Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo d'Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993.
Accordo-art. 7
Art. 7
Ciascuna delle parti contraenti notifichera' all'altra la conclusione delle procedure previste dalla propria legislazione per dare effetto al presente Accordo che entrera' in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima notifica.
Ciascuna delle parti contraenti notifichera' all'altra la conclusione delle procedure previste dalla propria legislazione per dare effetto al presente Accordo che entrera' in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima notifica.