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Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993.

Art. 7

ARTICOLO 7
Surroga
Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verra' riconosciuta surrogata di diritto dalla stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente od alla Sua Istituzione in virtu' di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.