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Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo d'Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993.

Accordo-art. 2

Art. 2
Il film realizzato in coproduzione beneficiera' a pieno titolo di tutti i vantaggi accordati rispettivamente in Italia e in Australia ai film considerati nazionali e secondo le disposizioni vigenti in ciascun paese.
Tali vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del paese che li concede.