N NORME. red.it

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

(Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri)
1. E' prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 167 del 1993. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.200 milioni fino al 30 giugno 1995. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 14.700 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno medesimo, per gli importi indicati a fianco di ciascuno: capitolo 3006 per lire 8.750 milioni; capitolo 3097 per lire 294 milioni; capitolo 3104 per lire 180 milioni; capitolo 3106 per lire 1.530 milioni; capitolo 3107 per lire 296 milioni; capitolo 3109 per lire 60 milioni; capitolo 3110 per lire 47 milioni; capitolo 3112 per lire 12 milioni; capitolo 3113 per lire 30 milioni; capitolo 3117 per lire 3.391 milioni; capitolo 3118 per lire 8 milioni; capitolo 3122 per lire 32 milioni; capitolo 3134 per lire 70 milioni; all'onere di lire 7.200 milioni per l'anno 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonche' quelle relative alle provvidenze per i profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, nelle misure fissate dall'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 della medesima legge n. 344 del 1991, sono prorogate fino al 31 dicembre 1997. A tal fine e' autorizzata la spesa, rispettivamente di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994, nonche' di lire 2.000 milioni, 7.000 milioni, 7.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 2.000 milioni, 8.000 milioni, 8.000 milioni e 4.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 16.600 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei capitoli dei seguenti stati di previsione per l'anno medesimo per gli importi a fianco di ciascuno indicati: Ministero del tesoro, capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775 per lire 2.000 milioni; Ministero degli affari esteri, capitolo 2693 per lire 4.000 milioni, capitolo 3583 per lire 600 milioni; Ministero dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000 milioni, all'onere di lire 20.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 22.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 16.600 milioni per l'anno 1995 e a lire 18.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 7.800 milioni per il 1995, lire 7.600 milioni per il 1996 e lire 7.400 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 8.800 milioni per il 1995, lire 11.000 milioni per il 1996 e lire 11.200 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni 1996 e 1997. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia sara' utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri l'Universita' popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta dal Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni che ne fanno parte, per la realizzazione di lavori indicati dalle comunita' italiane in Istria e dall'Unione italiana, in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Al fine di assicurare la continuita', l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti italiani di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e' incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a carico del capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994. Le somme non impegnate in tale anno possono essere utilizzate nell'anno successivo.
4. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministero degli affari esteri versera' anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri".
5. Per consentire la prosecuzione fino all'anno 1997 degli interventi dell'Associazione "Servizio sociale internazionale - Sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, e' autorizzata la concessione del contributo di lire 2 miliardi annue per gli anni dal 1994 al 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2.000 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico del capitolo 3191 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo all'onere di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
6. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annue a decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni per l'anno 1994, si provvede un carico del capitolo 2696 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo; all'onere di lire 4.000 milioni annue a decorrere dal 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
7. Per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di istituti italiani di cultura all'estero, la spesa di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e' integrata per l'anno 1995 di lire 3.000 milioni cui si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti sul capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per lo stesso anno, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 8001 nel medesimo stato di previsione.
8. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo degli e (Partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex-Jugoslavia) e' rispettivamente il seguente: "Art. 1. - E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria nei confronti della Serbia e del Montenegro, deliberato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con le e , mediante l'invio di un contingente della Guardia di finanza, per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 1993. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 7.892 milioni per l'anno 1993". "Art. 2. - 1. Con effetto dall'inizio delle operazioni al personale facente parte della missione di cui all'art. 1 e' attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il trattamento di cui agli e , prendendo a base la diaria spettante al personale in Romania e Ungheria. A tal fine l'indennita' speciale all'art. 3 della citata legge viene fissata nella misura del 70 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale e' altresi' attribuito il trattamento assicurativo di cui alla , ragguagliandosi al massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado rivestito dagli appartenenti al contingente. 2. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di cattivita' o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattivita' o dispersione e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita'. 3. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio connessa all'espletamento della missione di cui al medesimo comma, si applica l' . In caso di invalidita' dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con . Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente dalla , e dal , convertito dalla , e successive modificazioni ed integrazioni nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. 4. Per il personale di cui al comma 1 si applica il militare di pace. 5. Gli autoveicoli impiegati dal contingente nell'operazione di cui all'art. 1, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere condotti anche dal personale di altri Paesi facenti parte della Forza U.E.O. 6. Il personale della Guardia di finanza munito di patente civile puo' condurre, ove previsto, anche gli autoveicoli degli altri Paesi componenti la Forza U.E.O. 7. E' autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni per l'embargo sul Danubio". - Il testo degli e e (Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale delle regioni Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Bolzano e delle aree limitrofe) e', rispettivamente, il seguente: "Art. 13. - Per il finanziamento del programma di comune difesa antigrandine previsto dalla convenzione firmata a Trieste il 6 aprile 1982 tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, e' concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1993 di lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno". "Art. 14. - 1. In attesa dell'approvazione di una legge organica di tutela della minoranza slovena in Italia, alla regione Friuli-Venezia Giulia e' assegnato, per il periodo 1991-1993, un contributo speciale di lire 24 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia. A tal fine, la regione consulta le istituzioni, anche di natura associativa della minoranza slovena. 2. In attesa dell'approvazione di una legge per gli interventi a favore delle popolazioni italiane in Jugoslavia, e' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per ciascun anno da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per le attivita' in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti". - Il testo dell' (Normativa organica per i profughi) e' il seguente: "Art. 5 (Indennita' di sistemazione e contributo alloggiativo). - Ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 1 spetta una indennita' di L. 500.000 pro capite. L'indennita' e' corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione e' avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la residenza. L'indenita' non e' dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita oltre tre mesi dalla data di partenzza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio ne' e' dovuta quando la indennita' venga richiesta dai profughi oltre tre mesi dall'inizio della residenza o dalla data di nascita dei figli nati in Italia. Ai profughi che ne facciano richiesta e' concesso, ai sensi del successivo art. 9, un contributo straordinario pro capite di L. 8.000 giornaliere per quarantacinque giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione. L'indennita' di cui al primo comma ed il contributo straordinario di cui al quarto comma sono annualmente aggiornati in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni". - Il testo degli e (Provvedimenti a favore dei profughi italiani) e', rispettivamente, il seguente: "Art. 2 (Provvidenze economiche). - 1. L'indennita' di sistemazione e il contributo straordinario pro capite, di cui all' , sono elevati rispettivamente a L. 4.000.000 una tantum e a L. 40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi. 2. La dichiarazione prevista dall' , deve essere resa ai sensi della , modificata ed integrata dalla ". "Art. 8 (Reinsediamento). - 1. Una indennita' una tantum di importo pari a quella prevista dall'art. 2 e' corrisposta dal Ministero degli affari esteri ai profughi ai fini del loro reinsediamento nel Paese di provenienza, ove questo avvenga entro sessanta giorni dalla cessazione dello stato di necessita' e previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno da parte del Ministero dell'interno. In tale caso il Ministero degli affari esteri ne cura il rientro a proprie spese dai luoghi di attuale dimora". - Il testo dell' (Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero) e' il seguente: "7. Presso ogni istituto e' istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'istituto stesso, il cui ammontare iniziale e' disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Minsitro del tesoro, valutate le esigenze degli istituti interessati, anche sulla base dei consuntivi presentati negli anni precedenti. A carico delle disponibilita' iscritte al capitolo 2652 dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1991 - disponibilita' che vengono all'uopo aumentate, nel solo anno 1991, di 450 milioni - viene costituito il predetto fondo scorta, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero denominato: "Fondo a disposizione per le spese necessarie al funzionamento ed all'attivita' degli istituti di cultura". Le modalita' di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli istituti verranno disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo". - Il testo dell' (Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministro degli affari esteri) e' il seguente: "2. Il Ministero degli affari esteri versera' anticipatamente sul predetto conto, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero che lo stesso dovra' presumibilmente effettuare, comprese quelle relative al rimborso delle eventuali differenze di cambio". - Il erige ad ente morale il Servizio sociale internazionale - Sezione italiana. - Il testo degli , e (Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale) e', rispettivamente, il seguente: "Art. 2. - 1. Alla concessione del contributo di cui all'art. 1 provvede il Ministro degli affari esteri previa presentazione del conto consuntivo dell'ente, approvato in conformita' delle nuove direttive statuarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attivita' dell'ente". "Art. 3. - Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattivita' dell'ente di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionalizzati o di gravi irregolarita' nella gestione gli stessi, dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Ove, nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1 le cause che hanno dato luogo alla sospensione, non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento". "Art. 4. - Oltre a quanto previsto dall'art. 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al "Servizio sociale internazionale - Sezione italiana" lo svolgimento di programmi specifici o di attivita' rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli". - Il testo dell' , gia' citata, e' il seguente: "Art. 21 (Spese per le sedi di istituti o di scuole italiane all'estero). - 1. E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1991, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di istituti o di scuole italiane all'estero. L'autorizzazione di spesa per gli anni 1991 e 1992 e' di lire 600 milioni annui. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi della , come modificato dalla . 2. Per le speciali esigenze degli istituti e' autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 2.000 milioni nel 1991 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a sede degli istituti stessi. 3. Restano in vigore gli , e ".

Art. 2.

(Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine
nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo).
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituto dall'articolo 8 del decreto -legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.
2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi di cui:
a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli studi di piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli affari esteri;
b) lire 3.100 milioni per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano, da assegnare all'Autorita' di bacino del fiume Isonzo.
4. E' demandato all'Autorita' di bacino del fiume Isonzo il coordinamento degli studi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.
5. La restante somma di lire 790 miliardi sara' utilizzata, con procedure atte a conseguire gli obiettivi di urgenza, per la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell'Isonzo, sulla base di un programma di interventi adottato dall'Autorita' di bacino, nel rispetto dei principi del redigendo piano di bacino. Nel programma degli interventi potranno essere previste opere di realizzare in territorio sloveno, purche' strettamente connesse alle conseguenti opere da realizzare in territorio italiano; per l'esecuzione di tali opere il Comitato interministeriale di coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico previo parere vincolante dell'Autorita' di bacino, individuera' le relative procedure. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base del programma adottato dalla competente Autorita' di bacino, in deroga alla procedura di cui all'articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedera' all'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori.
6. All'onere derivante dall'applicazione dei comuni 3 e 5 si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui relative, quanto a lire 1.900 milioni, al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994, quanto a lire 3.100 milioni e a lire 70.000 milioni, rispettivamente ai capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno. Le somme non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno successivo.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.
Note all'art. 2: - Il testo dell' e (Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex-Jugoslavia, nonche' misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero), non modificato dalla legge di conversione 24 settembre 1992, n. 390, e' il seguente: "Art. 8 (Comitato interministeriale di coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico). - 1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, e' costituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito Comitato interministeriale, in sostituzione del Comitato di cui alla , le cui funzioni sono prorogate fino all'atto di costituzione del nuovo Comitato. Il Comitato e' composto da dodici rappresentanti, rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e della regione Friuli-Venezia Giulia. Il Comitato e' presieduto dal rappresentante del Ministero degli affari esteri ed e' assistito, per lo svolgimento dei suoi compiti, da una segreteria istituita presso il medesimo Ministero. 2. Il Comitato interministeriale di cui al comma 1 provvede al coordinamento delle amministrazioni competenti al fine di assicurare la partecipazione italiana alle commissioni miste italo-slovene, italo-croate ed italo-croate-slovene nelle seguenti materie: a) traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra aree limitrofe di frontiera; b) protezione ambientale del mare Adriatico e delle zone costiere dall'inquinamento; c) cooperazione economica e scambi commerciali di frontiera; d) idroeconomia e protezione ambientale dei corsi d'acqua nelle zone di frontiera; e) difesa comune contro la grandine ed agrometereologia; f) manutenzione dei confini di Stato; g) manutenzione delle strade di frontiera". - Il testo dell' (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e' il seguente: "Art. 22 (Adozione dei programmi). - 1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali. 2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni, in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'art. 20. 3. Alla adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti. 4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinche' entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria. 5. La scadenza di ogni programma triennale e' stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione. 6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all' , con riferimento all'accertamento di conformita' ed alle intese di cui al citato art. 81".

Art. 3.

(Missione umanitaria in Somalia)
1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, il trattamento economico ed assicurativo stabilito all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge e' esteso al personale impiegato nelle attivita' di ricostituzione della polizia somala indicato dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge.
Nota all'art. 3: - Il testo dell' , e dell' e (Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico) e', rispettivamente, il seguente: "Art. 1. - 1. Al personale impiegato in Somalia ed in Mozambico e' attribuito, sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane, con partenza dei contingenti entro il 31 marzo 1994 dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico, il trattamento di cui agli e , prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennita' speciale di cui all'art. 3 della citata viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale e' altresi' attribuito il trattamento assicurativo di cui alla , ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti". "Art. 4. - 1. Al fine di concorrere alla progressiva rinascita delle istituzioni della Somalia ed alla realizzazione di condizioni minime di sicurezza che favoriscano il processo di riconciliazione nazionale e l'attuazione dei programmi di assistenza umanitaria, l'Italia, in adesione al programma elaborato dalle Nazioni Unite, fornisce un contributo alla ricostituzione di un Corpo di polizia nazionale somala inviando qualificati istruttori, nonche' provvedendo alla cessione a titolo gratuito di materiale di addestramento ed equipaggiamento di dotazione. 2. Al relativo onere, pari a lire 7 miliardi per l'anno 1994, si provvede con utilizzo parziale delle disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla ".

Art. 4.

(Conservazione di alcune somme nel bilancio dello Stato)
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottare con decreti del Ministro del tesoro.
2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1994 in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, e della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonche' quelli iscritti ai capitoli 1116, 1125 e 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono essere utilizzati nell'esercizio 1995.
3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnate alla data del 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.
4. Le disponibilita' in conto competenza del capitolo 1112 e in conto residui dei capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 dello stato di previsione del Ministero della difesa non impegnate alla data del 31 dicembre 1994 possono esserlo nell'esercizio 1995.
Nota all'art. 4: - Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 1994, di cui l'articolo in esame autorizza l'utilizzazione nell'esercizio 1995 sono stati disposti dalle seguenti norme: , che porta l'auorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli accordi di Schengen; l' (Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale); l' e (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale); l' (gia' citata); l' (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1 dicembre 1993).

Art. 5.

(Personale della cooperazione allo sviluppo)
1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 19954.
2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 fino al 31 dicembre 1995 ovvero, se piu' ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso e' fissato al 30 novembre 1995.
Note all' contiene disposizioni in materia di pubblico impiego. L'art. 7, comma 6, di tale legge autorizza le amministrazioni dello Stato a costituire rapporti di lavoro, a tempo pieno o parziale per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore a un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due per progetti-obiettivo in determinati settori ivi elencati o da individuare con D.P.C.M. - Il testo dell' (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente: "23. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi". - Il testo dell' (Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo) e' il seguente: "3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuera', con successivo decreto e secondo le modalita' e le procedure previste dal , convertiro, con modificazioni, dalla , la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' tenuta a svolgere". - L' (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), introdotto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, autorizza le pubbliche amministrazioni che utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell' , a bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, e a prorogare detti rapporti fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Art. 6.

(Delega al Governo)
1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, e' prorogato al 30 ottobre 1995. I relativi decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro dell'industria del commercio dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
Nota all' : - L' (Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994) delega il Governo ad emanare norme per adeguare la legislazione interna in materia di proprieta' industriale alle prescrizioni dell'accorso relativo agli aspetti di diritto di proprieta' intellettuale concernente il commercio (Accordo TRIPS) entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, e cioe' l'11 aprile 1995.

Art. 7.

(Sanatoria)
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1 marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1 luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514, 28 ottobre 1994, n. 601, 28 dicembre 1994, n. 723, 25 febbraio 1995, n. 55, e 29 aprile 1995, n. 142, nonche' quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge , relativamente alle materie disciplinate dalla legge stessa.

Art. 8.

(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1995
SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO ------------