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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, fatti a New Delhi il 19 febbraio 1993.

Art. 12

Articolo 12
INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'imposta applicabile in uno Stato Contraente sugli interessi provenienti da detto Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente in relazione a prestiti o debiti, non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo di tali interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato Contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi e' il governo di detto Stato
Contraente o un suo ente locale, o
b) gli interessi sono pagati ad enti ed organismi (compresi gli
istituti finanziari) che possono essere a tal fine concordati dai due Stati Contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o no da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il percettore degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente da cui provengono gli interessi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa , gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.