Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, fatti a New Delhi il 19 febbraio 1993.
Art. 2
Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
1. Le imposte cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto concerne l'India:
1 - l'imposta sul reddito (income tax) e le relative sopratasse
(surcharge);
2 - la sovraimposta (surtax);
(qui di seguito indicate quali "imposta indiana");
b) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3 - l'imposta locale sui redditi,
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
2. La presente Convenzione si applichera' alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione, da ciascuno Stato contraente, in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali oggetto della presente Convenzione, e forniranno copia dei relativi decreti e regolamenti.
IMPOSTE CONSIDERATE
1. Le imposte cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto concerne l'India:
1 - l'imposta sul reddito (income tax) e le relative sopratasse
(surcharge);
2 - la sovraimposta (surtax);
(qui di seguito indicate quali "imposta indiana");
b) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3 - l'imposta locale sui redditi,
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
2. La presente Convenzione si applichera' alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione, da ciascuno Stato contraente, in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali oggetto della presente Convenzione, e forniranno copia dei relativi decreti e regolamenti.