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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
AVVERTENZA: Il , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 1 aprile 1995. A norma dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 52. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 27 giugno 1995.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 maggio 1995
SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: MANCUSO ------------

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1
APRILE 1995, N. 98.
All'articolo 6:
al comma 5, capoverso 2, le parole: "dalla valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "dallo studio";
al comma 6, capoverso 2, le parole: "deve essere allegato lo studio di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere allegati la valutazione di impatto ambientale, effettuata secondo le modalita' previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto";
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. All' articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , le parole: 'concessionari di cui all'articolo 3' sono sostituite dalle seguenti:
'soggetti di cui all'articolo 4'".
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, le parole: "al 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di effettiva operativita' presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 ,"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La data di effettiva operativita' presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regola mento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 , e' comunicata con apposito avviso pubblicato, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione, nella Gazzetta Ufficiale".
Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo). - 1. Per i voli diurni con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio estero, da effettuare secondo le regole del volo a vista, non e' richiesta la presentazione di piano di volo purche' il velivolo sia munito di idoneo apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza".
All'articolo 13, al comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 1995".