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Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993.

Art. 13

ARTICOLO 13
Ambito di Applicazione
Il presente Accordo si applichera' agli investimenti degli investitori di ognuna delle Parti Contraenti che siano stati effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente prima della sua entrata in vigore, a condizione che detti investimenti siano legalmente operanti in questo momento, cosi' come si applichera' agli investimenti che saranno effettuati successivamente nell'ambito e sotto la protezione del presente Accordo.