni a lunga scadenza e di piani a medio termine, in consultazione con gli utenti dei servizi di navigazione aerea, in vista di assicurare la massima efficacia con costi minimi della fornitura dei servizi di navigazione aerea,
Desiderosi di allargare e di rafforzare la cooperazione con altri Stati che sono interessati alla realizzazione dei compiti affidati ad EUROCONTROL in vista di migliorare la sua efficacia in particolare per quanto riguarda la gestione delle correnti di traffico,
Desiderosi di incoraggiare gli Stati interessati a divenire membri di EUROCONTROL,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo I
La Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, cosi' come modificata dal Protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 6 luglio 1970 annch'esso modificato dal Protocollo firmato a Bruxelles il 21 novembre 1978, in appresso denominata "la Convenzione", e' emendata secondo le disposizioni dei seguenti articoli.
Emendamento Conv.-art. II
Articolo II
L'Articolo 1 della Convenzione e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 1
1. Le Parti Contraenti convengono di rafforzare la loro cooperazione nel settore della navigazione aerea e di sviluppare le loro attivita' comuni in questo settore, tenendo in debita considerazione le esigenze di difesa, ed assicurando a tutti gli utenti dello spazio aereo la massima liberta' compatibile con il livello di sicurezza necessario.
Pertanto esse convengono:
a) di fissare obiettivi comuni a lunga scadenza in materia di navigazione aerea, ed in questo ambito, di stabilire un piano comune a media scadenza vertente sui servizi e sulle installazioni della navigazione aerea;
b) di elaborare piani comuni relativi al perfezionamento del personale, alle procedure ed ai programmi di ricerca e di sviluppo relativi alle installazioni ed ai servizi volti ad assicurare la sicurezza, l'efficacia ed il rapido scorrimento della circolazione aerea.
c) di concertarsi su ogni altra misura necessaria per assicurare uno svolgimento ordinato e disciplinato del traffico aereo;
d) di costituire un fondo comune di esperienza relativo agli aspetti operativo, tecnico e finanziario della navigazione aerea;
e) di coordinare le loro attivita' per quanto riguarda la gestione delle correnti di traffico aereo instaurando un sistema internazionale di gestione delle correnti di traffico, in vista di assicurare l'utilizzazione piu' efficace dello spazio aereo.
2. A tal fine esse istituiscono una "Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL)", in appresso denominata "Organizzazione", che agira' in cooperazione con le autorita' nazionali civili e militari. Questa comprende due organi:
- una "Commissione permanente per la sicurezza della navigazione aerea" in appresso denominata "la Commissione", che rappresenta l'organo responsabile della politica generale dell'Organizzazione;
- una "Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea" in appresso denominata l'"Agenzia" i cui Statuti figurano all'Annesso 1 alla presente Convenzione. L'Agenzia costituisce l'organo incaricato dell'esecuzione delle mansioni stabilite dalla presente Convenzione o che, in applicazione di esse, le sono conferite dalla Commissione.
3. La sede dell'Organizzazione e' stabilita a Bruxelles".
L'Articolo 1 della Convenzione e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 1
1. Le Parti Contraenti convengono di rafforzare la loro cooperazione nel settore della navigazione aerea e di sviluppare le loro attivita' comuni in questo settore, tenendo in debita considerazione le esigenze di difesa, ed assicurando a tutti gli utenti dello spazio aereo la massima liberta' compatibile con il livello di sicurezza necessario.
Pertanto esse convengono:
a) di fissare obiettivi comuni a lunga scadenza in materia di navigazione aerea, ed in questo ambito, di stabilire un piano comune a media scadenza vertente sui servizi e sulle installazioni della navigazione aerea;
b) di elaborare piani comuni relativi al perfezionamento del personale, alle procedure ed ai programmi di ricerca e di sviluppo relativi alle installazioni ed ai servizi volti ad assicurare la sicurezza, l'efficacia ed il rapido scorrimento della circolazione aerea.
c) di concertarsi su ogni altra misura necessaria per assicurare uno svolgimento ordinato e disciplinato del traffico aereo;
d) di costituire un fondo comune di esperienza relativo agli aspetti operativo, tecnico e finanziario della navigazione aerea;
e) di coordinare le loro attivita' per quanto riguarda la gestione delle correnti di traffico aereo instaurando un sistema internazionale di gestione delle correnti di traffico, in vista di assicurare l'utilizzazione piu' efficace dello spazio aereo.
2. A tal fine esse istituiscono una "Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL)", in appresso denominata "Organizzazione", che agira' in cooperazione con le autorita' nazionali civili e militari. Questa comprende due organi:
- una "Commissione permanente per la sicurezza della navigazione aerea" in appresso denominata "la Commissione", che rappresenta l'organo responsabile della politica generale dell'Organizzazione;
- una "Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea" in appresso denominata l'"Agenzia" i cui Statuti figurano all'Annesso 1 alla presente Convenzione. L'Agenzia costituisce l'organo incaricato dell'esecuzione delle mansioni stabilite dalla presente Convenzione o che, in applicazione di esse, le sono conferite dalla Commissione.
3. La sede dell'Organizzazione e' stabilita a Bruxelles".
Emendamento Conv.-art. III
Articolo III
L'articolo 2 della Convenzione e' abrogato. L'articolo 6 della Convenzione diviene l'articolo 2 cosi' redatto:
"Articolo 2
1. L'Organizzazione e' incaricata delle seguenti mansioni:
a) analizzare le future esigenze del traffico aereo nonche' le nuove tecniche necessarie per rispondere a tali esigenze;
b) elaborare ed adottare obiettivi comuni a lungo termine in materia di navigazione aerea;
c) coordinare i piani nazionali a medio termine per giungere alla definizione di un piano comune a medio termine vertente sui servizi e sulle installazioni della circolazione aerea nell'ambito degli obiettivi a lungo termine di cui al paragrafo (b) di cui sopra;
d) promuovere politiche comuni in materia di sistemi di navigazione aerea a terra e a bordo, nonche' la formazione del personale dei servizi della navigazione aerea;
e) esaminare e promuovere i provvedimenti atti ad incrementare il rapporto costo-efficienza e l'efficacia nel settore della navigazione aerea;
f) promuovere ed eseguire studi, saggi a sperimentazioni relativi alla navigazione aerea; raccogliere e divulgare il risultato degli studi, saggi e sperimentazioni effettuati dalle Parti contraenti nel settore della navigazione aerea;
g) coordinare i programmi di ricerca e di sviluppo delle Parti contraenti relativi alle nuove tecniche nel settore della navigazione aerea;
h) esaminare le questioni di competenza del settore della navigazione aerea poste allo studio dalla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale o da altre Organizzazioni internazionali che trattano l'Aviazione civile;
i) esaminare gli emendamenti ai piani regionali di navigazione aerea da sottoporre all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale;
j) eseguire ogni altra mansione che potrebbe esserle affidata in attuazione del paragrafo c) del comma 1 dell'articolo 1;
k) assistere le Parti contraenti e gli Stati terzi interessati nella creazione e nella realizzazione di un sistema internazionale di gestione delle correnti di traffico aereo;
l) fissare e riscuotere i canoni imposti agli utenti dei servizi di navigazione aerea in conformita' all'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta, per conto delle Parti contraenti e degli Stati terzi parti a tale Accordo.
Possono essere stipulati accordi particolari tra l'Organizzazione e gli Stati non membri interessati a partecipare all'esecuzione di tali mansioni.
2. A richiesta di una o piu' Parti contraenti, l'Organizzazione puo' essere incaricata delle seguenti mansioni;
a) assistere tali Parti nell'esecuzione di mansioni specifiche di navigazione aerea, come la progettazione e la realizzazione di installazioni e di servizi di circolazione aerea;
b) fornire ed esercire, nella loro totalita' o parzialmente, le installazioni ed i servizi di circolazione aerea, per conto di dette Parti;
c) assistere dette Parti per quanto riguarda il calcolo e la riscossione dei canoni imposti da queste ultime agli utenti dei servizi di navigazione aerea e che non sono di competenza dell'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta.
L'esecuzione di tali mansioni e' regolamentata in ogni caso da accordi particolari stipulati tra l'Organizzazione e le Parti interessate.
3. Inoltre l'organizzazione puo', dietro richiesta di uno o piu' Stati non membri, essere incaricata delle seguenti mansioni;
a) assistere tali Stati per quanto riguarda la gestione delle correnti di traffico aereo, la pianificazione e la fornitura di servizi ed equipaggiamenti di navigazione aerea;
b) assistere tali Stati per quanto riguarda il calcolo e la riscossione dei canoni imposti da questi Stati agli utenti dei servizi di navigazione aerea e che non sono di competenza dell'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta.
L'esecuzione di queste mansioni e' regolata in ciascun caso da accordi particolari conclusi tra l'Organizzazione e gli Stati interessati".
L'articolo 2 della Convenzione e' abrogato. L'articolo 6 della Convenzione diviene l'articolo 2 cosi' redatto:
"Articolo 2
1. L'Organizzazione e' incaricata delle seguenti mansioni:
a) analizzare le future esigenze del traffico aereo nonche' le nuove tecniche necessarie per rispondere a tali esigenze;
b) elaborare ed adottare obiettivi comuni a lungo termine in materia di navigazione aerea;
c) coordinare i piani nazionali a medio termine per giungere alla definizione di un piano comune a medio termine vertente sui servizi e sulle installazioni della circolazione aerea nell'ambito degli obiettivi a lungo termine di cui al paragrafo (b) di cui sopra;
d) promuovere politiche comuni in materia di sistemi di navigazione aerea a terra e a bordo, nonche' la formazione del personale dei servizi della navigazione aerea;
e) esaminare e promuovere i provvedimenti atti ad incrementare il rapporto costo-efficienza e l'efficacia nel settore della navigazione aerea;
f) promuovere ed eseguire studi, saggi a sperimentazioni relativi alla navigazione aerea; raccogliere e divulgare il risultato degli studi, saggi e sperimentazioni effettuati dalle Parti contraenti nel settore della navigazione aerea;
g) coordinare i programmi di ricerca e di sviluppo delle Parti contraenti relativi alle nuove tecniche nel settore della navigazione aerea;
h) esaminare le questioni di competenza del settore della navigazione aerea poste allo studio dalla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale o da altre Organizzazioni internazionali che trattano l'Aviazione civile;
i) esaminare gli emendamenti ai piani regionali di navigazione aerea da sottoporre all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale;
j) eseguire ogni altra mansione che potrebbe esserle affidata in attuazione del paragrafo c) del comma 1 dell'articolo 1;
k) assistere le Parti contraenti e gli Stati terzi interessati nella creazione e nella realizzazione di un sistema internazionale di gestione delle correnti di traffico aereo;
l) fissare e riscuotere i canoni imposti agli utenti dei servizi di navigazione aerea in conformita' all'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta, per conto delle Parti contraenti e degli Stati terzi parti a tale Accordo.
Possono essere stipulati accordi particolari tra l'Organizzazione e gli Stati non membri interessati a partecipare all'esecuzione di tali mansioni.
2. A richiesta di una o piu' Parti contraenti, l'Organizzazione puo' essere incaricata delle seguenti mansioni;
a) assistere tali Parti nell'esecuzione di mansioni specifiche di navigazione aerea, come la progettazione e la realizzazione di installazioni e di servizi di circolazione aerea;
b) fornire ed esercire, nella loro totalita' o parzialmente, le installazioni ed i servizi di circolazione aerea, per conto di dette Parti;
c) assistere dette Parti per quanto riguarda il calcolo e la riscossione dei canoni imposti da queste ultime agli utenti dei servizi di navigazione aerea e che non sono di competenza dell'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta.
L'esecuzione di tali mansioni e' regolamentata in ogni caso da accordi particolari stipulati tra l'Organizzazione e le Parti interessate.
3. Inoltre l'organizzazione puo', dietro richiesta di uno o piu' Stati non membri, essere incaricata delle seguenti mansioni;
a) assistere tali Stati per quanto riguarda la gestione delle correnti di traffico aereo, la pianificazione e la fornitura di servizi ed equipaggiamenti di navigazione aerea;
b) assistere tali Stati per quanto riguarda il calcolo e la riscossione dei canoni imposti da questi Stati agli utenti dei servizi di navigazione aerea e che non sono di competenza dell'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta.
L'esecuzione di queste mansioni e' regolata in ciascun caso da accordi particolari conclusi tra l'Organizzazione e gli Stati interessati".
Emendamento Conv.-art. IV
Articolo IV
Gli articoli 3 e 37 della Convenzione sono raggruppati in un nuovo articolo 3 cosi' redatto:
"Articolo 3
1. La presente Convenzione si applica ai servizi della navigazione aerea di rotta ed ai servizi connessi di avvicinamento e di aerodromo inerenti alla circolazione aerea nelle Regioni d'Informazione di Volo enumerate nell'Annesso 2.
2. Ogni modifica che una Parte contraente desidera apportare alla lista della sue Regioni d'informazioni di Volo di cui all'Annesso 2 e' subordinata all'accordo unanime della Commissione, qualora abbia come effetto un modifica dei limiti dello spazio aereo coperto dalla Convenzione; ogni modifica che non ha tale effetto sara' notificata all'Organizzazione dalla Parte contraente interessata.
3. Ai sensi della presente Convenzione, il termine "Circolazione aerea" si applica sia alle aeronavi civili, sia alle aeronavi militari, di dogana e di polizia che si attengono alle procedure dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale".
Gli articoli 3 e 37 della Convenzione sono raggruppati in un nuovo articolo 3 cosi' redatto:
"Articolo 3
1. La presente Convenzione si applica ai servizi della navigazione aerea di rotta ed ai servizi connessi di avvicinamento e di aerodromo inerenti alla circolazione aerea nelle Regioni d'Informazione di Volo enumerate nell'Annesso 2.
2. Ogni modifica che una Parte contraente desidera apportare alla lista della sue Regioni d'informazioni di Volo di cui all'Annesso 2 e' subordinata all'accordo unanime della Commissione, qualora abbia come effetto un modifica dei limiti dello spazio aereo coperto dalla Convenzione; ogni modifica che non ha tale effetto sara' notificata all'Organizzazione dalla Parte contraente interessata.
3. Ai sensi della presente Convenzione, il termine "Circolazione aerea" si applica sia alle aeronavi civili, sia alle aeronavi militari, di dogana e di polizia che si attengono alle procedure dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale".
Emendamento Conv.-art. V
Articolo V
L'articolo 5 della Convenzione e' sostituito dalle segueti disposizioni:
"Articolo 5
1. La Commissione e' costituita da rappresentanti delle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente puo' farsi rappresentare da piu' delegati al fine di consentire soprattutto la rappresentanza degli interessi dell'aviazione civile e della difesa nazionale, ma dispone di un unico diritto di voto.
2. Per l'applicazione del paragrafo (l) del comma 1 dell'articolo 2, la Commissione e' allargata ai rappresentanti degli Stati non membri dell'Organizzazione che sono parti dell'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta. La Commissione cosi' allargata prende le sue decisioni alle condizioni stabilite da questo Accordo.
3. Se sono previste in altri accordi disposizioni a tal fine di stipulate dall'Organizzazione con Stati terzi in conformita' con il comma 1 dell'articolo 2, soprattutto per la gestione delle correnti di traffico, la Commissione sara' allargata ed adottera' le sue decisioni alle condizioni previste da questi accordi".
L'articolo 5 della Convenzione e' sostituito dalle segueti disposizioni:
"Articolo 5
1. La Commissione e' costituita da rappresentanti delle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente puo' farsi rappresentare da piu' delegati al fine di consentire soprattutto la rappresentanza degli interessi dell'aviazione civile e della difesa nazionale, ma dispone di un unico diritto di voto.
2. Per l'applicazione del paragrafo (l) del comma 1 dell'articolo 2, la Commissione e' allargata ai rappresentanti degli Stati non membri dell'Organizzazione che sono parti dell'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta. La Commissione cosi' allargata prende le sue decisioni alle condizioni stabilite da questo Accordo.
3. Se sono previste in altri accordi disposizioni a tal fine di stipulate dall'Organizzazione con Stati terzi in conformita' con il comma 1 dell'articolo 2, soprattutto per la gestione delle correnti di traffico, la Commissione sara' allargata ed adottera' le sue decisioni alle condizioni previste da questi accordi".
Emendamento Conv.-art. VI
Articolo VI
L'articolo 7 della Convenzione diviene l'articolo 6 cosi' redatto: "Articolo 6
1. Per l'esercizio delle funzioni devolute all'Organizzazione dal comma 1 dell'articolo 2, la Commissione adotta le seguenti misure:
a) nei confronti delle Parti contraenti:
essa prende una decisione:
- nei casi di cui ai paragrafi b) e c) del comma 1 dell'articolo 2;
- nei casi di cui ai paragrafi a) e d) fino a k) del comma 1 dell'articolo 2 qualora ritenga necessario che le Parti contraenti si impegnino in una azione comune; essa puo' anche, in questi casi, formulare una raccomandazione alle Parti contraenti;
b) nei confronti dell'Agenzia:
- essa approva il programma di lavoro annuale ed i programmi di investimento e di lavoro vertenti su piu' anni che l'Agenzia le sottopone per l'adempimento dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonche' il bilancio preventivo ed il rapporto di attivita'; essa da' direttive all'Agenzia, qualora lo ritenga necessario, per l'adempimento delle funzioni che le sono devolute;
- adotta ogni provvedimento necessario nell'ambito dell'esercizio dei poteri di tutela di cui dispone in virtu' della presente Convenzione e degli Statuti dell'Agenzia;
- da' quietanza all'Agenzia per quanto riguarda la gestione relativa al bilancio.
2. Inoltre la Commissione:
a) approva lo statuto amministrativo del personale ed il regolamento finanziario nonche' i provvedimenti da prendere in attuazione del comma 2 dell'articolo 7 e del comma 3 dell'articolo 19 degli Statuti dell'Agenzia;
b) nomina, per una durata di cinque anni, i membri della missione di controllo in attuazione del comma 1 dell'articolo 22 degli Statuti dell'Agenzia;
3. La Commissione autorizza l'apertura da parte dell'Agenzia di negoziati sugli accordi particolari di cui all'Articolo 2 ed approva gli accordi negoziati.
4. I ricorsi al Tribunale arbitrale previsto all'articolo 31 sono presentati dalla Commissione e nome dell'Organizzazione."
L'articolo 7 della Convenzione diviene l'articolo 6 cosi' redatto: "Articolo 6
1. Per l'esercizio delle funzioni devolute all'Organizzazione dal comma 1 dell'articolo 2, la Commissione adotta le seguenti misure:
a) nei confronti delle Parti contraenti:
essa prende una decisione:
- nei casi di cui ai paragrafi b) e c) del comma 1 dell'articolo 2;
- nei casi di cui ai paragrafi a) e d) fino a k) del comma 1 dell'articolo 2 qualora ritenga necessario che le Parti contraenti si impegnino in una azione comune; essa puo' anche, in questi casi, formulare una raccomandazione alle Parti contraenti;
b) nei confronti dell'Agenzia:
- essa approva il programma di lavoro annuale ed i programmi di investimento e di lavoro vertenti su piu' anni che l'Agenzia le sottopone per l'adempimento dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonche' il bilancio preventivo ed il rapporto di attivita'; essa da' direttive all'Agenzia, qualora lo ritenga necessario, per l'adempimento delle funzioni che le sono devolute;
- adotta ogni provvedimento necessario nell'ambito dell'esercizio dei poteri di tutela di cui dispone in virtu' della presente Convenzione e degli Statuti dell'Agenzia;
- da' quietanza all'Agenzia per quanto riguarda la gestione relativa al bilancio.
2. Inoltre la Commissione:
a) approva lo statuto amministrativo del personale ed il regolamento finanziario nonche' i provvedimenti da prendere in attuazione del comma 2 dell'articolo 7 e del comma 3 dell'articolo 19 degli Statuti dell'Agenzia;
b) nomina, per una durata di cinque anni, i membri della missione di controllo in attuazione del comma 1 dell'articolo 22 degli Statuti dell'Agenzia;
3. La Commissione autorizza l'apertura da parte dell'Agenzia di negoziati sugli accordi particolari di cui all'Articolo 2 ed approva gli accordi negoziati.
4. I ricorsi al Tribunale arbitrale previsto all'articolo 31 sono presentati dalla Commissione e nome dell'Organizzazione."
Emendamento Conv.-art. VII
Articolo VII
L'articolo 8 della Convenzione diviene l'articolo 7 cosi' redatto: "Articolo 7
1. Le decisioni sono prese dalla Commissione deliberante all'unanimita' delle Parti contraenti e sono obbligatorie per queste ultime. Tuttavia, se una Parte contraente notifica alla Commissione che motivi vincolanti di interesse nazionale le impediscono di dar seguito ad una decisione adottata all'unanimita' nei settori menzionati ai paragrafi b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, essa puo' derogare a tale decisione con riserva di esporre i motivi di questa deroga. Entro sei mesi dalla data di questa notifica, la Commissione sia rivede la sua decisione precedente, sia decide se determinate condizioni o limiti debbano applicarsi alla deroga. In entrambi i casi, la decisione da adottarsi dalla Commissione esige l'unanimita' delle Parti contraenti.
2. La Commissione delibera sulle misure previste al paragrafo (a) del comma 2 dell'articolo 6, al comma 3 dell'articolo 6 ed al comma 3 dell'articolo 11 all'unanimita' dei voti espressi.
3. Salvo disposizioni contrarie, le direttive e le misure prese nei casi di cui al paragrafo b) del comma 1 ed al comma 4 dell'articolo 6 sono adottate dalla Commissione a maggioranza dei voti espressi, rimanendo inteso:
- che questi voti sono attribuiti in base alla ponderazione prevista all'articolo 8 in appresso,
- che questi voti debbono rappresentare la maggioranza delle Parti contraenti che votano.
4. Le misure previste al paragrafo b) del comma 2 dell'articolo 6 sono adottate dalla Commissione alle condizioni di cui al comma 3 precedente, sotto riserva che la maggioranza calcolata in conformita' con questo comma raggiunga il 70% dei voti ponderati espressi.
5. Le raccomandazioni sono formulate dalla Commissione a maggioranza delle Parti contraenti".
L'articolo 8 della Convenzione diviene l'articolo 7 cosi' redatto: "Articolo 7
1. Le decisioni sono prese dalla Commissione deliberante all'unanimita' delle Parti contraenti e sono obbligatorie per queste ultime. Tuttavia, se una Parte contraente notifica alla Commissione che motivi vincolanti di interesse nazionale le impediscono di dar seguito ad una decisione adottata all'unanimita' nei settori menzionati ai paragrafi b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, essa puo' derogare a tale decisione con riserva di esporre i motivi di questa deroga. Entro sei mesi dalla data di questa notifica, la Commissione sia rivede la sua decisione precedente, sia decide se determinate condizioni o limiti debbano applicarsi alla deroga. In entrambi i casi, la decisione da adottarsi dalla Commissione esige l'unanimita' delle Parti contraenti.
2. La Commissione delibera sulle misure previste al paragrafo (a) del comma 2 dell'articolo 6, al comma 3 dell'articolo 6 ed al comma 3 dell'articolo 11 all'unanimita' dei voti espressi.
3. Salvo disposizioni contrarie, le direttive e le misure prese nei casi di cui al paragrafo b) del comma 1 ed al comma 4 dell'articolo 6 sono adottate dalla Commissione a maggioranza dei voti espressi, rimanendo inteso:
- che questi voti sono attribuiti in base alla ponderazione prevista all'articolo 8 in appresso,
- che questi voti debbono rappresentare la maggioranza delle Parti contraenti che votano.
4. Le misure previste al paragrafo b) del comma 2 dell'articolo 6 sono adottate dalla Commissione alle condizioni di cui al comma 3 precedente, sotto riserva che la maggioranza calcolata in conformita' con questo comma raggiunga il 70% dei voti ponderati espressi.
5. Le raccomandazioni sono formulate dalla Commissione a maggioranza delle Parti contraenti".
Emendamento Conv.-art. VIII
Articolo VIII
L'articolo 9 della Convenzione diviene l'articolo 8 cosi' redatto: "Articolo 8
1. La ponderazione prevista all'articolo 7 e' determinata secondo la tabella seguente:
Percentuale del contributo annuo di Numero di voti
una Parte contraente in rapporto ai
contributi annui dell'insieme delle
Parti contraenti
Inferiore a 1% 1
Da 1 a meno di 2% 2
Da 2 a meno di 3% 3
Da 3 a meno di 4 1/2% 4
Da 4 1/2 a meno di 6% 5
Da 6 a meno di 7 1/2% 6
Da 7 1/2% a meno di 9 7
Da 9 a meno di 11% 8
Da 11 a meno di 13% 9
Da 13 a meno di 15% 10
Da 15 a meno di 18% 11
Da 18 a meno di 21% 12
Da 21 a meno di 24% 13
Da 24 a meno di 27% 14
Da 27 a meno di 30% 15
30% 16
2. La determinazione iniziale del numero dei voti viene effettuata, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981, in base alla tabella di cui sopra ed in conformita' alla regola di determinazione dei contributi annui delle Parti contraenti al bilancio dell'Organizzazione di cui all'articolo 19 degli Statuti dell'Agenzia.
3. Nel caso di adesione di uno Stato, si procede nello stesso modo ad una nuova determinazione del numero dei voti delle Parti contraenti.
4. Si procede ogni anno ad una nuova determinazione del numero dei
voti, alle condizioni previste di cui sopra"
L'articolo 9 della Convenzione diviene l'articolo 8 cosi' redatto: "Articolo 8
1. La ponderazione prevista all'articolo 7 e' determinata secondo la tabella seguente:
Percentuale del contributo annuo di Numero di voti
una Parte contraente in rapporto ai
contributi annui dell'insieme delle
Parti contraenti
Inferiore a 1% 1
Da 1 a meno di 2% 2
Da 2 a meno di 3% 3
Da 3 a meno di 4 1/2% 4
Da 4 1/2 a meno di 6% 5
Da 6 a meno di 7 1/2% 6
Da 7 1/2% a meno di 9 7
Da 9 a meno di 11% 8
Da 11 a meno di 13% 9
Da 13 a meno di 15% 10
Da 15 a meno di 18% 11
Da 18 a meno di 21% 12
Da 21 a meno di 24% 13
Da 24 a meno di 27% 14
Da 27 a meno di 30% 15
30% 16
2. La determinazione iniziale del numero dei voti viene effettuata, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981, in base alla tabella di cui sopra ed in conformita' alla regola di determinazione dei contributi annui delle Parti contraenti al bilancio dell'Organizzazione di cui all'articolo 19 degli Statuti dell'Agenzia.
3. Nel caso di adesione di uno Stato, si procede nello stesso modo ad una nuova determinazione del numero dei voti delle Parti contraenti.
4. Si procede ogni anno ad una nuova determinazione del numero dei
voti, alle condizioni previste di cui sopra"
Emendamento Conv.-art. IX
Articolo IX
Gli articoli 10 e 11 della Convenzione diventano gli articoli 9 e 10
Gli articoli 10 e 11 della Convenzione diventano gli articoli 9 e 10
Emendamento Conv.-art. X
Articolo X
L'Articolo 12 della Convenzione diventa l'articolo 11 cosi' redatto:
"Articolo 11
1. La Commissione provvede a stabilire con gli Stati e con le Organizzazioni internazionali interessate, le relazioni utili alla realizzazione dell'oggetto dell'Organizzazione.
2. La Commissione e' soprattutto, sotto riserva delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 e dell'articolo 13, la sola competente a concludere a nome dell'Organizzazione, con le Organizzazioni internazionali, le Parti contraenti o gli Stati terzi, gli accordi necessari alla esecuzione dei compiti dell'Organizzazione previsti all'articolo 2.
3. La Commissione puo', su proposta dell'Agenzia, delegare a quest'ultima la decisione di aprire negoziati e di concludere gli accordi necessari all'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 2."
L'Articolo 12 della Convenzione diventa l'articolo 11 cosi' redatto:
"Articolo 11
1. La Commissione provvede a stabilire con gli Stati e con le Organizzazioni internazionali interessate, le relazioni utili alla realizzazione dell'oggetto dell'Organizzazione.
2. La Commissione e' soprattutto, sotto riserva delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 e dell'articolo 13, la sola competente a concludere a nome dell'Organizzazione, con le Organizzazioni internazionali, le Parti contraenti o gli Stati terzi, gli accordi necessari alla esecuzione dei compiti dell'Organizzazione previsti all'articolo 2.
3. La Commissione puo', su proposta dell'Agenzia, delegare a quest'ultima la decisione di aprire negoziati e di concludere gli accordi necessari all'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 2."
Emendamento Conv.-art. XI
Articolo XI
E' inserito nella Convenzione un nuovo articolo 12 cosi' redatto: "Articolo 12
Gli accordi tra l'Organizzazione ed una o piu' Parti contraenti oppure uno o piu' Stati non membri od una Organizzazione internazionale relativi ai compiti previsti all'articolo 2 debbono stabilire i rispettivi compiti, diritti ed obblighi delle Parti agli Accordi nonche' le condizioni di finanziamento e determinare i provvedimenti da prendere. Essi possono essere negoziati dall'Agenzia alle condizioni previste al comma 3 dell'articolo 6 ed al comma 3
dell'articolo 11."
E' inserito nella Convenzione un nuovo articolo 12 cosi' redatto: "Articolo 12
Gli accordi tra l'Organizzazione ed una o piu' Parti contraenti oppure uno o piu' Stati non membri od una Organizzazione internazionale relativi ai compiti previsti all'articolo 2 debbono stabilire i rispettivi compiti, diritti ed obblighi delle Parti agli Accordi nonche' le condizioni di finanziamento e determinare i provvedimenti da prendere. Essi possono essere negoziati dall'Agenzia alle condizioni previste al comma 3 dell'articolo 6 ed al comma 3
dell'articolo 11."
Emendamento Conv.-art. XII
Articolo XII
Sono abrogati gli articoli 13 e 14 della Convenzione. L'articolo 31 della Convenzione diventa l'articolo 13, l'articolo 15 della Convenzione diventa l'articolo 14. E' abrogato l'articolo 16 della Convenzione.
Sono abrogati gli articoli 13 e 14 della Convenzione. L'articolo 31 della Convenzione diventa l'articolo 13, l'articolo 15 della Convenzione diventa l'articolo 14. E' abrogato l'articolo 16 della Convenzione.
Emendamento Conv.-art. XIII
Articolo XIII
L'articolo 17 della Convenzione diventa l'articolo 15 cosi' redatto:
"Articolo 15
Qualora l'Organizzazione eserciti le funzioni di cui al paragrafo (b) del comma 2 dell'articolo 2, l'Agenzia applica i regolamenti in vigore sui territori delle Parti contraenti e negli spazi aerei per i quali tali Parti sono incaricate della erogazione di servizi di circolazione aerea, in virtu' degli accordi internazionali di cui sono parti".
L'articolo 17 della Convenzione diventa l'articolo 15 cosi' redatto:
"Articolo 15
Qualora l'Organizzazione eserciti le funzioni di cui al paragrafo (b) del comma 2 dell'articolo 2, l'Agenzia applica i regolamenti in vigore sui territori delle Parti contraenti e negli spazi aerei per i quali tali Parti sono incaricate della erogazione di servizi di circolazione aerea, in virtu' degli accordi internazionali di cui sono parti".
Emendamento Conv.-art. XIV
Articolo XIV
L'articolo 18 della Convenzione diventa l'articolo 16 cosi' redatto:
"Articolo 16
Qualora l'Organizzazione eserciti le funzioni di cui al paragrafo (b) del comma 2 dell'articolo 2 ed entro i limiti dei diritti conferiti ai servizi della circolazione aerea, l'Agenzia impartisce ai comandanti delle aeronavi tutte le istruzioni necessarie. Essi sono tenuti a conformarvisi, tranne i casi di forza maggiore previsti nei regolamenti di cui all'articolo precedente".
L'articolo 18 della Convenzione diventa l'articolo 16 cosi' redatto:
"Articolo 16
Qualora l'Organizzazione eserciti le funzioni di cui al paragrafo (b) del comma 2 dell'articolo 2 ed entro i limiti dei diritti conferiti ai servizi della circolazione aerea, l'Agenzia impartisce ai comandanti delle aeronavi tutte le istruzioni necessarie. Essi sono tenuti a conformarvisi, tranne i casi di forza maggiore previsti nei regolamenti di cui all'articolo precedente".
Emendamento Conv.-art. XV
Articolo XV
L'articolo 19 della Convenzione diventa l'articolo 17 cosi' redatto:
"Articolo 17
Qualora l'organizzazione eserciti le funzioni di cui al paragrafo (b) del comma 2 dell'articolo 2, le infrazioni alla regolamentazione della navigazione aerea commesse nello spazio in cui l'erogazione di servizi della circolazione aerea e' affidata all'Agenzia, sono constatate in processi verbali da agenti specificamente incaricati dell'Agenzia a questo scopo, fatto salvo il diritto riconosciuto dalle legislazioni nazionali agli agenti delle Parti contraenti, di constatare infrazioni aventi la stessa natura. I processi-verbali suddetti hanno dinanzi ai tribunali nazionali lo stesso valore di quelli redatti dagli agenti nazionali abilitati a constatare infrazioni aventi lo stesso carattere".
L'articolo 19 della Convenzione diventa l'articolo 17 cosi' redatto:
"Articolo 17
Qualora l'organizzazione eserciti le funzioni di cui al paragrafo (b) del comma 2 dell'articolo 2, le infrazioni alla regolamentazione della navigazione aerea commesse nello spazio in cui l'erogazione di servizi della circolazione aerea e' affidata all'Agenzia, sono constatate in processi verbali da agenti specificamente incaricati dell'Agenzia a questo scopo, fatto salvo il diritto riconosciuto dalle legislazioni nazionali agli agenti delle Parti contraenti, di constatare infrazioni aventi la stessa natura. I processi-verbali suddetti hanno dinanzi ai tribunali nazionali lo stesso valore di quelli redatti dagli agenti nazionali abilitati a constatare infrazioni aventi lo stesso carattere".
Emendamento Conv.-art. XVI
Articolo XVI
E' inserito nella Convenzione un nuovo articolo 18 cosi' redatto: "Articolo 18
1. La circolazione delle pubblicazioni e di altri mezzi di informazione spediti dall'Organizzazione o ad essa destinati, e corrispondenti alle sue attivita' ufficiali non e' soggetta ad alcuna limitazione.
2. Per le sue comunicazioni ufficiali ed il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello concesso da ciascuna Parte
contraente alle organizzazioni internazionali analoghe."
E' inserito nella Convenzione un nuovo articolo 18 cosi' redatto: "Articolo 18
1. La circolazione delle pubblicazioni e di altri mezzi di informazione spediti dall'Organizzazione o ad essa destinati, e corrispondenti alle sue attivita' ufficiali non e' soggetta ad alcuna limitazione.
2. Per le sue comunicazioni ufficiali ed il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello concesso da ciascuna Parte
contraente alle organizzazioni internazionali analoghe."
Emendamento Conv.-art. XVII
Articolo XVII
E' abrogato l'articolo 20 della Convenzione e gli articoli 21, 22 e 23 diventano gli articoli 19, 20 e 21. Nel comma 4 dell'ex-articolo 22, il riferimento all'Articolo 36 degli Statuti dell'Agenzia e' sostituito da un riferimento all'articolo 25 degli Statuti.
E' abrogato l'articolo 20 della Convenzione e gli articoli 21, 22 e 23 diventano gli articoli 19, 20 e 21. Nel comma 4 dell'ex-articolo 22, il riferimento all'Articolo 36 degli Statuti dell'Agenzia e' sostituito da un riferimento all'articolo 25 degli Statuti.
Emendamento Conv.-art. XVIII
Articolo XVIII
L'articolo 24 della Convenzione diventa l'articolo 22 cosi' redatto:
"Articolo 22
1. L'Agenzia puo' ricorrere alla collaborazione di persone qualificate cittadine delle Parti contraenti.
2. I membri del personale dell'Organizzazione ed i loro familiari viventi presso di loro beneficiano delle eccezioni alle disposizioni restrittive dell'immigrazione e che disciplinano la registrazione degli stranieri generalmente riconosciute ai membri del personale delle Organizzazioni internazionali analoghe.
3. (a) Le Parti contraenti accordano, in periodo di crisi internazionale ai membri del personale dell'Organizzazione ed ai loro familiari viventi presso di loro le stesse agevolazioni per il rimpatrio di quelle riconosciute al personale delle altre Organizzazioni internazionali.
(b) Gli obblighi del personale dell'Organizzazione nei confronti di quest'ultima non sono pregiudicati dalla disposizione del paragrafo (a) di cui sopra.
4. Puo' essere fatta eccezione alle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo solamente per motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di sanita' pubblica.
5. I membri del personale dell'Organizzazione:
(a) godono della franchigia da diritti e tasse doganali, diversi da canoni o imposte come corrispettivo di servizi resi per l'importazione degli effetti personali, mobili o altre suppellettili domestiche usate che essi portano dall'estero al momento della loro prima sistemazione e per la riesportazione di questi stessi effetti, mobili e suppellettili all'atto della cessazione dalle loro funzioni;
(b) possono, in occasione dell'assunzione delle loro funzioni sul territorio di una delle Parti contraenti, importare temporaneamente in franchigia la loro automobile personale e successivamente, non oltre alla fine del loro periodo di servizio, riesportare questo veicolo in franchigia, sotto riserva in entrambi le ipotesi, delle condizioni ritenute necessarie, in tutti i casi particolari, dal Governo della Parte contraente interessata;
(c) godono dell'inviolabilita' per tutte le loro carte e documenti ufficiali.
6. Non e' fatto obbligo alle Parti contraenti di concedere ai loro cittadini le agevolazioni previste ai paragrafi (a) e (b) del comma 5 di cui sopra.
7. Il Direttore Generale dell'Agenzia, oltre ai privilegi, alle esenzioni ed alle agevolazioni previste per il personale dell'Organizzazione, gode dell'immunita' dalla giurisdizione per i suoi atti, comprese parole e scritti, compiuti nell'ambito della sua attivita' ufficiale; questa immunita' non e' applicabile in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione stradale oppure in caso di danni causati da un veicolo di sua appartenenza o da esso condotto.
8. I Governi interessati adottano ogni provvedimento utile per
garantire la liberta' di trasferimento dei salari netti."
L'articolo 24 della Convenzione diventa l'articolo 22 cosi' redatto:
"Articolo 22
1. L'Agenzia puo' ricorrere alla collaborazione di persone qualificate cittadine delle Parti contraenti.
2. I membri del personale dell'Organizzazione ed i loro familiari viventi presso di loro beneficiano delle eccezioni alle disposizioni restrittive dell'immigrazione e che disciplinano la registrazione degli stranieri generalmente riconosciute ai membri del personale delle Organizzazioni internazionali analoghe.
3. (a) Le Parti contraenti accordano, in periodo di crisi internazionale ai membri del personale dell'Organizzazione ed ai loro familiari viventi presso di loro le stesse agevolazioni per il rimpatrio di quelle riconosciute al personale delle altre Organizzazioni internazionali.
(b) Gli obblighi del personale dell'Organizzazione nei confronti di quest'ultima non sono pregiudicati dalla disposizione del paragrafo (a) di cui sopra.
4. Puo' essere fatta eccezione alle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo solamente per motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di sanita' pubblica.
5. I membri del personale dell'Organizzazione:
(a) godono della franchigia da diritti e tasse doganali, diversi da canoni o imposte come corrispettivo di servizi resi per l'importazione degli effetti personali, mobili o altre suppellettili domestiche usate che essi portano dall'estero al momento della loro prima sistemazione e per la riesportazione di questi stessi effetti, mobili e suppellettili all'atto della cessazione dalle loro funzioni;
(b) possono, in occasione dell'assunzione delle loro funzioni sul territorio di una delle Parti contraenti, importare temporaneamente in franchigia la loro automobile personale e successivamente, non oltre alla fine del loro periodo di servizio, riesportare questo veicolo in franchigia, sotto riserva in entrambi le ipotesi, delle condizioni ritenute necessarie, in tutti i casi particolari, dal Governo della Parte contraente interessata;
(c) godono dell'inviolabilita' per tutte le loro carte e documenti ufficiali.
6. Non e' fatto obbligo alle Parti contraenti di concedere ai loro cittadini le agevolazioni previste ai paragrafi (a) e (b) del comma 5 di cui sopra.
7. Il Direttore Generale dell'Agenzia, oltre ai privilegi, alle esenzioni ed alle agevolazioni previste per il personale dell'Organizzazione, gode dell'immunita' dalla giurisdizione per i suoi atti, comprese parole e scritti, compiuti nell'ambito della sua attivita' ufficiale; questa immunita' non e' applicabile in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione stradale oppure in caso di danni causati da un veicolo di sua appartenenza o da esso condotto.
8. I Governi interessati adottano ogni provvedimento utile per
garantire la liberta' di trasferimento dei salari netti."
Emendamento Conv.-art. XIX
Articolo XIX
E' inserito nella Convenzione un nuovo articolo 23 cosi' redatto: "Articolo 23
I rappresentanti delle Parti contraenti nell'esercizio delle loro funzioni nonche' nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, godono dell'inviolabilita' per tutte le loro carte e documenti ufficiali".
E' inserito nella Convenzione un nuovo articolo 23 cosi' redatto: "Articolo 23
I rappresentanti delle Parti contraenti nell'esercizio delle loro funzioni nonche' nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, godono dell'inviolabilita' per tutte le loro carte e documenti ufficiali".
Emendamento Conv.-art. XX
Articolo XX
E' inserito nella Convenzione un nuovo articolo 24 cosi' redatto: "Articolo 24
1. A causa del suo regime di sicurezza sociale, l'Organizzazione, il Direttore Generale ed i membri del personale dell'Organizzazione sono esonerati da ogni contributo obbligatorio ad organismi nazionali di sicurezza sociale fatti salvi gli accordi esistenti tra l'Organizzazione ed una Parte contraente all'entrata in vigore del
Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981."
E' inserito nella Convenzione un nuovo articolo 24 cosi' redatto: "Articolo 24
1. A causa del suo regime di sicurezza sociale, l'Organizzazione, il Direttore Generale ed i membri del personale dell'Organizzazione sono esonerati da ogni contributo obbligatorio ad organismi nazionali di sicurezza sociale fatti salvi gli accordi esistenti tra l'Organizzazione ed una Parte contraente all'entrata in vigore del
Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981."
Emendamento Conv.-art. XXI
Articolo XXI
L'articolo 26 della Convenzione e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 26
1. (a) Le installazioni dell'Organizzazione sono inviolabili. I beni ed averi dell'Organizzazione sono esonerati da ogni sequestro, esproprio e confisca.
(b) Gli archivi dell'Organizzazione e tutte le carte e documenti ufficiali di sua appartenenza sono inviolabili in qualunque luogo essi si trovino.
2. I beni ed averi dell'Organizzazione non possono essere confiscati ne' essere oggetto di misure di esecuzione coatta, se non per decisione giudiziaria. Tuttavia, le installazioni dell'Organizzazione non possono essere confiscate ne' essere oggetto di misure di esecuzione forzata.
3. Tuttavia, per effettuare le inchieste giudiziarie ed assicurare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei loro rispettivi territori, le autorita' competenti dello Stato di Sede e degli altri paesi dove sono situate queste installazioni ed archivi hanno accesso alle installazioni ed archivi dell'Organizzazione dopo averne
avvisato il Direttore generale dell'Agenzia."
L'articolo 26 della Convenzione e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 26
1. (a) Le installazioni dell'Organizzazione sono inviolabili. I beni ed averi dell'Organizzazione sono esonerati da ogni sequestro, esproprio e confisca.
(b) Gli archivi dell'Organizzazione e tutte le carte e documenti ufficiali di sua appartenenza sono inviolabili in qualunque luogo essi si trovino.
2. I beni ed averi dell'Organizzazione non possono essere confiscati ne' essere oggetto di misure di esecuzione coatta, se non per decisione giudiziaria. Tuttavia, le installazioni dell'Organizzazione non possono essere confiscate ne' essere oggetto di misure di esecuzione forzata.
3. Tuttavia, per effettuare le inchieste giudiziarie ed assicurare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei loro rispettivi territori, le autorita' competenti dello Stato di Sede e degli altri paesi dove sono situate queste installazioni ed archivi hanno accesso alle installazioni ed archivi dell'Organizzazione dopo averne
avvisato il Direttore generale dell'Agenzia."
Emendamento Conv.-art. XXII
Articolo XXII
E' abrogato l'articolo 28 della Convenzione.
E' abrogato l'articolo 28 della Convenzione.
Emendamento Conv.-art. XXIII
Articolo XXIII
L'articolo 29 della Convenzione diviene l'articolo 28 cosi' redatto:
"Articolo 28
Qualora l'Organizzazione eserciti le funzioni previste al paragrafo (b) del comma 2 dell'articolo 2, gli accordi internazionali e le regolamentazioni nazionali relative all'accesso, al sorvolo ed alla sicurezza del territorio delle Parti contraenti sono obbligatorie per l'Agenzia che adotta ogni provvedimento necessario alla loro applicazione."
L'articolo 29 della Convenzione diviene l'articolo 28 cosi' redatto:
"Articolo 28
Qualora l'Organizzazione eserciti le funzioni previste al paragrafo (b) del comma 2 dell'articolo 2, gli accordi internazionali e le regolamentazioni nazionali relative all'accesso, al sorvolo ed alla sicurezza del territorio delle Parti contraenti sono obbligatorie per l'Agenzia che adotta ogni provvedimento necessario alla loro applicazione."
Emendamento Conv.-art. XXIV
Articolo XXIV
L'articolo 30 della Convenzione diventa l'articolo 29 cosi' redatto:
"Articolo 29
Qualora l'Organizzazione eserciti le funzioni di cui al paragrafo (b) del comma 3 dell'articolo 2, l'Agenzia e' tenuta a dare alle Parti contraenti che ne fanno richiesta, tutte le informazioni relative alle aeronavi di cui e' a consocenza nell'esercizio delle sue funzioni, alfine di consentire alle suddette Parti contraenti di controllare l'applicazione degli accordi internazionali e dei
regolamenti nazionali."
L'articolo 30 della Convenzione diventa l'articolo 29 cosi' redatto:
"Articolo 29
Qualora l'Organizzazione eserciti le funzioni di cui al paragrafo (b) del comma 3 dell'articolo 2, l'Agenzia e' tenuta a dare alle Parti contraenti che ne fanno richiesta, tutte le informazioni relative alle aeronavi di cui e' a consocenza nell'esercizio delle sue funzioni, alfine di consentire alle suddette Parti contraenti di controllare l'applicazione degli accordi internazionali e dei
regolamenti nazionali."
Emendamento Conv.-art. XXV
Articolo XXV
L'articolo 32 della Convenzione diviene l'articolo 30.
L'articolo 32 della Convenzione diviene l'articolo 30.
Emendamento Conv.-art. XXVI
Articolo XXVI
L'articolo 33 della Convenzione diviene l'articolo 31.
L'articolo 33 della Convenzione diviene l'articolo 31.
Emendamento Conv.-art. XXVII
Articolo XXVII
L'articolo 34 della Convenzione diviene l'articolo 32, il suo comma 3 e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"3. Tuttavia, le disposizioni previste agli articoli 1, 11, 19 e 20 degli Statuti in annesso non sono suscettibili di modifiche da
parte della Commissione."
L'articolo 34 della Convenzione diviene l'articolo 32, il suo comma 3 e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"3. Tuttavia, le disposizioni previste agli articoli 1, 11, 19 e 20 degli Statuti in annesso non sono suscettibili di modifiche da
parte della Commissione."
Emendamento Conv.-art. XXVIII
Articolo XXVIII
L'articolo 35 della Convenzione diviene l'articolo 33 cosi' redatto:
"Articolo 33
In caso di emergenza o di guerra, le disposizioni della presente Convenzione non possono pregiudicare la liberta' di azione delle Parti contraenti interessate".
L'articolo 35 della Convenzione diviene l'articolo 33 cosi' redatto:
"Articolo 33
In caso di emergenza o di guerra, le disposizioni della presente Convenzione non possono pregiudicare la liberta' di azione delle Parti contraenti interessate".
Emendamento Conv.-art. XXIX
Articolo XXIX
L'articolo 36 della Convenzione diventa l'articolo 34.
L'articolo 36 della Convenzione diventa l'articolo 34.
Emendamento Conv.-art. XXX
Articolo XXX
E' abrogato l'articolo 38 della Convenzione.
E' abrogato l'articolo 38 della Convenzione.
Emendamento Conv.-art. XXXI
Articolo XXXI
L'articolo 39 della Convenzione diventa l'articolo 35. I suoi paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"1. La presente Convenzione, cosi' come emendata dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981, e' prorogata per una durata di vent'anni a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto Protocollo.
2. Questa durata sara' automaticamente prolungata per periodi di cinque anni a meno che una Parte contraente non abbia manifestato, per mezzo di una notifica scritta al Governo del Regno del Belgio, almeno due anni prima della scadenza del periodo in corso, il suo intento di porre fine alla Convenzione. Il Governo del Regno del Belgio avvisera' i Governi degli altri Stati parti della Convenzione di riguardo a detta notifica".
L'articolo 39 della Convenzione diventa l'articolo 35. I suoi paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"1. La presente Convenzione, cosi' come emendata dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981, e' prorogata per una durata di vent'anni a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto Protocollo.
2. Questa durata sara' automaticamente prolungata per periodi di cinque anni a meno che una Parte contraente non abbia manifestato, per mezzo di una notifica scritta al Governo del Regno del Belgio, almeno due anni prima della scadenza del periodo in corso, il suo intento di porre fine alla Convenzione. Il Governo del Regno del Belgio avvisera' i Governi degli altri Stati parti della Convenzione di riguardo a detta notifica".
Emendamento Conv.-art. XXXII
Articolo XXXII
E' abrogato l'articolo 40 della Convenzione.
E' abrogato l'articolo 40 della Convenzione.
Emendamento Conv.-art. XXXIII
Articolo XXXIII
L'articolo 41 della Convenzione diventa l'articolo 36. I suoi paragrafi 1 e 4 sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"1. L'adesione alla presente Convenzione, cosi' come emendata dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981, di ogni Stato non firmatario di detto Protocollo, e' subordinata:
(a) all'accordo della Commissione deliberante all'unanimita';
(b) al deposito contestuale da parte di questo Stato del suo strumento di adesione all'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta aperto alla firma a Bruxelles nel 1981.
4. L'adesione avra' effetto il primo giorno del secondo mese
successivo al deposito dello strumento di adesione."
L'articolo 41 della Convenzione diventa l'articolo 36. I suoi paragrafi 1 e 4 sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"1. L'adesione alla presente Convenzione, cosi' come emendata dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981, di ogni Stato non firmatario di detto Protocollo, e' subordinata:
(a) all'accordo della Commissione deliberante all'unanimita';
(b) al deposito contestuale da parte di questo Stato del suo strumento di adesione all'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta aperto alla firma a Bruxelles nel 1981.
4. L'adesione avra' effetto il primo giorno del secondo mese
successivo al deposito dello strumento di adesione."
Emendamento Conv.-art. XXXIV
Articolo XXXIV
E' abrogato l'articolo 42 della Convenzione
E' abrogato l'articolo 42 della Convenzione
Emendamento Conv.-art. XXXV
Articolo XXXV
L'Annesso I alla Convenzione, relativo agli Statuti dell'Agenzia e' sostituito dall'Agenzia e' sostituito dall'Annesso I al presente Protocollo.
L'Annesso I alla Convenzione, relativo agli Statuti dell'Agenzia e' sostituito dall'Agenzia e' sostituito dall'Annesso I al presente Protocollo.
Emendamento Conv.-art. XXXVI
Articolo XXXVI
L'Annesso II alla Convenzione e' sostituito dall'Annesso 2 al presente Protocollo denominato"Regioni d'informazione di volo (articolo 3 della Convenzione).
L'Annesso II alla Convenzione e' sostituito dall'Annesso 2 al presente Protocollo denominato"Regioni d'informazione di volo (articolo 3 della Convenzione).
Emendamento Conv.-art. XXXVII
Articolo XXXVII
E' abrogato il Protocollo di firma della Convenzione.
E' abrogato il Protocollo di firma della Convenzione.
Emendamento Conv.-art. XXXVIII
Articolo XXXVIII
Il Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Bruxelles il 6 luglio 1970, cosi' come modificato dal Protocollo firmato a Bruxelles il 21 novembre 1978, e' emendato come segue:
1. I riferimenti agli articoli 21 e 22 della Convenzione ed al comma 1 dell'articolo 22 della Convenzione figuranti al comma 1 dell'articolo 1 del Protocollo del 1970 sono sostituti dai riferimenti agli articoli 19 e 20 della Convenzione cosi' come emendati dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981 e 20, comma 1 della Convenzione cosi' come emendata dal suddetto Protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del Protocollo del 1978, il riferimento all'articolo 14 degli Statuti dell'Agenzia figuranti al comma 1 dell'articolo 3 del Protocollo del 1970 e' sostituito da un riferimento all'articolo 12 degli Statuti dell'Agenzia figuranti all'Annesso 1 della Convenzione cosi' come emendata dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981.
3. Il riferimento all'articolo 33 della Convenzione figurante all'articolo 5 del Protocollo del 1970 e' sostituito da un riferimento all'articolo 31 della Convenzione cosi come emendata dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981.
4. Il riferimento all'articolo 41 della Convenzione figurante ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del Protocollo del 1970 e' sostituito da un riferimento all'articolo 36 della Convenzione cosi' come emendata dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981.
Il Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Bruxelles il 6 luglio 1970, cosi' come modificato dal Protocollo firmato a Bruxelles il 21 novembre 1978, e' emendato come segue:
1. I riferimenti agli articoli 21 e 22 della Convenzione ed al comma 1 dell'articolo 22 della Convenzione figuranti al comma 1 dell'articolo 1 del Protocollo del 1970 sono sostituti dai riferimenti agli articoli 19 e 20 della Convenzione cosi' come emendati dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981 e 20, comma 1 della Convenzione cosi' come emendata dal suddetto Protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del Protocollo del 1978, il riferimento all'articolo 14 degli Statuti dell'Agenzia figuranti al comma 1 dell'articolo 3 del Protocollo del 1970 e' sostituito da un riferimento all'articolo 12 degli Statuti dell'Agenzia figuranti all'Annesso 1 della Convenzione cosi' come emendata dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981.
3. Il riferimento all'articolo 33 della Convenzione figurante all'articolo 5 del Protocollo del 1970 e' sostituito da un riferimento all'articolo 31 della Convenzione cosi come emendata dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981.
4. Il riferimento all'articolo 41 della Convenzione figurante ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del Protocollo del 1970 e' sostituito da un riferimento all'articolo 36 della Convenzione cosi' come emendata dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981.
Emendamento Conv.-art. XXXIX
Articolo XXXIX
Le disposizioni transitorie relative al passaggio del regime della Convenzione al regime della Convenzione emendata dal presente Protocollo sono oggetto dell'Annesso 3 al presente Protocollo.
Le disposizioni transitorie relative al passaggio del regime della Convenzione al regime della Convenzione emendata dal presente Protocollo sono oggetto dell'Annesso 3 al presente Protocollo.
Emendamento Conv.-art. XL
Articolo XL
1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di tutti gli Stati Parti della Convenzione fino al 28 febbraio 1981.
Sara' altresi' aperto, prima della data della sua entrata in vigore alla firma di ogni altro Stato invitato alla Conferenza diplomatica durante la quale e' stato adottato e di ogni altro Stato autorizzato a firmarlo tramite la Commissione permanente deliberante all'unanimita'.
2. Il presente Protocollo sara' sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo del Regno del Belgio.
3. Il presente Protocollo entrera' in vigore il 10 marzo 1983 sempre che tutti gli Stati Parti alla Convenzione lo abbiano ratificato anteriormente a questa data. Se tale condizione non e' soddisfatta, esso entrera' in vigore sia il 10 luglio, sia il 10 gennaio successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica, a seconda che tale deposito sia stato effettuato durante il primo o il secondo semestre dell'anno.
4. Per ogni Stato firmatario del presente Protocollo che non e' Parte della Convenzione ed il cui strumento di ratifica e' depositato successivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, quest'ultimo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito del suo strumento di ratifica.
5. Ogni Stato firmatario del presente Protocollo che non e' Parte alla Convenzione, diventa, con la ratifica di questo Protocollo, anche Parte della Convenzione emendata dal Protocollo.
6. Il Governo del Regno del Belgio notifichera' ai Governi degli altri Stati Parti della Convenzione ed al Governo di ogni Stato firmatario del presente Protocollo, ogni firma, il deposito di ogni strumento di ratifica, nonche' ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' con i commi 3 e 4 precedenti.
1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di tutti gli Stati Parti della Convenzione fino al 28 febbraio 1981.
Sara' altresi' aperto, prima della data della sua entrata in vigore alla firma di ogni altro Stato invitato alla Conferenza diplomatica durante la quale e' stato adottato e di ogni altro Stato autorizzato a firmarlo tramite la Commissione permanente deliberante all'unanimita'.
2. Il presente Protocollo sara' sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo del Regno del Belgio.
3. Il presente Protocollo entrera' in vigore il 10 marzo 1983 sempre che tutti gli Stati Parti alla Convenzione lo abbiano ratificato anteriormente a questa data. Se tale condizione non e' soddisfatta, esso entrera' in vigore sia il 10 luglio, sia il 10 gennaio successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica, a seconda che tale deposito sia stato effettuato durante il primo o il secondo semestre dell'anno.
4. Per ogni Stato firmatario del presente Protocollo che non e' Parte della Convenzione ed il cui strumento di ratifica e' depositato successivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, quest'ultimo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito del suo strumento di ratifica.
5. Ogni Stato firmatario del presente Protocollo che non e' Parte alla Convenzione, diventa, con la ratifica di questo Protocollo, anche Parte della Convenzione emendata dal Protocollo.
6. Il Governo del Regno del Belgio notifichera' ai Governi degli altri Stati Parti della Convenzione ed al Governo di ogni Stato firmatario del presente Protocollo, ogni firma, il deposito di ogni strumento di ratifica, nonche' ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' con i commi 3 e 4 precedenti.
Emendamento Conv.-art. XLI
Articolo XLI
La ratifica del presente Protocollo e' valida come ratifica dell'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta aperto alla firma nel 1981.
La ratifica del presente Protocollo e' valida come ratifica dell'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta aperto alla firma nel 1981.
Emendamento Conv.-art. XLII
Articolo XLII
La Convenzione ed il presente Protocollo costituiscono un solo ed unico strumento che sara' denominato "Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL
emendata a Bruxelles nel 1981"
La Convenzione ed il presente Protocollo costituiscono un solo ed unico strumento che sara' denominato "Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL
emendata a Bruxelles nel 1981"
Emendamento Conv.-art. XLIII
Articolo XLIII
Il Governo del Regno del Belgio fara' registrare il presente Protocollo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, e presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale in conformita' con l'articolo 83 della Convenzione relativo all'Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo aver presentato i loro pieni poteri che sono stati riconosciuti come essendo in buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Bruxelles, il 12 febbraio 1981, in lingua francese, inglese, olandese, portoghese e tedesca, in un solo esemplare che rimarra' depositato presso gli archivi del Governo del Regno del Belgio che ne comunichera' copia certificata conforme ai Governi degli altri Stati firmatari. Il testo in lingua francese fara' fede in caso di divergenza tra i testi.
Il Governo del Regno del Belgio fara' registrare il presente Protocollo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, e presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale in conformita' con l'articolo 83 della Convenzione relativo all'Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo aver presentato i loro pieni poteri che sono stati riconosciuti come essendo in buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Bruxelles, il 12 febbraio 1981, in lingua francese, inglese, olandese, portoghese e tedesca, in un solo esemplare che rimarra' depositato presso gli archivi del Governo del Regno del Belgio che ne comunichera' copia certificata conforme ai Governi degli altri Stati firmatari. Il testo in lingua francese fara' fede in caso di divergenza tra i testi.
Annesso 2
ANNESSO 2
Regioni di informazione di volo (articolo 3 della Convenzione)
Parti contraenti Regioni di informazione di volo
Repubblica Federale di Germania Regione superiore di informazione
di volo Hannover
Regione superiore d'informazione
di volo Rhein
Regione superiore d'informazione
di volo Bremen
Regione d'informazione di volo
Dusseldorf
Regione d'informazione di volo
Francoforte
Regione d'informazione di volo
Monaco
Regno del Belgio ) Regione superiore d'informazione
) di volo Bruxelles
GranDucato di Lussemburgo ) Regione d'informazione di volo
Bruxelles.
Repubblica francese ........... Regione superiore d'informazione
di volo Francia
Regione d'informazione di volo
Parigi
Regione d'informazione di volo
Brest
Regione d'informazione di volo
Bordeaux
Regione d'informazione di volo
Marsiglia
Regno Unito di Gran Bretagna
e d'Irlanda del Nord .......... Regione Superiore d'informazione
di colo Scottish
Regione d'informazione di volo
Scottish
Regione superiore d'informazione di volo Londra
Regione d'informazione di volo
Londra
Irlanda ....................... Regione superiore d'informazione
di volo Shannon
Regione d'informazione di volo
Shannon
Regno dei Paesi-Bassi Regione d'informazione di volo
Amsterdam
Repubblica portoghese ......... Regione superiore d'informazione
di volo Lisbona
Regione d'informazione di volo
Lisbona
Regione d'informazione di volo
Santa Maria
Regioni di informazione di volo (articolo 3 della Convenzione)
Parti contraenti Regioni di informazione di volo
Repubblica Federale di Germania Regione superiore di informazione
di volo Hannover
Regione superiore d'informazione
di volo Rhein
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di volo Bremen
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Dusseldorf
Regione d'informazione di volo
Francoforte
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Monaco
Regno del Belgio ) Regione superiore d'informazione
) di volo Bruxelles
GranDucato di Lussemburgo ) Regione d'informazione di volo
Bruxelles.
Repubblica francese ........... Regione superiore d'informazione
di volo Francia
Regione d'informazione di volo
Parigi
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Brest
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Bordeaux
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Marsiglia
Regno Unito di Gran Bretagna
e d'Irlanda del Nord .......... Regione Superiore d'informazione
di colo Scottish
Regione d'informazione di volo
Scottish
Regione superiore d'informazione di volo Londra
Regione d'informazione di volo
Londra
Irlanda ....................... Regione superiore d'informazione
di volo Shannon
Regione d'informazione di volo
Shannon
Regno dei Paesi-Bassi Regione d'informazione di volo
Amsterdam
Repubblica portoghese ......... Regione superiore d'informazione
di volo Lisbona
Regione d'informazione di volo
Lisbona
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Santa Maria
Annesso 1
ANNESSO 1
Regioni di informazione di volo
Stati contraenti Regioni di informazione di volo
Repubblica Federale di Germania Regione superiore di informazione
di volo Hannover
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di volo Rhein
Regione d'informazione di volo
Bremen
Regione d'informazione di volo
Disseldorf
Regione d'informazione di volo
Francoforte
Regione d'informazione di volo
Monaco
Repubblica di Austria ......... Regione d'informazione di
volo Vienna
(Regno del Belgio ............ Regione superiore d'informazione
di volo Bruxelles
(Gran-Ducato di Lussemburgo ... Regione d'informazione di
volo Bruxelles
Spagna ........................ Regione superiore di informazione
di volo Madrid
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di volo Madrid
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di volo Barcellona
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di volo Barcellona
Regione superiore d'informazione
di volo Isole Canarie
Regione d'informazione di volo
Isole Canarie
Repubblica francese ........... Regione superiore d'informazione
di volo Francia
Regione d'informazione di volo
Parigi
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Brest
Regione d'informazione di volo
Bordeaux
Regione d'informazione di volo
Marsiglia
Regno Unito di Gran Bretagna
e d'Irlanda del Nord .......... Regione superiore d'informazione
di volo Scottish
Regione d'informazione di volo
Scottish
Regione superiore d'informazione di volo Londra
Regione d'informazione di volo
Londra
Irlanda ....................... Regione superiore d'informazione
di volo Shannon
Regione d'informazione di volo
Shannon
Regno dei Paesi Bassi Regione d'informazione di volo
Amsterdam
Repubblica Portoghese ......... Regione superiore d'informazione
di volo Lisbona
Regione d'informazione di volo
Lisbona
Regione d'informazione di volo
Santa Maria
Confederazione Elvetica ....... Regione superiore di informazione
di volo Ginevra
Regione d'informazione di volo
Ginevra
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Annesso 2
ANNESSO 2
"(b) del paragrafo 1 dell'Articolo 6)"
Estratti della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea
"EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960 emendata dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981
Articolo 7.3 della Convenzione
"Tranne disposizioni contrarie, le direttive e le misure adottate nei casi di cui al comma (b) del paragrafo 1 ed al paragrafo 4 dell'articolo 6 sono adottate della Commissione a maggioranza dei voti espressi, rimanendo inteso che:
- questi voti sono assegnati tenendo conto della ponderazione di cui all'articolo 8 in appresso,
- questi voti debbono rappresentare la maggioranza delle Parti Contraenti che votano".
Articolo 8 della Convenzione
"La ponderazione prevista all'articolo 7 e' determinata in base alla seguente tabella:
Percentuale del contributo annuo di una
Parte contraente in relazione ai contributi annui dell'insieme delle Parti contraenti
Numero dei voli Inferiore a 1% .............................................. 1
Da 1 a meno di 2% ........................................... 2
Da 2 a meno di 3% ........................................... 3
Da 3 a meno di 4 1/2 % ...................................... 4
Da 4 1/2 a meno di 6% ....................................... 5
Da 6 a meno di 7 1/2 % ...................................... 6
Da 7 1/2 a meno di 9% ....................................... 7
Da 9 a meno di 11 % ......................................... 8
Da 11 a meno di 13 % ........................................ 9
Da 13 a meno di 15 % ........................................10
Da 15 a meno di 18 % ........................................11
Da 18 a meno di 21 % ........................................12
Da 21 a meno di 24 % ........................................13
Da 24 a meno di 27 % ........................................14
Da 27 a meno di 30 % ........................................15
30 % ........................................................16
2. La fissazione iniziale dei numero dei voti e' effettuata, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981, con riferimento alla tabella di cui sopra ed in conformita' con la regola di determinazione dei contributi annui delle Parti contraenti al bilancio dell'Organizzazione che compare all'articolo 19 degli Statuti dell'Agenzia.
3. In caso di adesione di uno Stato, si procede nella medesima maniera ad una nuova fissazione del numero di voti delle Parti contraenti.
4. Si procede ogni anno ad una nuova fissazione del numero di
voti, al condizioni previste qui sopra."
Articolo 19 dell'Annesso 1 alla Convenzione (Statuto dell'Agenzia)
"1. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 in appresso, i contributi annui di ciascuna delle Parti contraenti al bilancio sono per ogni esercizio, determinate in base alla formula di ripartizione in appresso:
(a) una prima frazione, a concorrenza del 30% del contributo, e' calcolata proporzionalmente all'importanza del Prodotto nazionale lordo della Parte contraente, cosi' come definito al paragrafo 3 in appresso;
(b) una seconda frazione a concorrenza del 70% del contributo, e' calcolata proporzionalmente all'importanza della base imponibile dei canoni di rotta della Parte contraente cosi' come e' definita al paragrafo 4 in appresso.
2. Nessuna Parte contraente e' tenuta a versare, per un determinato esercizio di bilancio, un contributo superiore al 30% dell'importo globale dei contributi delle Parti contraenti. Se il contributo di una delle Parti contraenti calcolato in conformita' con il paragrafo precedente supera 30% l'eccedenza sara' ripartita tra le altre Parti contraenti in base alle regole fissate in detto paragrafo.
3. Il Prodotto nazionale lordo preso in considerazione e' quello risultante dalle statistiche stabilite dall'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo economico - o in difetto, da ogni organismo che offra garanzie equivalenti e sia designato in virtu' di una decisione della Commissione, calcolando la media artimetica degli ultimi tre anni per i quali queste statistiche sono disponibili. Si tratta del Prodotto nazionale lordo al costo dei fattori ed ai prezzi correnti espressi in unita' di conto europee.
4. La base imponibile dei canoni di rotta considerata e' quella fissata per il penultimo anno precedente l'esercizio di bilancio in questione."
"(b) del paragrafo 1 dell'Articolo 6)"
Estratti della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea
"EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960 emendata dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981
Articolo 7.3 della Convenzione
"Tranne disposizioni contrarie, le direttive e le misure adottate nei casi di cui al comma (b) del paragrafo 1 ed al paragrafo 4 dell'articolo 6 sono adottate della Commissione a maggioranza dei voti espressi, rimanendo inteso che:
- questi voti sono assegnati tenendo conto della ponderazione di cui all'articolo 8 in appresso,
- questi voti debbono rappresentare la maggioranza delle Parti Contraenti che votano".
Articolo 8 della Convenzione
"La ponderazione prevista all'articolo 7 e' determinata in base alla seguente tabella:
Percentuale del contributo annuo di una
Parte contraente in relazione ai contributi annui dell'insieme delle Parti contraenti
Numero dei voli Inferiore a 1% .............................................. 1
Da 1 a meno di 2% ........................................... 2
Da 2 a meno di 3% ........................................... 3
Da 3 a meno di 4 1/2 % ...................................... 4
Da 4 1/2 a meno di 6% ....................................... 5
Da 6 a meno di 7 1/2 % ...................................... 6
Da 7 1/2 a meno di 9% ....................................... 7
Da 9 a meno di 11 % ......................................... 8
Da 11 a meno di 13 % ........................................ 9
Da 13 a meno di 15 % ........................................10
Da 15 a meno di 18 % ........................................11
Da 18 a meno di 21 % ........................................12
Da 21 a meno di 24 % ........................................13
Da 24 a meno di 27 % ........................................14
Da 27 a meno di 30 % ........................................15
30 % ........................................................16
2. La fissazione iniziale dei numero dei voti e' effettuata, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1981, con riferimento alla tabella di cui sopra ed in conformita' con la regola di determinazione dei contributi annui delle Parti contraenti al bilancio dell'Organizzazione che compare all'articolo 19 degli Statuti dell'Agenzia.
3. In caso di adesione di uno Stato, si procede nella medesima maniera ad una nuova fissazione del numero di voti delle Parti contraenti.
4. Si procede ogni anno ad una nuova fissazione del numero di
voti, al condizioni previste qui sopra."
Articolo 19 dell'Annesso 1 alla Convenzione (Statuto dell'Agenzia)
"1. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 in appresso, i contributi annui di ciascuna delle Parti contraenti al bilancio sono per ogni esercizio, determinate in base alla formula di ripartizione in appresso:
(a) una prima frazione, a concorrenza del 30% del contributo, e' calcolata proporzionalmente all'importanza del Prodotto nazionale lordo della Parte contraente, cosi' come definito al paragrafo 3 in appresso;
(b) una seconda frazione a concorrenza del 70% del contributo, e' calcolata proporzionalmente all'importanza della base imponibile dei canoni di rotta della Parte contraente cosi' come e' definita al paragrafo 4 in appresso.
2. Nessuna Parte contraente e' tenuta a versare, per un determinato esercizio di bilancio, un contributo superiore al 30% dell'importo globale dei contributi delle Parti contraenti. Se il contributo di una delle Parti contraenti calcolato in conformita' con il paragrafo precedente supera 30% l'eccedenza sara' ripartita tra le altre Parti contraenti in base alle regole fissate in detto paragrafo.
3. Il Prodotto nazionale lordo preso in considerazione e' quello risultante dalle statistiche stabilite dall'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo economico - o in difetto, da ogni organismo che offra garanzie equivalenti e sia designato in virtu' di una decisione della Commissione, calcolando la media artimetica degli ultimi tre anni per i quali queste statistiche sono disponibili. Si tratta del Prodotto nazionale lordo al costo dei fattori ed ai prezzi correnti espressi in unita' di conto europee.
4. La base imponibile dei canoni di rotta considerata e' quella fissata per il penultimo anno precedente l'esercizio di bilancio in questione."